Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3197 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/02/2021), n.3197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3572-2019 proposto da:

COMONT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO DRESDA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAURO LATINI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO RIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato

LORENZO SCARPELLI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 12658/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE,

depositato il 14/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Comont s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto di esecutorietà dello stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. con cui era stata rigettata la richiesta di ammissione del credito per Euro 221.801,04 in via privilegiata ex art. 2808 c.c., essendo il predetto credito stato riconosciuto in via chirografaria per il minor importo di Euro 106.948,00. Il giudice delegato rilevava, della circostanza, che non spettava il privilegio ipotecario, dal momento che l’ipoteca giudiziale era stata iscritta sulla base di un decreto ingiuntivo non dotato di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. e dunque inopponibile alla procedura.

In esito al giudizio di opposizione il Tribunale di Firenze, in parziale accoglimento del proposto gravame, ammetteva al passivo del fallimento l’importo di Euro 92.039,94, in chirografo, a titolo di interessi: per quanto qui rileva, il detto Tribunale conferiva rilievo dirimente al fatto che il decreto ingiuntivo non era stato munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà, onde lo stesso non era opponibile alla procedura fallimentare: per tale ragione l’ipoteca giudiziale iscritta in virtù del provvedimento doveva ritenersi, a suo avviso, inefficace.

2. – Avverso il decreto del Tribunale di Firenze, pronunciato il 14 dicembre 2018, ricorre per cassazione, con due motivi, Comont s.r.l.. La curatela fallimentare resiste con controricorso. La ricorrente si è avvalsa della facoltà di depositare memoria.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 647 e 324 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 615 e 617 c.p.c.. Rileva la ricorrente che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Arezzo era stato munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., seppure eccessivamente all’intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento; esso – secondo la società istante – aveva dispiegato gli “effetti sostanziali del giudicato monitorio” anche a seguito del controllo giurisdizionale esercitato dallo stesso Tribunale nella controversia di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi promossa dalla società fallita: in particolare, nella predetta causa di opposizione era stata accertata la regolare notifica del titolo esecutivo (costituito dal nominato decreto) il quale era stato posto a fondamento di un’azione esecutiva individuale nei confronti di Comont.

Col secondo motivo viene denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale fatto è integrato da una controversia avente ad oggetto l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi. Viene rilevato che il Tribunale di Arezzo, con propria sentenza, aveva per l’appunto “verificato la regolarità del contraddittorio, ovvero la piena validità del titolo esecutivo posto a fondamento dell’azione esecutiva”: il che avrebbe dovuto indurre il collegio dell’opposizione a discostarsi da quell’orientamento consolidato della Corte di legittimità in forza del quale il decreto ingiuntivo non opposto è opponibile la procedura fallimentare solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato notificazione, lo dichiari esecutivo ex art. 647 c.p.c..

2. – Il ricorso non merita accoglimento.

Secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. Tale funzione si differenzia da quella affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo, non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà, non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c., venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell’art. 52 l. fall. (Cass. 3 settembre 2018, n. 21583; Cass. 24 gennaio 2018, n. 1774; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25191; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. 31 gennaio 2014, n. 2112; cfr. pure: Cass. 11 ottobre 2013, n. 23202; Cass. 23 dicembre 2011, n. 28553; Cass. 13 marzo 2009, n. 6198; Cass. 26 marzo 2004, n. 6085). Nè rileva che il decreto ingiuntivo fosse stato dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice che lo ha emesso, a norma dell’art. 642 c.p.c., giacchè, per quanto osservato, il passaggio in giudicato del provvedimento non si compie prima della spendita dell’attività giurisdizionale di cui all’art. 647 c.p.c., la quale – come è del tutto evidente – risulta necessaria anche nel caso in cui il provvedimento monitorio sia stato reso esecutivo in via provvisoria. E’ del resto incontestabile che il decreto provvisoriamente esecutivo non sia equiparabile alla sentenza non ancora passata in giudicato (di cui all’art. 96, comma 2, n. 3, l. fall.), la quale viene pronunciata nel contraddittorio delle parti: esso è pertanto totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento (Cass. 10 ottobre 2017, n. 23679; Cass. 27 maggio 2014, n. 11811).

Ciò determina, come è evidente, che sia inefficace, nei confronti della procedura concorsuale, anche l’ipoteca giudiziale iscritta in ragione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato (Cass. 27 maggio 2014, n. 11811).

Non vale affermare che il Tribunale di Arezzo ebbe a respingere una non meglio precisata opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., riconoscendo che il decreto ingiuntivo era stato posto a fondamento dell’azione esecutiva individuale intrapresa nei confronti dell’odierna ricorrente.

Sul punto si impongono più rilievi. Anzitutto la censura svolta è irrituale: con essa è fatto valere non un fatto storico, ma una pronuncia giudiziale, e quindi un dato di natura giuridica. In secondo luogo, la doglianza è priva della necessaria specificità, dal momento che, come dedotto dalla parte controricorrente, l’istante, in ricorso, assume il passaggio in giudicato della sentenza senza fornirne riscontro e deduce che il provvedimento darebbe atto della regolare notifica dell’ingiunzione senza offrire, al riguardo, precisi ragguagli testuali. Ma soprattutto – e tale rilievo assume portata decisiva, ove pure si prescinda dalle considerazioni appena svolte – il semplice fatto che l’opposizione esecutiva proposta sia stata respinta è privo di significanza, giacchè quel che conta, ai fini dell’opponibilità dell’ipoteca giudiziale, è l’anteriorità dell’apposizione della formula esecutiva del decreto rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento: tale antecedenza temporale, ove mancante, non può essere di certo surrogata dall’accertamento giudiziale invocato dalla ricorrente, giacchè quel che rileva, nella presente sede, non è l’efficacia del titolo ai fini dell’esecuzione individuale, ma l’opponibilità di esso alla massa, quale condizione per il riconoscimento della prelazione ipotecaria.

3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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