Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31970 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 06/12/2019), n.31970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20894/2018 R.G. proposto da:

B.B., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasanisi Marcello

Marzia, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via

Crescenzio, n. 82;

– ricorrenti –

contro

S.M.A. e Si.Gi., rappresentati e difesi

dall’Avv. D’Angelo Danilo, con domicilio eletto presso il suo studio

in Roma, via Magna Grecia, n. 84;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2867/2018,

depositata il 2 maggio 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 settembre

2019 dal Consigliere Iannello Emilio.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello interposto da B.B. confermando la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ne aveva respinto, per intervenuta prescrizione, la domanda volta alla condanna di S.M.A. e Si.Gi. al pagamento della provvigione maturata in relazione a compravendita immobiliare conclusa tra le parti il 29/9/2004.

Conformemente alla valutazione del primo giudice ha infatti ritenuto che le lettere inviate agli odierni resistenti in data 11/5/2005 e 1/6/2005 mancassero degli “elementi fondanti la costituzione in mora, quali l’esplicitazione della pretesa… e l’intimazione di adempimento, idonei a manifestare l’inequivoca volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo della richiesta, rappresentando, le espressioni generiche utilizzate, un’intenzione meramente interlocutoria da parte del mittente”.

2. Avverso tale decisione B.B. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resistono gli intimati depositando separati controricorsi.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Il ricorrente e il controricorrente Si. hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 1335 c.p.c. (recte: c.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c.”.

Sostiene in sintesi che, avuto riguardo alla qualità delle parti ed allo svolgimento della vicenda negoziale, “nessun dubbio può sorgere nell’interpretare le due lettere dell’11/5/2005 e del 1/6/2005 come aventi intrinseca natura di invito ad adempiere e di atto di costituzione e, comunque, interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c..

Soggiunge che “la evidente malafede degli obbligati emerge con chiarezza dalle missive del precedente legale, Avv.to Angiuni Filomena (agli atti di causa) il 27/1/2006 (docc. 9 e 10 fasc. 1), indirizzate ad entrambi gli obbligati, dalle quali risulta con chiarezza la consapevolezza dei Sigg.ri Si. e S. dell’obbligazione nei confronti del B. e l’intento dilatorio dei medesimi nell’adempiere l’obbligazione contratta…”.

Afferma che “la Corte di merito, nel ritenere che le dette lettere raccomandate non presentino i caratteri di univocità e specificità richiesti per la costituzione in mora e che quindi non siano idonee ad interrompere la prescrizione, ha reso una motivazione errata, carente sotto il profilo della valutazione di taluni elementi di fatto ed insufficiente sotto il profilo logico-giuridico”.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia poi, ancora con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1754 ss. c.c., in relazione all’art. 1182 c.c..

Sostiene che la “linearità” dell’obbligazione pecuniaria contratta e “la sicura consapevolezza nelle controparti della sua esistenza e del luogo del suo naturale adempimento (domicilio del creditore) giustifica… il lessico volutamente generico usato nelle due raccomandate indirizzate ad entrambi gli obbligati”; secondo il ricorrente pertanto “entrambe le missive…, esclusa qualsivoglia altra e diversa finalità o interpretazione, non potevano che avere il sostanziale contenuto della diffida ad adempiere e la finalità di interrompere la prescrizione…

3. E’ pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorrente, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata della notificazione (che si afferma essere stata effettuata in data 17/5/2018), in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Manca invero qualsiasi documentazione (anche in copia semplice) relativa alla notifica della sentenza e l’attestazione di conformità presente in atti si riferisce solo alla copia della sentenza.

Copia di tale relazione non è stata nemmeno aliunde acquisita.

La notifica del ricorso non supera la c.d. prova di resistenza (Cass. 10/07/2013, n. 17066), essendo stata effettuata in data 13/7/2018, oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (2/5/2018).

3. Può comunque rilevarsi che il ricorso, ove fosse stato procedibile, sarebbe comunque andato incontro ad una pronuncia di inammissibilità.

Entrambi i motivi, infatti, congiuntamente esaminabili per la loro evidente intima connessione, sono inammissibili.

3.1. Anzitutto per la palese inosservanza dell’onere di specifica indicazione dell’atto su cui entrambi i motivi si fondano, ex art. 366 c.p.c., n. 6.

Il ricorrente fa invero ripèluto riferimento a documenti (le lettere inviate ai debitori a maggio e giugno del 2005; missive del precedente legale), senza debitamente riprodurne il contenuto nel ricorso. Non si fa infatti, nel ricorso, nè riproduzione diretta nè riproduzione indiretta, con indicazione della parte di riferimento, del contenuto dei documenti evocati. Tanto è decisivo per l’inosservanza della norma, non essendo sufficiente la sua puntuale localizzazione nel fascicolo processuale.

3.2. I motivi sono comunque inammissibili anche perchè, con ogni evidenza, al di là del non meglio illustrato e comunque evidentemente improprio riferimento in rubrica all’asserita violazione di norme di diritto, prospettano questioni di merito estranee al tipo di vizio dedotto e comunque non sindacabili nel giudizio di legittimità.

Le censure impingono infatti nel piano della ricognizione della fattispecie concreta e si risolvono nella mera sollecitazione di una nuova valutazione dei documenti prodotti.

Prospettiva censoria questa inammissibile già nel vigore del precedente testo del num. 5 dell’art. 360 c.p.c. e tanto meno alla luce del nuovo, appicabile ratione temporis.

E’ noto, infatti, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un “fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”: come chiarito con ferma giurisprudenza da questa Corte (v. Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053-8054; Id. 22/09/2014, n. 19881) deve dunque trattarsi di un “fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

L’omesso esame non può invece riguardare mere questioni o argomentazioni difensive nè elementi istruttori, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, unitariamente considerati attesa l’identica posizione processuale, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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