Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31966 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 06/12/2019), n.31966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9990/2018 R.G. proposto da:

C.S. e T.L., rappresentati e difesi dall’Avv.

Marcellino Marcellini, con domicilio eletto in Roma, via degli

Scipioni, n. 132, presso lo studio dell’Avv. Francesco Cigliano;

– ricorrenti –

contro

Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo – Società

Cooperativa, rappresentata e difesa dall’Avv. Calogero Caruso;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, n. 69/2018,

depositata il 19 gennaio 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 settembre

2019 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Pronunciando sull’azione revocatoria ordinaria proposta dalla Banca di Credito Cooperativo di Falconara Marittima Soc. Coop. a r.l. nei confronti di C.S. e del figlio T.L., a tutela della garanzia patrimoniale del credito vantato nei confronti della prima (quale fideiussore del marito T.C., titolare della ditta individuale Grafiche 6 Colli), il Tribunale di Ancona, Sezione Distaccata di Jesi, con sentenza depositata il 14/6/2012, dichiarò inopponibile, nei confronti dell’attrice, l’atto – stipulato in data 26/1/2007 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Ancona il successivo 31/1/2007 – con il quale la C. aveva donato al figlio un immobile.

2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Ancona ha rigettato l’appello interposto dai soccombenti, condannandoli alle spese del grado.

3. Avverso tale decisione C.S. ed il figlio T.L. propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste la banca depositando controricorso.

4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. per avere la Corte d’appello omesso in motivazione alcun riferimento specifico o generico al presupposto soggettivo della accolta azione revocatoria, rappresentato dalla consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio che l’atto avrebbe arrecato al creditore, limitandosi a motivare sulla anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo in ordine alla sussistenza del credito medesimo, ancorchè litigioso.

Rilevano che al riguardo, alle pagg. 7 e 8 dell’atto d’appello, essi avevano evidenziato che: la donazione era stata stipulata il 26/1/2007, ossia un anno prima dell’ingiunzione di pagamento quando non vi erano avvisaglie di crisi; ancora nell’ottobre del 2007 la banca aveva concesso nuovo fido e l’aumento del s.b.f. di Euro 10.000; la donante si era determinata all’atto di liberalità in favore del figlio per esserle stato diagnosticato un tumore e per avere voluto beneficare quest’ultimo, afflitto a sua volta da problematiche psicologiche.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, nullità della sentenza, per omessa pronuncia, ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Lamentano, in sintesi, che la Corte territoriale ha omesso di pronunciare sulle domande riconvenzionali con le quali, nelle conclusioni dell’atto di gravame, essi avevano chiesto, per il caso di accoglimento della svolta azione revocatoria, fosse accertato che “l’istituto potrà rivalersi sul valore del bene immobile oggetto del presente giudizio unicamente fino alla concorrenza della somma massima di Euro 13.346,54, quale scoperto di conto corrente ex adverso dichiarato” o, in ulteriore subordine, nella misura massima di Euro 30.000 “quale importo dello scoperto massimo prima dell’atto di donazione”.

Rilevano infine che, secondo costante giurisprudenza, “è integrato il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, là dove il giudice abbia omesso la considerazione di fatti rilevanti ai fini della ricostruzione della quaestio facti in funzione dell’esatta qualificazione e sussunzione in iure della fattispecie”.

3. Il primo motivo è inammissibile e comunque infondato.

3.1. Risulta anzitutto inosservato l’onere di specifica indicazione dell’atto su cui è fondato ex art. 366 c.p.c., n. 6, non essendo in particolare trascritto il motivo d’appello con il quale, secondo l’assunto dei ricorrenti, sarebbe stata reiterata la contestazione in ordine alla carenza del requisito soggettivo; nè comunque essendo compiutamente localizzato l’atto nel fascicolo processuale formato per il presente giudizio di legittimità.

I ricorrenti si limitano invero a riferire di aver reiterato in appello la contestazione della sussistenza di detto requisito, ma omettono: a) di precisare in che termini e con quali argomenti tale contestazione era stata svolta nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado; b) di riportare o comunque compiutamente sintetizzare le motivazioni della sentenza di primo grado (indicazione necessaria onde poter verificare la pertinenza e specificità del motivo di gravame); c) di trascrivere o quantomeno adeguatamente sintetizzare l’atto d’appello nella parte dedicata a detta questione.

Difetta inoltre, come detto, una compiuta localizzazione dell’atto richiamato.

E’ noto al riguardo che la costante giurisprudenza di questa Corte richiede che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; Ma v. già, Con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza di tali indicazioni rendendo anche di per sè sole il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701).

3.3. Può comunque osservarsi che la doglianza appare altresì infondata.

La Corte d’appello ha infatti in motivazione espressamente affermato la sussistenza del requisito soggettivo, seppure indirettamente, allorquando ha rilevato la sufficienza della scientia damni e la non necessità (trattandosi di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito) della participatio fraudis del terzo.

Ha inoltre sul punto speso una sia pur sintetica motivazione – non ad altro riferibile se non appunto al coefficiente soggettivo sottostante all’atto dispositivo e di per sè dunque indicativa di una espressa disamina della questione -, là dove (pag. 4, penultimo capoverso) ha adesivamente richiamato la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui attribuiva rilevanza al fatto che la donante avesse continuato ad abitare l’immobile anche successivamente alla donazione e che, al fine di soddisfare esigenze economiche della stessa e del marito, il figlio donatario avesse acconsentito a costituire ipoteca sul bene oggetto di donazione in favore dei genitori.

4. Analoghi rilievi di inammissibilità, per difetto di specificità, possono muoversi anche con riferimento al secondo motivo.

Anche per esso può comunque rilevarsi l’infondatezza della doglianza, posto che la Corte d’appello prende espressamente in esame la domanda riconvenzionale di cui i ricorrenti lamentano omessa pronuncia, affermandone sostanzialmente, conformemente al primo giudice, l’inammissibilità per non essere “necessario l’accertamento con efficacia di giudicato del credito, essendo sufficiente il fumus dello stesso”.

Tale affermazione – indipendentemente da ogni valutazione circa la sua correttezza in diritto, sul punto non essendo svolto specifico motivo di censura – vale certamente ad escludere la sussistenza di un vizio, l’unico in questa sede dedotto, di omessa pronuncia.

Palesemente fuori segno e inammissibile è poi il generico riferimento, a conclusione del motivo e con riferimento alla medesima doglianza, anche ad un preteso vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sul punto varrà rammentare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, “l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicchè, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile” (Cass. 16/03/2017, n. 6835; 12/10/2017, n. 23930).

5. Il ricorso va in definitiva dichiarato inammissibile, discendendone la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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