Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3197 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22504-2018 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO CRISCUOLI;

– ricorrente –

contro

APCOA PARKING ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 3,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DAGNINO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 734/8/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 16/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR della Sicilia con sentenza n. 734/8/2018, depositata il 16.2.2018 non notificata, rigettava l’appello del Comune di Palermo su controversia avente ad oggetto avviso di accertamento con il quale l’amministrazione comunale accertava Tarsu 2007 in relazione ad aree di parcheggio a sosta tariffata (cd. Zone Blu) affidate in gestione ad Apcoa Parking Italia s.p.a. sul presupposto che la convenzione inter partes aveva affidato alla società la gestione del servizio di tariffazione e non la concessione del suolo.

Avverso la sentenza della CTR il Comune di Palermo ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Apcoa Parking Italia s.p.a. resiste con controricorso, illustrato con memoria nella quale è stata formulata una eccezione di giudicato esterno sopravvenuto.

1.Con il primo motivo il Comune di Palermo deduce violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 63 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per non avere la CTR tenuto conto che la società contribuente era detentore dell’area e che ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1 la tassa è dovuta per l’occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

2. Con il secondo motivo il Comune di Palermo deduce violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 64 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 lamentando che la autonomia della obbligazione tributaria configura un limite alla efficacia ultra litem del giudicato formatosi per altri periodi di imposta.

In entrambi i motivi il Comune di Palermo sostiene che l’Apcoa sarebbe titolare non solo della gestione del servizio di sosta, ma anche della gestione delle aree oggetto di tassazione sulla base di un verbale siglato in data 29.6.2006 tra Comune di Palermo, Amat Palermo spa, Panormus 2000 srl e Apcoa Parking Italia s.p.a., nonchè sull’art. 5 della Convenzione tra Comune di Palermo e GECOPRE con la quale la Panormus 2000 srl ha affidato il servizio di gestione della sosta ad APCOA Parking Italia s.r.l.

Su identica questione, ma relativa a diversi anni di imposizione, si è formato il giudicato con due pronunce di merito ed in particolare la sentenza resa dalla CTP di Palermo n. 5787/2018, pronunciata il 29.10.2018 e depositata il 12.12.2018, prodotta con attestazione di passaggio in giudicato, nella quale la CTP ritiene fondata l’exceptio iudicati formatosi con la sentenza n. 224/6/2017 del 3.11.2016 depositata in data 11.1.2017 su rilievo che era stata decisa “irrevocabilmente la medesima questione dedotta anche nei presente giudizio relativamente alla mancanza dei presupposti per l’applicazione del tributo Tarsu in quanto non ricorre nel caso di specie una concessione di beni dal Comune di Palermo alla società Apcoa che gestisce le zone blu, ma unicamente l’affidamento di un servizio. Secondo la predetta decisione, infatti, con la stipula del contratto di servizio, il Comune ha inteso affidare la gestione solo di un servizio e non anche stipulare una concessione delle aree di parcheggio….”

Vale a tal punto richiamare l’indirizzo di legittimità secondo cui (tra le altre, Cass.13498/15): “In tema di contenzioso tributario, l’efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente” (Cass. 9710/2018).

Nel caso di specie l’accertamento dedotto nel giudicato concerneva, appunto, elementi di imposizione (o meglio, di non imposizione) suscettibili di tendenziale stabilità nel tempo, in quanto concernenti la qualificazione della convenzione inter partes posta a base della pretesa Si è pertanto formato il giudicato sull’oggetto della convenzione e cioè che la stessa ha affidato al concessionario solo la gestione del servizio di sosta

tariffata e non anche la concessione o la detenzione dell’area.

Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.

Quanto alle spese del giudizio in considerazione della indubbia particolarità della questione affrontata e dei precedenti arresti di questa Corte in cui, sulla base però di una diversa convenzione, era stato ritenuto che il concessionario del servizio fosse anche detentore dell’area, sussistono i motivi per disporne l’integrale compensazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Spese dell’intero giudizio compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 11 febbraio 2020

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