Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31965 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. III, 11/12/2018, (ud. 12/10/2018, dep. 11/12/2018), n.31965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10551-2017 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PIETRO

MEROLLI 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ROSATI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO BACCHELLI,

MARCO BORDONI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.L., UNIPOLSAI SPA, VITTORIA ASSICURAZIONI;

– intimati –

Nonchè da:

UNIPOLSAI SPA, in persona della sua rappresentante volontaria

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona dell’Amministratore Delegato

e legale rappresentante, rag. C.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA TERESA 23, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO HAZAN, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEFANO TAURINI giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PIETRO

MEROLLI 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ROSATI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO BACCHELLI,

MARCO BORDONI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

F.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 21054/2016 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositata il 03/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel 2014, G.G. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Bologna, F.L. e la Unipolsai S.p.a., al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno non patrimoniale subito in seguito ad un infortunio stradale occorso per responsabilità del L..

Espose che, dimesso dal pronto soccorso con diagnosi di distorsione del rachide cervicale, per il persistere del dolore, si era rivolto ad un fisiatra e due neurologi i quali tutti avevano riscontrato) la marcata contrattura della muscolatura a livello di cervicale, trapezio e muscolo sternocleidomastoideo; che successivamente era stato visitato da un medico legale, il quale aveva stimato il danno biologico complessivamente nella misura del 5-6%; che quindi aveva presentato alla Unipolsai, compagnia assicuratrice del veicolo guidato dal lava, richiesta di risarcimento del danno biologico; che, non avendo Unipolsai fatto l’offerta risarcitoria prevista dalla legge, aveva promosso accertamento tecnico preventivo per pervenire ad una celere quantificazione del danno; che, all’esito di quel procedimento, svoltosi nella contumacia di Unipolsai, pur ritualmente citata, il ctu aveva valutato il danno biologico patito da esso attore nel 3-3, 5%.

Si costituì la Vittoria Assicurazioni S.p.a. – compagnia assicuratrice del G. – in qualità di rappresentante di Unipolsai, eccependo l’applicabilità al caso di specie della L. n. 27 del 2012, art. 32, commi 3 bis e 3 quater l’improcedibilità dell’azione per non aver l’attore adempiuto agli oneri di collaborazione di cui all’art. 149 Codice delle assicurazioni nei confronti della stessa Vittoria Assicurazioni.

Il Giudice di pace di Bologna, con sentenza n. 524/2015, rigettò la domanda.

In particolare, il giudice di prime cure ritenne che la Vittoria Assicurazioni avesse titolo per stare in giudizio; che il rifiuto dell’attore a sottoporsi a visita medica presso la Compagnia Vittoria avesse effetti preclusivi della procedibilità dell’azione; che le prove fornite dall’attore fossero insufficienti per genericità ed irrilevanza delle allegazioni relative all’entità del danno e per vizi formali dell’accertamento tecnico preventivo; che, in ogni caso, il danno non potesse essere liquidato perchè non strumentalmente accettato.

2. La decisione è stata parzialmente riformata dal Tribunale di Bologna con la sentenza n. 21054/2016, depositata il 3 novembre 2016.

Il Tribunale, sulla scorta dell’orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, ha rilevato il difetto di legittimazione passiva della Vittoria Assicurazioni.

Secondo il Tribunale, infatti, ritenere che il danneggiato che in sede stragiudiziale abbia accettato la gestione da parte della propria compagnia abbia così conferito automaticamente alla suddetta compagnia la legittimazione ad intervenire nel giudizio da lui promosso nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile non sarebbe conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale (secondo cui l’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiato, non rappresentando una diminuzione di tutela ma un ulteriore rimedio disposizione del danneggiato stesso, non gli toglie la possibilità di far valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile nei confronti dell’autore del fatto dannoso).

Il Tribunale ha di conseguenza dichiarato la contumacia di Unipolsai ed ha ritenuto assorbito il motivo di appello con cui il G. aveva impugnato la pronuncia di improcedibilità del giudizio per mancata collaborazione con Vittoria Assicurazioni nella fase stragiudiziale.

Il giudice di secondo grado ha quindi riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale da inabilità temporanea ed il relativo danno morale, escludendo invece quello da invalidità permanente, in ragione dell’assenza di accertamenti strumentali dello stesso danno, stimato dal c.t.u. sulla base di criteri esclusivamente clinici.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di due motivi, il signor G.G.. Ha depositato anche memoria.

3.1. Resiste con controricorso la Vittoria Assicurazioni S.p.a., in qualità di rappresentante volontaria della Unipolsai Assicurazioni S.p.a., la quale formula anche ricorso incidentale, sulla base di tre motivi illustrati da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo del ricorso principale, il G. lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione della L. 24 marzo 2012, n. 27, art. 32, commi 3 ter e 3 quater e D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139 (Codice delle assicurazioni)”.

Il ricorrente richiama i due orientamenti contrapposti in ordine alle modalità di applicazione della disposizione che nel 2012 ha limitato la risarcibilità del danno alla salute nelle c.d. micropermanenti alle sole lesioni suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo.

In base all’interpretazione da preferire, che ha ricevuto anche l’avvallo della Corte di Cassazione con la recente sentenza 26 settembre 2016, n. 18773, le disposizioni di cui alla L. n. 27 del 2012, art. 32, commi 3 ter e 3 quater andrebbero lette unitariamente in correlazione alla necessità che il danno biologico sia suscettibile di accertamento medico legale, esplicando entrambe le norme, senza differenze sostanziali tra loro, i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia quello visivo, quello clinico e quello strumentale) non gerarchicamente ordinari tra loro nè unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis.

L’opposto orientamento, seguito della sentenza impugnata, avrebbe il risultato di rendere irrisarcibile non solo danni soggettivi riferiti ma anche menomazioni permanenti clinicamente ed obiettivamente provate, solo perchè la tecnica accertativi non ha ancora elaborato un esauriente sistema di rilevazione strumentale.

Nè sussisterebbero ragioni di ordine tecnico o sistematico per cui il giudice di merito dovrebbe ritenersi obbligato ad aderire all’interpretazione delle norme in questione adottata in due precedenti pronunce della Corte Costituzionale, atteso che tali statuizioni non sono vincolanti e confliggono con l’orientamento della Corte di Cassazione, cui è affidata la funzione di nomifiliachia.

In ogni caso, l’affermazione del Tribunale secondo cui le conclusioni del ctu sarebbero state fondate su mere allegazioni del paziente, non corrisponderebbe al vero.

Nel caso in esame, il G. si presentò al pronto soccorso nell’immediatezza del sinistro manifestando chiari sintomi di distorsione del rachide cervicale e poli contusioni. In seguito, l’evidenza clinica dei seri disturbi riportati sarebbe stata riscontrata da altri cinque medici (un fisiatra, due nEurologi, un medico legale e il ctu).

L’esistenza obiettiva di tali disturbi sarebbe stata confermata da diversi esami strumentali (esame ecotomografico del 29 agosto 2012, risonanza magnetica del 18 febbraio 2013, esame elettromiografico del 1 marzo 2013). Tali conferme sarebbero comunque ancillari rispetto all’unica metodologia che consente di conseguire la certezza clinica ed obiettiva riguardo a questo tipo di traumi, ovvero l’osservazione diretta della contrazione dei complessi muscolari interessati e degli effetti limitativi del trauma sull’integrità psicofisica della vittima.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente principale lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la “violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. (quantificazione del danno) in relazione all’art. 2059 c.c. (risarcimento del danno non patrimoniale)”.

Il Tribunale avrebbe liquidato erroneamente il danno morale subito dal G., da un lato contenendolo in un quinto del danno biologico, facendo riferimento al parametro stabilito dall’art. 139 CdA per la liquidazione del danno relazionale, dall’altro parametrandolo alla sola invalidità temporanea.

L’eventuale esclusione della invalidità permanente (se si volesse accogliere l’orientamento fatto proprio dalla sentenza impugnata) non imporrebbe anche la limitazione del danno morale, atteso che la novella del 2012 a quest’ultimo non farebbe alcun riferimento.

5.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la Vittoria Assicurazioni lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 la “violazione degli artt. 77,317 e 291 c.p.c., con riferimento all’errata estromissione di Vittoria Assicurazioni S.p.a. dal secondo grado di giudizio e all’illegittima declaratoria di contumacia di UnipolSai Assicurazioni S.p.a., in realtà correttamente costituita per mezzo della sua rappresentante volontaria e conseguente nullità della sentenza d’appello”.

Il Tribunale di Bologna avrebbe erroneamente dichiarato la carenza di legittimazione ad intervenire da parte della Vittoria Assicurazioni.

In realtà la compagnia non avrebbe compiuto alcun intervento volontario innanzi al giudice di prime cure, costituendosi invece quale rappresentante volontaria, sostanziale e processuale, di UnipolSai ai sensi degli arti. 77 e 317 c.p.c.

Unico interlocutore processuale di parte attrice sarebbe stata quindi la UnipolSai, che si era legittimamente costituita in giudizio in persona della sua rappresentante volontaria, avendo conferito a Vittoria Assicurazioni la rappresentanza processuale e sostanziale per la gestione e la liquidazione del danno per tutti i sinistri astrattamente rientranti nell’ambito della procedura di risarcimento diretto ai sensi degli artt. 141 e 149 CdA.

Il Tribunale avrebbe così disatteso l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è pacifica la possibilità, anche per le compagnie assicurative, di servirsi dell’istituto della rappresentanza volontaria (tramite il c.d. mandato C/RD) in quelle vertenze in cui, pur rientrandosi astrattamente nella fattispecie di cui all’art. 149 Cdl, il danneggiato ha optato per la procedura ordinaria ex art. 148 CdA, a condizione che vi sia procura scritta e che questa conferisca il correlato potere rappresentativo sostanziale.

Non si comprenderebbe poi in che modo il mandato conferito da Unipol avrebbe potuto precludere al danneggiato la possibilità di esercitare i diritti nei confronti dell’assicurazione del responsabile del fatto illecito. Del resto, il G. aveva potuto esperire la procedura stragiudiziale, ed in seguito agire in giudizio, nei confronti della UnipolSai.

Il fatto che questa sia rappresentata in giudizio da – Vittoria Assicurazioni non rileverebbe in alcun modo, dato che, comunque, in caso di accoglimento delle domande, il G. otterrebbe titolo esecutivo opponibile esclusivamente ad Unipol, quale unica parte in senso sostanziale.

Non sarebbe poi dato capire quale sarebbe il sostanziale conflitto di interessi che il giudice d’appello rileva fra Unipol e Vittoria Assicurazioni, atteso che nel caso di specie Vittoria Assicurazioni non è parte del processo e che non vi è stata alcuna contestazione in merito alla dinamica del sinistro.

5.2. Con il secondo ed il terzo motivo, la ricorrente incidentale si duole, rispettivamente:

– in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2015, art. 145 e art. 148, comma 3 anche in dipendenza della violazione degli artt. 77 e 317 c.p.c., con riferimento al rigetto dell’eccezione di improponibilità della domanda risarcitoria proposta dal sig. G. ex artt. 144 e 148 c.a.p.”;

– nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della nullità della sentenza per “violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 145 c.a.p. e art. 148 c.a.p., comma 3 per omessa pronuncia sull’eccezione di improponibilità della domanda risarcitoria proposta dal sig. G.”.

Il Tribunale avrebbe omesso di valutare se effettivamente sussistessero tutte le condizioni per la proponibilità dell’azione esercitata dal G., ritenendo tale questione assorbita in conseguenza delle erronee declaratorie di carenza di legittimazione passiva di Vittoria Assicurazioni e di contumacia della UnipolSai.

La decisione sarebbe illegittima se con ciò il Tribunale avesse voluto intendere che la condizione di proponibilità doveva ritenersi soddisfatta – perchè non essendo Vittoria Assicurazioni l’interlocutore eletto per la procedura stragiudiziale, l’omessa risposta all’invito a sottoporsi a visita medico-legale non avrebbe avuto le conseguenze di cui all’art. 148 Cda, comma 3.

Infatti, avendo UnipolSai legittimamente delegato Vittoria Assicurazioni, tutte le comunicazioni inviate da questa nella fase stragiudiziale dovevano considerarsi inviate dalla stessa UnipolSai, unico soggetto nella cui sfera giuridica si sarebbero compiuti gli effetti dell’attività compiuta.

Pertanto, sarebbe stato del tutto ingiustificato il rifiuto del G. a sottoporsi alla visita medico-legale solo perchè tale invito pervenuto dalla rappresentante di Unipol e non direttamente da un liquidatore dipendente dalla stessa. Di conseguenza, per via della mancata cooperazione del ricorrente, sarebbe sospeso il decorso dello spazio deliberandi e sarebbe quindi impossibile per il danneggiato proporre legittimamente il giudizio risarcitorio.

In ogni caso, la decisione sarebbe viziata per violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la questione dell’improponibilità della domanda (che peraltro era rilevabile d’ufficio) era stata tempestivamente sollevata dalle parti e oggetto di impugnazione specifica.

6. Per ragioni di ordine logico, occorre esaminare prima i motivi del ricorso incidentale, che riguardano la proponibilità della domanda risarcitoria.

6.1. Il primo motivo del ricorso incidentale risulta fondato.

Vittoria Assicurazioni, compagnia assicuratrice del danneggiato, è intervenuta in giudizio, ex art. 77 c.p.c., in qualità di rappresentante sostanziale e processuale della convenuta Unipolsai sulla base del mandato conferitole dalla stessa società debitrice, alla luce di quanto previsto dall’art. 1 bis degli accordi tra assicuratori (c.d. Convenzione Card).

La legittimità di un simile intervento, dibattuta nella giurisprudenza di merito, è stata di recente riconosciuta da questa Corte, la quale ha anche escluso che un mandato di questo tipo possa essere ritenuto nullo per illiceità della causa ex art. 1343 c.c., in quanto volto ad eliminare la facoltà concessa al danneggiato di agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile civile.

La Compagnia mandataria, infatti, agisce a tutela di un diritto della mandante e non in proprio. Pertanto, le conseguenze di un’eventuale sentenza di condanna si produrranno solo nella sfera giuridica della mandante (Cass. civ. Sez. 3, 11-10-2016, n. 20408).

Non si può quindi ritenere che la costituzione nel processo della mandataria pregiudichi il diritto del danneggiato, come individuato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 180/2009, di scegliere il soggetto nei confronti del quale far valere la sua pretesa, in quanto la pronuncia di condanna spiegherebbe comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato.

Alla luce di ciò, contrariamente a quanto statuito dalla sentenza impugnata, è ammissibile la costituzione in giudizio di Vittoria Assicurazioni quale rappresentante volontaria di UnipolSai.

6.2. Altrettanto fondato risulta il terzo motivo del ricorso incidentale.

Il Tribunale ha dichiaratamente omesso di pronunciarsi in ordine alla questione della proponibilità della domanda risarcitoria alla luce del rifiuto da parte del G. a sottoporsi a visita medico legale da parte dei periti di Vittoria Assicurazione, ritenendo che tale questione sarebbe stata assorbita dalla dichiarata carenza di legittimazione processuale della stessa Vittoria Assicurazione.

Tuttavia, il difetto di una condizione di proponibilità dell’azione è questione rilevabile dal giudice anche d’ufficio.

Pertanto, anche a prescindere dal fatto che, in realtà, la costituzione di Vittoria Assicurazioni quale rappresentante volontaria della UnipolSai era legittima, il giudice di merito avrebbe dovuto comunque esaminare la suddetta questione.

6.3. L’accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso incidentale determina l’assorbimento del secondo motivo dello stesso ricorso incidentale, nonchè dei due motivi del ricorso principale, che attengono al quantum debeatur del risarcimento e che quindi potranno essere esaminati solo in caso di valutazione positiva della sussistenza delle condizioni di proponibilità dell’azione.

7. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso incidentale in relazione al primo e terzo motivo, con assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale e dei motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata come in motivazione rinvia al Tribunale di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso incidentale in relazione al primo e terzo motivo, dichiara assorbiti il secondo motivo di ricorso incidentale ed i motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale Bologna, in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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