Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31970 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. III, 11/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 11/12/2018), n.31970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2029/2017 proposto da:

D.N., F.E. in proprio ed in qualità di

genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori

D.F. e D.E., tutti in qualità di eredi del minore

D.A., domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

STEFANIA FRAIOLI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CATTOLICA ASSICURAZIONE COOP. A R.L., in persona del procuratore

Dott. B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO

COLETTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA già CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in persona

del Dott. A.C. nella sua qualità di Dirigente e

Procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO

MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

PROVINCIA RELIGIOSA S PIETRO ORDINE OSPEDALIERO (OMISSIS),

B.M., FI.MA., AZIENDA SANITALIA LOCALE RM (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1654/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 29/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE Fulvio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato STEFANIA FRAIOLI;

udito l’Avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI;

udito l’Avvocato PIERFILIPPO COLETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Secondo quanto risulta in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa, con sentenza n. 1654 del 29 gennaio 2016 di questa Corte venne dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti.

2. Hanno proposto ricorso per revocazione della suddetta sentenza sulla base di un motivo D.N., F.E., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui minori D.F. e D.E., tutti inoltre nella qualità di eredi di D.A.. Resistono con distinti controricorsi Società Cattolica di Assicurazione Coop a r.l. e Amissima Assicurazioni s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso si denuncia che la Corte di cassazione ha omesso di considerare che il ricorso è stato predisposto sulla base di quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., con dettagliata descrizione dei fatti di causa e che con l’unico motivo di ricorso sono state indicate le ragioni fondanti la censura. Si aggiunge che per tutto il corpo del ricorso sono state riportate specifiche parti dell’elaborato peritale, delle consulenze di parte e delle sentenze di merito e che tutte le considerazioni scientifiche riportate nel ricorso contrastano gravemente con le argomentazioni svolte dal giudice di appello. Si conclude affermando che risulta ritualmente indicato il fatto storico il cui esame era stato omesso dal giudice di merito.

1.1 Il ricorso è inammissibile. La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all’indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall’art. 398 c.p.c., comma 2, anche l’esposizione dei fatti di causa, richiesta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata (fra le tante da ultimo Cass. 1 giugno 2018, n. 14126; 6 luglio 2015, n. 13863; 19 ottobre 2006, n. 22385). Il ricorso contiene esclusivamente il motivo di revocazione, mentre risulta del tutto omessa l’esposizione sommaria dei fatti di causa.

E’ appena il caso di aggiungere che lo stesso motivo di revocazione si appalesa come inammissibile. Ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l’errato apprezzamento, da parte della Corte, di un motivo di ricorso – qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l’originario ricorso – si verte in un ambito estraneo a quello dell’errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un “fatto” ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, potendo configurare l’eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un “error in procedendo” ovvero “in iudicando”, di per sè insuscettibili di denuncia ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (fra le tante da ultimo Cass. 5 giugno 2017, n. 14937). Il ricorrente denuncia quale errore revocatorio il giudizio di inammissibilità del ricorso costituente all’evidenza valutazione e non errore di percezione.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

La pluralità ed entità dei profili di inammissibilità del ricorso intregra la colpa grave rilevante ai fini della revoca dell’ammissione al patrocinio.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone la revoca dell’ammissione del patrocinio a spese dello Stato. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di Società Cattolica di Assicurazione Coop a r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di Amissima Assicurazioni s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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