Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31968 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. III, 11/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 11/12/2018), n.31968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8408/2017 proposto da:

GEODIS WILSON ITALIA SPA, in persona del Dott. S.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO, 34, presso lo studio

dell’avvocato CHIARA ROMANELLI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARCO TURCI, RAFFAELLA VIANELLO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

6contro

D.E., quale legale rappresentante della società FREZZA SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ADOLFO CHIAVENTONE giusta procura speciale

in calce al controricorso;

I.M. & C. SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G.

PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO MODESTO

PALANDRI, MIRKO SCAPINELLO giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 973/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 28/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/10/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La soc. I.M. s.p.a. convenne in giudizio la Geodis Wilson Italia s.p.a. per sentirla condannare – quale mittente di un trasporto di merce diretta a Lagos effettuato dall’attrice – al pagamento di 18.582,49 Euro a titolo di controstallie maturate sui due contenitori utilizzati, a seguito del mancato ritiro della merce da parte del destinatario.

La Geodis contestò la domanda eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per avere operato quale mandataria con rappresentanza della Frezza s.p.a. e/o della Frezza Group UK, negando l’esistenza di accordi circa l’importo della controstallia e lamentando il ritardo con cui era stata effettuata la comunicazione del mancato ritiro della merce, oltre all’eccessiva onerosità delle controstallie addebitate.

Nel giudizio venne chiamata in causa la Frezza s.p.a., mentre la chiamata della Frezza Group UK non andò a buon fine.

Costituendosi in giudizio, la Frezza s.p.a. contestò la propria legittimazione passiva, assumendo di avere conferito l’incarico allo spedizioniere Geodis in nome e per conto della Frezza Group UK (venditrice della merce).

Il Tribunale di Genova rigettò la domanda svolta nei confronti della Geodis, affermando il difetto di legittimazione passiva della società.

Avverso la sentenza propose appello principale la I.M. s.p.a., mentre la Geodis propose gravame incidentale condizionato chiedendo, per il caso di accoglimento dell’impugnazione principale, la condanna della Frezza s.p.a. e/o della Frezza Group UK a rimborsare ogni eventuale somma che essa fosse stata dichiarata tenuta a versare alla società M..

La Frezza s.p.a. propose anch’essa appello incidentale per sentir accertare l’infondatezza della domanda di manleva avanzata dalla Geodis.

In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Genova ha condannato la Geodis a pagare alla società M. la somma di 20.510,18 Euro (oltre accessori), respingendo invece l’appello incidentale della Geodis nei confronti della Frezza s.p.a..

La Corte ha osservato – fra l’altro – che:

nella lettera di carico, “nella casellina shipper si legge “Geodis as agent only REF.VIC (OMISSIS)” senza alcuna altra indicazione; il numero sopraddetto corrisponde al numero della polizza emessa da Geodis (…) ed in cui compare come shipper Frezza Group UK”;

“una simile indicazione non (vale) affatto come spendita del nome di Frezza, che non può ricavarsi da un semplice numero di polizza emessa in un rapporto in cui M. è rimasta estranea; nè pare significativo il fatto che il nome Geodis sia accompagnato dalla dicitura as agent only dal momento che manca, poi, l’indicazione del mandante per essere, appunto, del tutto insufficiente, alla sua identificazione, il riferimento al numero della polizza”;

quanto, invece, al rapporto fra la Geodis e la Frezza s.p.a., “per quanto sicuramente da tutta la corrispondenza inerente la spedizione risulti che Geodis ebbe ad organizzare la spedizione su incarico di Frezza s.p.a. ed a rapportarsi solo con essa, risulta anche, però, la chiara spendita del nome della mandante Frezza UK da parte di Frezza s.p.a.”.

Ha proposto ricorso per cassazione la Geodis Wilson Italia s.p.a., affidandosi a sei motivi; hanno resistito sia la I.M. & C. s.p.a. che la Frezza s.p.a.; tutte le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la “violazione delle norme in materia di onere della prova e valutazione delle prove – art. 2697 c.c., artT. 115,116 c.p.c.”: assume che la Corte d’Appello “ha violato le norme di legge in materia di distribuzione degli oneri probatori laddove in assenza di prova ha erroneamente affermato l’esistenza di un rapporto contrattuale tra Geodis e M.”, non considerando che l’odierna ricorrente aveva sempre sostenuto di non avere operato in proprio, ma quale mandataria della Frezza s.p.a.; sottolinea che l’indicazione “Zust as agent only ref. CIC (OMISSIS)” doveva intendersi “quale spendita del nome del mandante Frezza s.p.a. laddove il numero riportato nella casella costituiva un univoco richiamo della prenotazione di viaggio”.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1362,1704,1737 e 1372 c.c.: la ricorrente censura la Corte per avere attribuito al contenuto della polizza di carico “un significato difforme rispetto tanto al senso letterale dello stesso quanto alla volontà delle parti”, essendovi “evidenza letterale dell’intenzione di riferire il rapporto contrattuale con M. non a Geodis in proprio bensì al mandante, univocamente individuabile tramite il riferimento al numero di prenotazione”; contesta che possa essere attribuita rilevanza, al fine di escludere il rapporto di rappresentanza, alla mera circostanza che la Geodis abbia pagato il corrispettivo del trasporto marittimo alla soc. M.; evidenzia che non vi erano accordi contrattuali espressi sulla rata di controstallia e che erano state “illogicamente” applicate le rate previste dal terminal di Lagos, cosicchè la sentenza aveva attribuito “efficacia di contratto a condizioni che, pacificamente, non formarono oggetto di trattativa nè accordo tra M. e Geodis”.

3. I due motivi – da esaminare congiuntamente – sono inammissibili, in quanto:

denunciano in modo generico la violazione dei canoni ermeneutici con deduzioni che sono volte – nella sostanza – a contestare un risultato interpretativo (quello della mancata spendita del nome del rappresentato da parte delle Geodis) che, quale apprezzamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità, in presenza di adeguato supporto motivazionale;

non individuano alcuna effettiva ipotesi di erroneo riparto dell’onere probatorio, ma – anche in questo caso – contestano la valutazione della inidoneità degli elementi istruttori esaminati a suffragare l’ipotesi della spendita del nome del rappresentato nel rapporto intercorso fra la Geodis e la soc. M..

la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non risulta dedotta in conformità ai parametri individuati da Cass., S.U. n. 16598/2016 e da Cass., S.U. n. 11892/2016: infatti, un’eventuale erronea valutazione del materiale istruttorio non determina, di per sè, la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., che ricorre solo allorchè si deduca che il giudice di merito abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. n. 27000/2016).

4. Col terzo motivo, si deduce la violazione dell’art. 450 c.n. e art. 1227 c.c.: la ricorrente lamenta di non essere stata avvisata immediatamente (bensì dopo quattro mesi) del mancato ritiro della merce da parte del destinatario, sì da poter assumere iniziative nei confronti di quest’ultimo affinchè si attivasse per il ritiro, e censura la Corte per non aver riconosciuto alla Geodis “il diritto a veder esclusa ovvero comunque ridotta la somma pretesa a titolo di controstallie in ragione del periodo di ritardo esclusivamente imputabile a M. o ai suoi ausiliari”.

4.1. Premesso che è pacifico che l’avviso venne dato dopo circa quattro mesi dall’arrivo della merce al porto di Lagos e che l’art. 450 c.n., prevede che il vettore debba richiedere “immediatamente” istruzioni al caricatore, deve tuttavia rilevarsi che la sentenza -che ha negato rilevanza al lasso di tempo intercorso fra l’arrivo della merce e l’avviso del mancato ritiro – ha evidenziato come il ritardo sia stato irrilevante giacchè la situazione non ebbe a sbloccarsi neppure dopo che la Geodis ricevette l’avviso (e, anzi, perdurò fin dopo l’introduzione del giudizio), sottolineando come “il protrarsi della sosta non possa certo addebitarsi a fatto del M., ma all’inerzia di Geodis e dei suoi ausiliari”; tale ratio decidendi – che considera irrilevante il mero dato del ritardo – non risulta adeguatamente impugnata, da ciò conseguendo l’inammissibilità del motivo.

5. Il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 1384 c.c. e contesta alla Corte d’Appello di aver “fatto malgoverno dell’art. 1384 c.c.”, non riducendo ad equità – anche d’ufficio – la pretesa della soc. M., tenuto conto che le somme richieste superavano addirittura il valore dei due containers.

5.1. Premesso che la Corte ha affermato che “l’ammontare degli importi richiesti (…) pare sufficientemente e congruamente provato e non può essere ridotto”, deve ritenersi che il motivo sia infondato in quanto volto a conseguire l’esercizio del potere officioso di riduzione ex art. 1384 c.c., in un’ipotesi che non concerne l’applicazione di una clausola penale, bensì una richiesta risarcitoria cui è del tutto estranea la preventiva determinazione del danno ex art. 1382 c.c..

6. Il quinto ed il sesto motivo investono le statuizioni della sentenza concernenti la domanda di manleva proposta della Geodis nei confronti della Frezza s.p.a., rigettata dalla Corte sul rilievo del difetto di legittimazione passiva della terza chiamata Frezza s.p.a. e sull’assunto che quest’ultima aveva “agito in qualità di mandataria con rappresentanza di Frezza UK” (rispetto alla quale la Corte ha dichiarato di non poter emettere alcuna pronuncia per non avere essa partecipato al giudizio per mancata notifica dell’atto di chiamata in causa).

6.1. Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 1362 c.c., sull’assunto che “il capo della sentenza con cui la Corte ha ritenuto l’avvenuta spendita del nome di Frezza Group UK nei rapporti con Geodis è sorretto da un’interpretazione dei documenti contrattuali in conflitto con le vigenti disposizioni in materia d’interpretazione del contratto”.

6.2. Il motivo richiama due documenti (ossia la “conferma di posizionamento”, versata in atti dall’odierna ricorrente come doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione, e il doc. prodotto sub 9 dalla Frezza s.p.a.) di cui non trascrive tuttavia il contenuto, in ottemperanza alla prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6: ne consegue l’inammissibilità delle censure.

6.3. Col sesto motivo, viene dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti; fatto individuato nell'”aver Frezza s.p.a. chiesto a Geodis di indicarle “se i costi di trasporti definitivi preferite fatturarli a noi o all’esportatore della merce” e nell’aver Geodis risposto “le confermo che la L/C è arrivata leggibile e che per noi sarebbe meglio addebitare le spese di trasporto direttamente a Voi, non conoscendo il cliente inglese e dovendolo eventualmente codificare contabilmente”.

6.4. Il motivo è infondato, in quanto lo scambio di comunicazioni è stato ampiamente esaminato dalla Corte (a pagg. 13 e 14), ancorchè per trarne conclusioni (“risulta chiara la spendita del nome della mandante Frezza UK da parte di Frezza s.p.a.”) opposte a quelle prospettate dalla ricorrente.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza;

8. Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, per ciascuna controricorrente, in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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