Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3197 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. I, 11/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A., domiciliato in ROMA presso la cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato CUCINELLA

Luigi Aldo del Foro di Napoli giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in

carica;

– intimato –

avverso il decreto n. 4741 della Corte d’Appello di Napoli del

19.6.07. Udita la relazione della causa svolta nella p.u. del

16.12.2009 dal Cons. Dott. MACIOCE Luigi;

udito il P.M. in persona del Sost. proc. Gen. Dott. RUSSO Libertino

Alberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato il 19/6/2007 la Corte di Appello di Napoli, esaminando la domanda di riconoscimento di equo indennizzo proposta da C.A. contro il Ministero dell’Economia e Finanze per la irragionevole durata di un processo innanzi al TAR Campania durato dal 24/1/2000 al 14/10/2005, ebbe a ritenere eccedente il ragionevole la durata di anni due e mesi nove ed a liquidare all’istante indennizzo per Euro 2.900,00, procedendo poi alla parziale compensazione delle spese sul rilievo per il quale l’Amministrazione, che non aveva dato causa al giudizio necessario, non poteva essere condannata alla integrale refusione delle stesse e quindi liquidandole secondo la tariffa della v.g. in Euro 395,00. Per la cassazione di tale decreto C.A. ha proposto ricorso in data 27 – 30.06.2008, al quale l’intimata Amministrazione non ha opposto difese.

Nel ricorso, denunziante la sola parte del decreto afferente la liquidazione delle spese, si censura, nei primi due motivi, per violazione di legge e vizio di motivazione, la decisione di liquidare le spese individuando la voce di tariffa (ex D.M. n. 127 del 2004) propria dei procedimenti di volontaria giurisdizione ed ignorando che nella specie era stato instaurato un procedimento camerale contenzioso.

Con il terzo e quarto motivo si denunzia, per violazione di legge e vizio di motivazione, l’avere la Corte di merito indebitamente compensato per 1/3 le spese stesse e nel quinto motivo si lamenta la sottrazione dall’obbligo di far capo alla prodotta nota spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che debbano essere accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso dando seguito alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 25352 del 2008) per la quale erra la Corte di merito che liquidi, in relazione al procedimento di equa riparazione per la irragionevole durata del processo, diritti ed onorari secondo le voci riferibili ai procedimenti speciali (voce 50 par. 7^ tab. A e voce 75 par. 3^ tab. B), procedimenti svolti in Camera di consiglio e non contenziosi secondo la previsione dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. 127 del 2004. Coglie infatti nel segno il difensore della parte ricorrente nel porre in risalto come il procedimento delineato dalla L. n. 89 del 2001 ha il chiaro ed insuperabile carattere del procedimento contenzioso, per il quale, comunque, alla stregua del disposto del citato art. 11, comma 2 devono trovare applicazione le voci di tariffa dei procedimenti contenziosi innanzi alla Corte di Appello. E che contenzioso sia sorto in ordine alla pretesa indennitaria della parte attrice e’ attestato dalla lettura del decreto in disamina. Resta assorbita la cognizione del quinto motivo. Infondata e’ poi la censura di cui al terzo motivo, denegante la facolta’ di procedere alla limitata compensazione delle spese ma fondata e’ quella relativa alla motivazione che la sostiene, censura contenuta nel quarto mezzo.

Ed invero che, anche nel giudizio di equa riparazione, trovi applicazione la disciplina sulle spese per la quale il soccombente, quindi anche l’attore che abbia infondatamente chiesto l’indennizzo, possa essere condannato alla refusione delle spese e’ indiscutibile;

cosi’ come resta ferma la facolta’ del giudice di procedere a compensazione in relazione alla misura della soccombenza ovvero nella ricorrenza di giusti motivi. In tal senso questa Corte si e’ anche assai di recente espressa (Cass. n. 16542 del 2009); del pari evidente e’ l’esigenza che sulla congruita’ logica di tale motivazione afferente i giusti motivi ben possa esercitarsi il sindacato di questa Corte (Cass. n. 7253 del 2009).

E tale congruita’ difetta nella motivazione adottata dalla Corte di Napoli, posto che la compensazione per giusti motivi, nella specie imponeva che essi dovessero essere esplicitati alla stregua del nuovo testo dell’art. 92 c.p.c.: al ricorso proposto dal C. il 16.3.2007 si applicava infatti il nuovo testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2 ai sensi della L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 4 che ha disposto l’applicazione delle modifiche ai procedimenti instaurati dopo l’1.3.2006. E di qui l’esigenza che sulla congruita’ logica di tale motivazione ben possa esercitarsi il sindacato di questa Corte (Cass. n. 7253 del 2009), avendo di mira una congruita’ che implica la rispondenza (logico – giuridica) della motivazione adottata al “sistema” dell’equa riparazione delineato dalle norme vigenti.

E tale congruita’ difetta totalmente nella motivazione adottata, quella per la quale, essendo il giudizio ex L. n. 89 del 2001 necessario per la liquidazione dell’indennizzo, la non opposizione della Amministrazione all’an debeatur avrebbe integrato i giusti motivi in discorso. In primo luogo, la pretesa necessita’ del giudizio appare infatti insussistente, nulla ostando a che l’Amministrazione predisponga direttamente i mezzi per indennizzare in via stragiudiziale e secondo parametri congrui, chi lamenti il danno da eccessiva durata del processo. In secondo luogo, la non contestazione dell’an debeatur, (al pari della mancata costituzione) da parte dell’Amministrazione puo’ forse rendere minore il “costo” del giudizio intrapreso ma non per questo giustifica che i costi di quel giudizio debbano rimanere a carico di chi rettamente agisce (non avendo avuto ristoro in via stragiudiziale). E non aver percepito la evidenza di tale premessa di sistema rende chiara la incongruita’ logica della affermazione della Corte di Napoli.

Da tanto consegue che debbano essere accolti i motivi primo, secondo e quarto del ricorso e restino assorbiti o respinti gli altri, con la cassazione del decreto impugnato e che, stante la mancanza di alcun residuo margine di accertamento o valutazione, debba essere emessa la decisione di merito ex art. 384 c.p.c.. liquidandosi le spese per l’intero, secondo il valore della controversia (Euro 2.900,00) ed ai minimi della tariffa, per il merito in Euro 378,00 per diritti, Euro 445,00 per onorari ed Euro 50,00 per spese (oltre spese generali ed accessori di legge), e determinandosi le spese di questo giudizio di legittimita’ in Euro 565,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi (oltre spese generali ed accessori) e disponendosi la distrazione delle due liquidazioni in favore dell’avv. Luigi Aldo Cucinella.

PQM

Accoglie il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso, assorbito il quinto e rigettato il terzo, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna l’intimato al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate per l’intero in Euro 873,00 oltre spese generali ed accessori di legge ed a quelle del giudizio di legittimita’ liquidate in Euro 665,00 oltre spese generali ed accessori di legge, somme tutte che distrae in favore del procuratore antistatario avv. L. A. Cucinella.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA