Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31969 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. III, 11/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 11/12/2018), n.31969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28395/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS) in persona del Responsabile del

Contenzioso Esattoriale della Direzione Regionale del Lazio Avv.

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO

ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.V.M., ROMA CAPITALE (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

ROMA CAPITALE (OMISSIS) in persona del Commissario pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MAGNANELLI, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 19125/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale

per quanto di ragione;

udito l’Avvocato ALBERTO COLITTI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.V.M. propose dinanzi al giudice di pace di Roma opposizione, qualificata ex art. 615 c.p.c., ad una cartella esattoriale per l’importo di Euro 658,07 per sanzioni amministrative insolute e maggiorazioni, adducendo omessa notifica dei verbali di accertamento e non debenza delle maggiorazioni. Si costituirono resistendo Roma Capitale ed Equitalia Sud S.p.A..

Con sentenza 16 maggio 2011-26 settembre 2013 il giudice di pace dichiarò la propria incompetenza funzionale sull’opposizione ex art. 617 c.p.c., dichiarò inammissibile per tardività l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22,essendo stata presentata oltre il termine di 30 giorni e rigettò l’opposizione ex art. 615 c.p.c..

Avendo L.V.M. proposto appello, il Tribunale di Roma, con sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., in data 24 settembre 2015, l’accolse, ritenendo corretta la qualificazione dell’opposizione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., alla quale affermò l’inapplicabilità del termine di 30 giorni previsti dalla L. n. 689 del 1981 e annullando quindi la cartella, con condanna solidale degli appellati alle spese di entrambi gradi.

2. Equitalia Sud S.p.A. ha presentato ricorso contro L.V.M. e nei confronti di Roma Capitale sulla base di due motivi.

2.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 6 e art. 615 c.p.c..

Osserva il ricorrente che il giudice di pace ritenuto l’opposizione di L.V.M. tardiva, perchè non proposta entro i 30 giorni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 6, il Tribunale l’ha invece qualificata opposizione ex art. 615 c.p.c. e quindi non soggetta al suddetto termine. In tal modo avrebbe però errato, in quanto, se l’opposizione a cartella esattoriale fa valere – com’è avvenuto nel caso di specie – che la cartella stessa è il primo atto conosciuto dall’opponente, il termine di proposizione sarebbe quello ritenuto dal giudice di pace, e l’opposizione andrebbe presentata nelle forme di cui alla L. n. 689 del 1981 e non ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Pertanto l’opposizione di cui è causa sarebbe stata inammissibile per tardività.

2.2 Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere il Tribunale condannato solidalmente l’attuale ricorrente e Roma Capitale in violazione del principio di causalità, per cui avrebbe dovuto condannare soltanto Roma Capitale, nulla essendo imputabile a Equitalia Sud S.p.A..

3. Si è difesa con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, Roma Capitale.

Anzitutto, “in via preliminare” Roma Capitale si associa al primo motivo del ricorso principale. Successivamente, “nel merito”, definisce infondata in fatto e diritto la “pretesa” di L.V.M.. Poi, “in via incidentale”, Roma Capitale sostiene la correttezza delle maggiorazioni irrogate a L.V.M.. Infine, “in subordine” al mancato accoglimento di quanto sopra, contesta la fondatezza del secondo motivo del ricorso principale.

4. Con ordinanza interlocutoria 21 settembre-28 novembre 2017 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in relazione alla precedente rimessione da questa sezione alle Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria del 28 ottobre 2016 n. 21957, della questione riguardante la qualificazione della opposizione avverso cartella di pagamento relativa a verbale di sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada. Dopo l’intervento nomofilattico, la presente causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 24 ottobre 2018.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Deve anzitutto esaminarsi il ricorso principale.

Come sopra si è esposto, il primo motivo mette in discussione la qualificazione come opposizione ex art. 615 c.p.c., della opposizione presentata da L.V.M. e la conseguente individuazione del termine per proporla tempestivamente. La questione è stata del tutto chiarita dall’intervento nomofilattico – S.U. 22 settembre 2017 n. 22080 – nelle more del presente giudizio suscitato, intervento che così afferma: “L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”.

Il primo motivo risulta pertanto fondato, il che assorbe il secondo – attinente alle spese del secondo grado di giudizio – in quanto conduce alla cassazione della sentenza impugnata (in cui ovviamente le spese sono state oggetto di condanna accessoria), non conforme alla soluzione adottata dalle Sezioni Unite. Viene assorbito pure il ricorso incidentale, poichè, nella sua formazione peraltro non del tutto lineare, dopo aver espressamente aderito al primo motivo del ricorso principale, censura il contenuto della opposizione che invece non può essere vagliato, essendo l’opposizione stessa inammissibile per tardività.

Evidentemente, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e questa Suprema Corte, decidendo nel merito, deve dichiarare l’inammissibilità della opposizione.

La sussistenza di incertezza interpretativa sulla questione che ha giustificato l’intervento delle Sezioni Unite nelle more del giudizio conduce, ex art. 92 c.p.c., comma 2 a stimare equa la compensazione delle spese processuali sia del presente grado sia del grado d’appello.

P.Q.M.

Accogliendo il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo e assorbito altresì il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara inammissibile per tardività l’opposizione proposta da L.V.M., compensando le spese processuali del presente grado e del grado d’appello.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA