Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31967 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 06/12/2019), n.31967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13738/2018 R.G. proposto da:

Europesca Licata Ittica e Conserviera s.c.a.r.l., C.S.,

F.M., D.V.S., Cu.Gi.,

L.G.S., De.Ma.Fr., B.O. e

M.D., rappresentati e difesi dall’Avv. Gaetano Cardella;

– ricorrenti –

Contro

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., rappresentata e difesa

dall’Avv. Salvatore Di Miceli;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, n. 270/2018,

depositata il 12 febbraio 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 settembre

2019 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Palermo ha dichiarato improcedibile, ex art. 348 c.p.c., per la mancata comparizione degli appellanti alla prima udienza e di entrambe le parti a quella successiva avanti a sè, il gravame proposto dalla Europesca Licata Ittica e Conserviera s.c.a.r.l. e da C.S., F.M., D.V.S., Cu.Gi., L.G.S., De.Ma.Fr., B.O. e M.D. contro la Banca M.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento che, in accoglimento delle domande di quest’ultima, aveva condannato la società e i suindicati fideiussori al pagamento della somma di Euro 148.576,03, oltre interessi e spese, dichiarando altresì inopponibili alla banca, ex art. 2901 c.c., alcuni atti di disposizione patrimoniale.

La Corte ha escluso che l’impedimento potesse ritenersi giustificato, come comunicato via fax la sera del giorno precedente l’udienza di rinvio, dall’essere il difensore impegnato in altro procedimento, richiamando al riguardo il principio affermato da Cass. Sez. U. n. 4773 del 2012, secondo cui “l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltà generalmente consentita dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 9 e tale da rendere riconducibile all’esercizio professionale del sostituito l’attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all’organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell’udienza”.

2. Avverso tale decisione tutti i predetti soccombenti propongono ricorso per cassazione articolando quattro motivi, cui resiste la banca depositando controricorso.

4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Considerato che:

1. Si legge testualmente a pag. 19 del ricorso:

“La sentenza n. 270/2018… viene impugnata per i seguenti motivi di diritto:

“In Via Preliminare si eccepisce: a) inammissibilità e la improcedibilità della sentenza notificata ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), non avendo il difensore della parte (M.P.S) prodotto la sentenza impugnata corredata della relata di notifica ma non indicando il domicilio eletto e non avendo eletto il difensore della Banca M.P.S. domicilio per cui la sentenza di appello, non solo non risulta notificata in maniera rituale ma la stessa per come si dirà in seguito presenta aspetti di criticità che merita l’adeguata sanzione della sua improcedibilità. b) La sentenza NR. 270/2018 per come notificata da c/parte al fine di consentire alla parte avversa l’eventuale ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., in quanto VIENE RICHIAMATA nella relazione di notificazione la procura conferita dalla parte al difensore nel processo senza richiamare il numero dello stesso per cui si versa in un difetto dello ius postulandi”.

Ammesso che tale confusa esposizione possa intendersi veicolare dei veri e propri motivi di impugnazione (al di là della evidentemente impropria qualificazione degli stessi come “eccezioni preliminari”), non può non rilevarsene la inammissibilità.

Le circostanze cui si fa riferimento – mancata indicazione da parte del procuratore di controparte, nella relata di notifica della sentenza, del domicilio eletto; mancata indicazione, nella medesima relata, del numero del processo per il quale era stata conferita la procura in virtù della quale si procedeva alla notifica della sentenza – sono manifestamente prive di alcun rilievo invalidante della notifica della sentenza (essendo l’elezione di domicilio una facoltà e non un obbligo per la parte che notifica la sentenza e non potendosi predicare alcuna incertezza sull’oggetto della procura richiamata, a fronte dei dati ovviamente ricavabile dallo stesso atto cui la procura accede).

La conseguenza peraltro che ne viene tratta dai ricorrenti (“inammissibilità o improcedibilità della sentenza d’appello”) è con ogni evidenza priva di alcun fondamento o significato tecnico processuale.

Può in tal senso anzitutto notarsi che le argomentazioni non si riferiscono alla sentenza impugnata, ma alla sua notificazione e pongono dunque in astratto problemi che avrebbero potuto semmai giustificare (sia detto per mera ipotesi) eventualmente la tempestività del ricorso, peraltro non in discussione.

Le dedotte conseguenze della “inammissibilità” o “improcedibilità” evocano, invece, e si addicono, ad atti d’impulso del processo, quale l’atto introduttivo dei giudizi di primo grado o d’appello o lo stesso ricorso per cassazione, ma non mai certamente alla sentenza, che del processo è atto conclusivo, tanto meno in ragione di presunti vizi di atti, quale nella specie la notifica della sentenza medesima, successivi alla sua pronuncia.

Non è dato in ogni caso comprendere, nè i ricorrenti lo spiegano, quale conseguenza essi intendano prospettare dalle dette circostanze in relazione al proposto ricorso, quelle evocate della “improcedibilità o inammissibilità” sembrando piuttosto volgersi contro il loro stesso interesse all’accesso al giudizio di legittimità.

In tali termini i motivi, se tali possono intendersi, impingono in inammissibilità, risultando palesemente disatteso il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, che impone l’indicazione, a pena appunto di inammissibilità, de “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”, il quale comporta – come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte – “l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c.” (Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931).

2. Con il terzo motivo (numerato in ricorso con il n. 1, quale primo motivo “di merito”), i ricorrenti denunciano “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” per non avere tenuto conto della preventiva comunicazione di legittimo impedimento del difensore.

Sostengono che il principio richiamato in sentenza a giustificazione della irrilevanza del dedotto impedimento, in assenza della indicazione della specifica ragione circa l’impossibilità di nominare un sostituto, non trova applicazione quando l’impedimento sia costituito da serie ragioni di salute.

3. Con il quarto motivo (in ricorso indicato con il n. 2) i ricorrenti deducono sul punto anche violazione ed errata applicazione di norme di diritto.

Sostengono che una interpretazione costituzionalmente orientata e l’esigenza di assicurare un processo equo e il diritto di difesa, avrebbero dovuto indurre a ritenere giustificato l’impedimento determinato da non prevedibili ragioni di salute.

4. Detti motivi, congiuntamente esaminabili per l’evidente intima connessione, sono inammissibili, per plurime ragioni.

4.1. Il vizio di motivazione è anzitutto evidentemente dedotto secondo paradigma censorio non più vigente (“omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”); trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata in data 12/2/2018, trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel testo sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, in L. n. 134 del 2012, in relazione al quale, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 7 aprile 2014, n. 8053) non è più consentito il sindacato sulla motivazione della Corte se non nei casi di anomalia talmente grave da risolversi in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusi quindi i casi di motivazione insufficiente o contraddittoria.

4.2. E’ inoltre inosservato l’onere di specifica indicazione dell’atto su cui entrambi i motivi si fondano, ex art. 366 c.p.c., n. 6.

I ricorrenti fanno generico riferimento ad un documento (la comunicazione di impedimento inoltrata anteriormente all’udienza), senza debitamente riprodurne il contenuto nel ricorso e senza comunque puntualmente indicare in quale sede processuale esso risulti prodotta, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U. 19/04/2016, n. 7701).

4.3. Può comunque osservarsi che la Corte d’appello ha deciso sul punto in modo conforme a consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale ha in più occasioni, anche da ultimo, affermato il principio secondo cui l’istanza di rinvio per impedimento del difensore che non faccia riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltà generalmente consentita già dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 9, ora confermata dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 14, commi 2 e ss., tale da ricondurre all’esercizio professionale del sostituito l’attività processuale svolta dal sostituto) si risolve nella prospettazione di un problema attinente all’organizzazione professionale del difensore; pertanto, essa non è rilevante ai fini del differimento non solo dell’udienza (Cass. Sez. U. n. 4773 del 2012, richiamata in sentenza; v. anche Cass. n. 22094 del 17/10/2014; n. 19583 del 27/08/2013; n. 25783 del 15/10/2018).

Le critiche svolte in ricorso, lungi dal prospettare ragioni idonee ad indurre ad un diverso orientamento, si basano a ben vedere solo su una diversa ricognizione del fatto, attribuendo peraltro alla comunicazione di impedimento un contenuto e un fondamento giustificativo (non prevedibili ragioni di salute) ben diverso da quello accertato in sentenza (concomitante impegno professionale).

Donde l’inammissibilità, anche sotto tale profilo, delle censure, per evidente aspecificità.

5. Il ricorso va in definitiva dichiarato inammissibile, discendendone la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

Le conclamate e manifeste ragioni di inammissibilità del ricorso giustificano la condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, al pagamento di una “somma equitativamente determinata” (come da dispositivo), in funzione sanzionatoria dell’abuso del processo (v. Cass. Sez. U. 05/07/2017, n. 16601).

Non può a tal fine non attribuirsi rilievo alla prospettazione di censure del tutto prive di alcun significato o costrutto ovvero palesemente aspecifiche e manifestamente infondate.

Tutto ciò segna l’iniziativa processuale, nel suo complesso, quale frutto di colpa grave, così valutabile – come è stato detto – “in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte, nonchè con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai principi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di illiceità dell’abuso del processo e di necessità di una interpretazione delle norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali” (v. Cass. 14/10/2016, n. 20732; Cass. 21/07/2016, n. 15017; Cass. 22/02/2016, n. 3376; Cass. 7/10/2013, n. 22812).

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di Euro 6.000 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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