Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31967 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. III, 11/12/2018, (ud. 12/10/2018, dep. 11/12/2018), n.31967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17746/2017 R.G. proposto da:

C.P.J., C.R., già P.F.,

C.T.B., in proprio e quali eredi di C.D., rappresentati e

difesi dall’Avv. Marina Armelisasso, con domicilio eletto in Roma,

via Cola di Rienzo n. 243, presso lo studio di quest’ultima;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA, già GENERALI ASSICURAZIONI SPA, quale impresa

designata a sensi della L. n. 990 del 1969, art. 20 in persona del

rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Anna Paola Mormino, con domicilio eletto in Roma, viale Pinturicchio

n. 204, presso lo studio di quest’ultima;

– controricorrente –

e contro

CA.GI.;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2986/2016 della Corte d’Appello di Venezia,

depositata il 28/12/2016;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 12 ottobre

2018 dal Consigliere Marilena Gorgoni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.D., ventinovenne, perdeva la vita, mentre era alla guida del suo ciclomotore in uno scontro con l’auto Renault 5, condotta da Ca.Gi., che ne era anche il proprietario, sprovvista di assicurazione.

C.P.J., fratello della vittima, nonchè P.F. e C.B.T., madre e sorella – queste ultime per il tramite di D.H., loro procuratore speciale – convenivano in giudizio Ca.Gi., che restava contumace, e Assicurazioni generali spa, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia delle vittime della strada, chiedendone, previo accertamento della responsabilità esclusiva di Ca.Gi. nella causazione dell’incidente mortale, iure proprio e iure hereditatis, il risarcimento di tutti i danni patiti quantificati in Euro 400.200,00 o nella somma maggiore o minore determinata in corso di causa.

Il Tribunale di Venezia – sez. distaccata di San Donà di Piave – con sentenza n. 80/2008, non definitiva, riconosciuta la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli nella causazione del sinistro, condannava i convenuti al risarcimento nella misura del 50% dei danni iure proprio e iure hereditatis in favore di ciascun attore e, con successiva sentenza definitiva, n. 48/2010, li condannava a rifondere il danno biologico iure proprio subito da C.P.J., compensava le spese di lite e di CTU.

Entrambe le sentenze furono impugnate: in via principale, da C.P.J. e da D.H. e, in via incidentale, da Assicurazioni generali che, in via condizionale, chiedeva di essere manlevata da Ca.Gi., rimasto contumace.

La Corte d’Appello, con sentenza n. 2986/2016, depositata il 28/12/2016, accoglieva parzialmente l’appello principale, riconoscendo che la partecipazione della vittima alla causazione del sinistro era stata di un terzo, condannava Ca.Gi. e Assicurazioni Generali a pagare in solido e al netto di rivalutazione ed interessi, due terzi di Euro 34.739,59 a C.P.J., due terzi di Euro 122.798,86 a favore di P.F., due terzi di Euro 56.132,20 a favore di C.B.T., a rifondere agli appellanti due terzi delle spese di entrambi i gradi di giudizio e delle spese di CTU; condannava Ca.Gi. a rimborsare ad Assicurazioni Generali le maggior somme che essa avrebbe dovuto versare agli appellanti.

Avverso la sentenza n. 2986/2016 della Corte d’Appello di Venezia, propongono ricorso per Cassazione, deducendo cinque motivi, C.P.J., C.R. e C.B.T., illustrati da memoria.

Resiste con controricorso Assicurazioni Generali SPA.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, invocando l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 112,116,115,132 e 167 c.p.c., degli artt. 2697, 2054, 1227 c.c. e dell’art. 111 Cost. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso per il giudizio (pp. 3-6).

Le critiche investono due statuizioni della Corte territoriale: 1) quella che ha ritenuto tempestiva la contestazione formulata nella memoria ex art. 184 c.p.c., con cui veniva chiesto di accertare che la vittima non aveva osservato le norme di sicurezza, perchè, a loro avviso, Assicurazioni Generali non aveva puntualmente preso posizione sui fatti allegati nell’atto di citazione; 2) quella che ha ritenuto infondata l’eccezione di ultrapetizione, adducendo che l’ipotesi del concorso colposo di cui all’art. 1227 c.c. non costituisce un’eccezione in senso proprio ed è rilevabile anche d’ufficio dal giudice.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Queste sono le ragioni:

a) l’erronea riconduzione di un vizio processuale, sintomatico della ricorrenza di un error in procedendo, alle categorie logiche della violazione di legge e dell’omesso esame di fatti controversi;

b) l’evocazione della insufficiente e contraddittoria motivazione, nonostante tale vizio non dia più luogo, a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad un vizio cassatorio;

c) la contraddittoria deduzione dell’omessa pronuncia a fronte della riproduzione di ben due passaggi della motivazione con cui la Corte territoriale si era espressa sul motivo di appello.

d) l’erroneo presupposto che la vittima avesse contribuito ad aggravare il danno e non che, invece, la sua condotta non avesse avuto alcunà efficienza causale nel produrlo. Infatti, mentre l’art. 1227 c.c., comma 1 concerne il concorso colposo del danneggiato nella produzione dell’evento, quindi la sua cooperazione attiva, nel secondo comma, il danno è eziologicamente imputabile al danneggiante, ma le conseguenze dannose dello stesso avrebbero potuto essere impedite o attenuate da un comportamento diligente del danneggiato; un conto sono le condizioni di nascita della responsabilità, altro i criteri di determinazione del contenuto dell’obbligazione risarcitoria che ne consegue, cui si rapporta la corrispondente segmentazione in due fasi distinte del giudizio di responsabilità con cui si distribuisce il costo di un evento dannoso (l’an e, poi, il quantum). Per invocare l’applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, sarebbe stato necessario, quindi, che il fatto dannoso risultasse già provato e che al suo verificarsi il danneggiato non avesse contribuito fornendo il proprio apporto. Infatti, la disposizione comporta una sorta di interruzione tra il fatto del danneggiante e la singola conseguenza dannosa: interruzione provocata da un comportamento omissivo del danneggiato che rende non dovuto il danno. Nel caso di specie, peraltro, si discuteva del se il danneggiato avesse tenuto un comportamento vietato dal codice della strada ed autonomamente sanzionato, non già di un comportamento libero e quindi tendenzialmente privo di rilievo per l’ordinamento se non al fine di circoscrivere l’entità delle conseguenze pregiudizievoli.

2. Con il secondo motivo, invocando l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 185 c.p. e degli artt. 1223, 1226, 2043, 2054, 2056, 2059, 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116c.p.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso per il giudizio (pp. 6-13).

In particolare, i ricorrenti deducono che il giudice d’appello non si sarebbe pronunciato sul motivo di appello avente ad oggetto l’erronea interpretazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, per avere ritenuto che la vittima dovesse provare non solo la responsabilità del danneggiante, ma anche dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, al fine di vincere la presunzione di sua corresponsabilità, e imputano al giudice a quo di non aver considerato che la prova liberatoria può essere fornita anche indirettamente, tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente, derivante tanto dalla certezza e dal fatto notorio della velocità massima possibile (40 Km orari) dell’autoveicolo condotto dalla vittima quanto dalla prova che il danneggiante non aveva rispettato il segnale di stop ed aveva improvvisamente invaso la corsia in senso opposto, tagliando trasversalmente la strada a C.D..

2.1. Il motivo è inammissibile.

Per lamentare l’omessa pronuncia, i ricorrenti, anche senza l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c. – in questo caso, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – con riguardo all’art. 112 c.p.c., avrebbero dovuto lamentare la nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Essi si sono invece limitati ad argomentare sulla violazione di legge e a lamentare genericamente l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (cfr. Cass., Sez.Un., 24/07/2013, n. 17931 e successiva giurisprudenza conforme). Soprattutto, però, sono caduti in evidente contraddizione prospettando il nucleo delle proprie argomentazioni difensive attorno al dissenso rispetto alla valutazione delle prove (cfr. soprattutto p. 12 del ricorso). Ne derivano due conseguenze: a) la dimostrazione che il giudice a quo non ha omesso di pronunciarsi; b) la pretesa, da parte dei ricorrenti, di una diversa e per loro più favorevole valutazione delle prove assunte a base della decisione impugnata che non può essere oggetto di censura di legittimità.

Peraltro, la Corte territoriale ha seguito l’orientamento giurisprudenziale consolidato sviluppatosi all’insegna del seguente principio di diritto: il danneggiato, al fine di vincere la presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, ha l’onere di provare che lo scontro è avvenuto per causa esclusiva dell’altra parte e di avere, per parte sua, fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi del danno. E’ pacifico che tale presunzione, avendo natura sussidiaria, è invocabile solo a condizione che non vi sia la prova della responsabilità esclusiva di uno dei soggetti coinvolti nell’incidente. Perciò errano i ricorrenti quando pretendono di avere fornito la prova liberatoria, atteso che la premessa del loro ragionamento è che vi fosse prova della responsabilità esclusiva di Ca.Gi.: ipotesi che renderebbe inutile il ricorso alla presunzione di corresponsabilità (Cass. 22/05/2018, n.12610). La Corte d’appello ha ritenuto che gli appellanti non avessero dimostrato il rispetto del limite di velocità prescritto nel tratto stradale in cui si è verificato l’incidente nè l’adeguatezza della velocità effettivamente tenuta e ha tenuto conto delle due circostanze – che la velocità non era superiore ai 40 km orari e che non superava quella consentita (50 km) – ritenendo che non valessero a dimostrare che la velocità effettivamente tenuta fosse adeguata alle circostanze di tempo e di luogo (il fondo della strada era bagnato, nel luogo del sinistro erano presenti plurime intersezioni segnalate da semaforo lampeggiante). Il rispetto formale del limite di velocità, imposto dal codice della strada e dalla segnaletica, non basta infatti ad escludere la responsabilità, giacchè essa va adeguato alle condizioni della strada e del traffico (essendo opportuno in prossimità di un’intersezione, moderare la velocità in previsione del possibile sopravvenire del segnale di fermata Cass. 09/12/2009, n. 25769). Qualora non occorra accertare la specifica violazione di norme che prescrivono limiti fissi di velocità, ma debba giudicarsi unicamente della eccessività e della pericolosità di essa in relazione alla situazione dei luoghi, il giudice di merito non è tenuto nè a misurare con precisione la velocità cui una parte è tenuta, nè a calcolare il limite sotto il quale sarebbe stato necessario mantenerla. E’ sufficiente, infatti, che il giudice, il quale non è obbligato per tale esigenza a ricorrere a calcoli di dinamica o di cinematica, indichi gli elementi di fatto e le logiche deduzioni in base alle quali egli ha valutato, sia pure approssimativamente, la velocità e dia adeguata ragione del convincimento formatosi circa la pericolosità o la non pericolosità della velocità in rapporto all’obiettiva situazione ambientale.

3. Con il terzo motivo, invocando l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 185 c.p. e degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2059, 2697, 2729 c.c. e degli artt. 112,115,116 e 132c.p.c. e gli artt. 3, 32, 111 Cost. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso per il giudizio (pp. 13-21).

La critiche mosse alla sentenza impugnata riguardano la conferma della liquidazione del danno operata dal giudice di primo grado, pur essendo essa priva di riferimenti circa i criteri di calcolo adottati – il giudice di appello aveva solo riconosciuto una più grave responsabilità del danneggiante nella causazione dell’incidente – e la mancata liquidazione del danno secondo i parametri tabellari aggiornati al momento della decisione di secondo grado, da cui i ricorrenti deducono la violazione del criterio equitativo che il giudice avrebbe dovuto seguire per liquidare il danno.

3.1. Il motivo è inammissibile, per le seguenti ragioni:

a) contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti era risultato provato che la vittima non convivesse con il fratello al momento dell’incidente; tale circostanza non aveva determinato il mancato riconoscimento del danno, ma aveva inciso sulla sua quantificazione. Del resto, gli stessi ricorrenti riconoscono che la situazione di convivenza sia una circostanza utile ai fini della valutazione equitativa del danno;

b) i danni alla salute lamentati dalla madre e dalla sorella non erano stati accertati medico-legalmente per una decisione delle stesse ricorrenti, tant’è vero che, invece, il fratello aveva ottenuto la liquidazione del danno biologico iure proprio.

c) l’insistenza sulla riconoscibilità in astratto del danno da lesione parentale non è pertinente, perchè il danno è stato riconosciuto, ma non nella misura pretesa.

d) la richiesta di applicazione delle tabelle di Venezia non risulta formulata nel giudizio di appello, nè risulta prodotta in appello copia delle tabelle asseritamente applicabili. Le Tabelle di Venezia, non costituendo norme di diritto e non rientrando nella nozione di fatto di comune esperienza, di cui all’art. 115 c.p.c., non fanno parte del patrimonio di conoscenza del giudice. In aggiunta, l’invocazione dell’applicazione delle Tabelle di Venezia può avere solo il significato di un richiamo di precedenti giurisprudenziali a sostegno delle argomentazioni di una parte, ma non rappresentano i parametri maggiormente idonei per consentire il rispetto dell’equità valutativa nella liquidazione del risarcimento dei danni subiti: ruolo riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (sin da Cass. 07/06/2011, n. 12408) esclusivamente alle Tabelle di Milano, peraltro, solo a quelle relative alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell’integrità psico-fisica.

4. Con il quarto motivo, invocando l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 185 c.p. e degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2059, 2697, 2729 c.c. e degli artt. 112,115,116 e 132c.p.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso per il giudizio (pp. 21-24). La censura è rivolta all’insufficiente liquidazione del danno patrimoniale in relazione alla maggiore aspettativa di vita della madre della vittima rispetto a quella considerata in sentenza, fondata sul confronto tra quanto liquidato equitativamente, Euro 70.000,00, e la diversa somma, Euro 81.226,00, risultante dall’applicazione delle Tabelle di Venezia.

4.1. Il motivo è inammissibile.

La motivazione con cui la Corte d’Appello non ha accoltò la richiesta di una quantificazione maggiore è la seguente: “in disparte il rilievo che non risultano versate in atti le tabelle in uso presso il Tribunale di Venezia di cui si lamenta l’erronea applicazione da parte del primo giudice, la liquidazione è stata operata in conformità ai criteri e parametri indicati dagli stessi odierni appellanti ed è pervenuta a quantificare il danno nell’importo dai medesimi richiesto con la citazione di primo grado. Peraltro, nessuna indicazione hanno fornito gli appellanti circa l’aspettativa di vita media delle donne nel Paese in cui risiedono madre e sorella della vittima, beneficiaria delle rimesse” (pp. 11-12 della sentenza).

Va osservato che quando la Corte lamenta che i ricorrenti non abbiano provato una durata della vita media maggiore rispetto a quella asseritamente assunta a base di calcolo in sentenza non ha inteso affatto discriminare le danneggiate, come affermano i ricorrenti, essendo incontestato che il credito risarcitorio non possa essere determinato con riferimento ad un elemento, il luogo di residenza degli aventi diritto, del tutto estrinseco rispetto ad esso (Cass. 13/11/2014, n. 24201). E’ vero, però, che a carico di colui che invochi, fondandola su una precisa ragione – la maggiore durata della vita media – una quantificazione maggiore del danno già liquidato si ponga l’onere di fornire la prova della ricorrenza di tale ragione specifica atta a giustificare la diversa quantificazione. Del resto, la durata della vita media si determina sulla scorta di dati statistici e avvalendosi di specifici parametri tra cui le tabelle di mortalità che attingono alle fonti demografiche ed in specie al calcolo della popolazione, definito ad esempio mediante censimento, ed al numero dei morti, rilevato, in Italia, dal corrispondente registro dello stato civile; così come è certo che sulla longevità influiscano condizioni geo-fisiche (clima), sociali (il sistema sanitario) ed economiche. Per dì più, una diversa quantificazione è contraddittoriamente invocata dagli stessi ricorrenti proprio con riferimento all’origine delle parti: a pag. 22 del ricorso si legge, infatti, “preme sottolineare come gli emigranti bengalesi, siano un investimento per l’intera famiglia, la quale per consentire il viaggio, è costretta a privarsi di tutti i suoi beni. Il giovane emigrante si fa quindi carico per il futuro di mantenere tutta la famiglia di origine, anche quando se ne costituisce una propria”.

In ogni caso, la censura è assorbita dalla mancata impugnazione dell’altra ratio decidendi con cui il giudice a quo ha respinto la domanda di una maggiore quantificazione del danno patrimoniale, cioè la corrispondenza tra quanto liquidato e quanto domandato. Il giudice, in sostanza, ha ritenuto che essendo la domanda nei suoi riferimenti soggetti ed oggettivi – petitum e causa petendi – il fondamento decisorio del giudice, egli non avrebbe potuto, se non incorrendo nel vizio di ultrapetizione, condannare al pagamento di una somma superiore a quella richiesta (Cass. 20/03/2006, n. 6096; Cass. 10/04/2001, n. 5363).

5. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 55 del 2014, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, (pp. 24-26).

La censura riguarda la liquidazione delle spese di lite del secondo e del primo grado. Le prime sarebbero state liquidate, senza alcuna motivazione, in modo difforme da quanto richiesto con l’allegazione di una specifica nota ed in maniera generica e globale. Le seconde risulterebbero inferiori ai minimi tabellari di cui al D.M. n. 140 del 2012.

5.1. Il motivo merita accoglimento nei limiti che si vanno a precisare e cioè relativamente alle sole spese del giudizio di appello.

In presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può rideterminare globalmente i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare una adeguata motivazione dell’eliminazione o della riduzione delle voci da lui operata, al fine di consentire – attraverso il sindacato di legittimità – l’accertamento della conformità della liquidazione alle risultanze degli atti e alle tariffe (Cass. 13/09/2013, n.21017).

Invece, quanto alla questione relativa all’eventuale violazione dei minimi tabellari, fatta valere con riferimento alle spese del giudizio di prime cure, la parte non ha soddisfatto l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacchè la (eventuale) violazione delle tariffe professionali integra una ipotesi di error in iudicando e non in procedendo (Cass. 22/01/2015, n.1185).

6. Si accoglie, per quanto di ragione, il quinto motivo di ricorso.

7. Si dichiarano inammissibili le restanti censure.

8. Si cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e si rinvia la controversia alla Corre d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il quinto motivo di ricorso.

Dichiara inammissibili gli altri.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la controversia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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