Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3197 del 18/02/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3197 Anno 2016
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ha pronunciato la seguente

arbitrato

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
2

SOM GESTIONI ALBERGHIERE s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Maurilio Prioreschi, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, via G.
Ferrari, n. 4;
– ricorrente contro
IMPRESA ARES – REALIZZAZIONI BIOEDIL/

legale rappresentante pro tempore,

s.r.1., in persona del

rappresentata e difesa, in

forza di procura speciale a margine del controricorso,
dall’Avv. Lucrezia Vaccarella, con domicilio eletto nel suo
studio in Roma, piazzale Porta Pia, n. 121;

9

4467 /(6

Data pubblicazione: 18/02/2016

controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 139/11 in
data 17 gennaio 2011.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica

Giusti;
uditi gli Avv. Paolo Rodella, per delega.dell’Avv. Maurilio
Prioreschi, e Lucrezia ~carena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste, che ha concluso per
l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. – Con atto di citazione notificato il 23 febbraio 2005,
la SOM Gestioni Alberghiere

s.r.l. ha convenuto in giudizio

dinanzi alla Corte d’appello di Rama l’Impresa Axes – Realizzazioni Bioedili

s.r.1., per sentire annullare il lodo arbi-

trale, sottoscritto il 18-19 ottobre 2004, emesso nella procedura di arbitrato iniziata ad istanza della convenuta, con il
quale era stata condannata al pagamento di varie somme.
La convenuta si è costituita, chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità, o l’infondatezza della proposta impugnazione.
2. – La Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17 gennaio 2011, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione.

– 2 –

del 25 gennaio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

Secondo la Corte territoriale, poiché gli arbitri hanno
qualificato come irrituale l’arbitrato (e ciò considerando
l’insieme delle espressioni contenute nella clausola compromissoria, con particolare riferimento alle locuzioni “secondo

senza formalità di procedura”, “inappellabilità del

lodo”), il lodo avrebbe potuto essere impugnato innanzi al
giudice ordinariamente competente per vizi del negozio e non,
inammissibilmente, per nullità innanzi alla corte d’appello ai
sensi dell’art. 828 cod. proc. civ.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte
d’appello la SOM Gestioni Alberghiere s.r.l. ha proposto ricorso, con atto notificato il 15 luglio 2011, sulla base di
due motivi.
L’intimata Impresa Axes – Realizzazioni Bioedili – s.r.l.
ha resistito con controricorso.
Considerato in diritto
1. – Con il primo motivo (omessa e insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi in merito alle norme
di cui agli artt. 808 e ss. cod. proc. civ. in tema di arbitrato) si deduce che la Corte d’appello non ha reso alcuna valutazione circa la correttezza o meno dell’interpretazione
fornita dagli arbitri in ordine alla natura della stessa clausola compromissoria. La Corte distrettuale avrebbe dovuto primariamente valutare se la qualificazione irrituale data dagli

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equità”,

arbitri fosse o meno corretta e solo sulla scorta di ciò dichiararsi o meno incompetente.
Con il secondo motivo (violazione del disposto dell’art.
1362 e ss. cod. civ.) la ricorrente sostiene che nel caso di

della clausola compromissoria appare evidente che le parti abbiano inteso prevedere che, nel caso di controversie, si

per-

venisse ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo.
L’uso di espressioni – tutte contemporaneamente rinvenibili
nella clausola compromissoria inter partes – quali “qualunque
controversia o vertenza”, “deve essere deferita ad arbitrato
di diritto”, “il terzo, con funzioni di presidente, scelto tra
gli appartenenti all’ordine giudiziario” costituirebbero indici precisi, univoci e concordanti nel senso della configurabilità dell’arbitrato rituale. Parimenti erronea sarebbe
l’ulteriore affermazione secondo cui, in caso di dubbio sulla
volontà delle parti, si deve propendere per l’arbitrato irrituale.
2. – Il primo motivo è infondato.
Correttamente la Corte d’appello di Roma ha dichiarato
l’inammissibilità della proposta impugnativa del lodo per nullità.
Occorre a tale riguardo premettere che è pacifico che gli
arbitri, interrogandosi preliminarmente sulla natura giuridica
dell’arbitrato, lo hanno nella specie qualificato come arbi-

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specie dallo stesso tenore letterale e contenuto sostanziale

trato irrituale, così risolvendo la controversia tra le stesse
in via esclusivamente negoziale, senza alcun coefficiente di
eteronomia decisoria.
Va ricordato che l’impugnazione per nullità di un lodo di-

nanzi alla corte d’appello è proponibile, ai sensi dell’art.
828 cod. proc. civ., soltanto con riferimento agli arbitrati
rituali, mentre, in caso di arbitrato irrituale, l’impugnazione predetta non può dirsi ammissibile, essendo legittimamente
esperibile la sola azione per (eventuali) vizi del negozio, da
proporre con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione (Casa., Sez. I, 22
novembre 2000, n. 15070; Cass., Sez. Lav., 26 marzo 2004, n.
6113; Cass., Sez. I, 20 luglio 2006, n. 16718).
Questo principio si applica anche nel caso in cui l’impugnazione del lodo irrituale sia diretta a far valere la natura
rituale della clausola compromissoria. Infatti, agli effetti
dell’individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato,
ciò che conta è la natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell’arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se, come nella specie, sia stato
pronunciato un lodo irrituale nonostante alcune delle parti
sostengano di avere in realtà pattuito una clausola per arbitrato rituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile, non
dinanzi alla corte d’appello ex art. 828 cod. proc. civ., ma,
appunto, secondo le norme ordinarie sulla competenza e con

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(41

l’osservanza del doppio grado di giurisdizione, facendo valere
i vizi di manifestazione della volontà negoziale (Cass., Sez.
I, 6 settembre 2006, n. 19129; Cass., Sez. I, 24 marzo 2011,
n. 6842; Cass., Sez. II, 8 novembre 2013, n. 25258).

4. – Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e

condanna la ricorrente al

rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi euro 5.200, di cui euro
5.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 25

3. – L’esame del secondo motivo resta assorbito.

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