Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31961 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. III, 11/12/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 11/12/2018), n.31961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9755-2017 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato GINO DANILO GRILLI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARNALDO

MILANESI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del suo Procuratore

speciale Avv. R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAIO MARIO 29, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO

MAGNI, rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANO TORCHIO,

GIORGIO SAVIOTTI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 760/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso

chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO

che:

1. S.G. ricorre, affidandosi a due motivi e memoria ex art. 380 bis c.p.c., n. 1, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la pronuncia del Tribunale con la quale era stata accolta solo parzialmente la domanda da lui proposta contro la Telecom Spa, per l’addebito di costi non previsti dal contratto stipulato per il servizio di telefonia e per la restituzione di quanto corrisposto, nonchè per il risarcimento dei danni da illegittima interruzione del servizio.

2. L’intimata ha resistito con controricorso.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.

Il Collegio ha deliberato che la motivazione sia resa in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione degli artt. 1370,2730,2735,1362 e 2697 c.c nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c.; ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 lamenta, inoltre, il vizio di motivazione in relazione al mancato esame della comunicazione Telecom del 16.3.2006, avente natura di confessione stragiudiziale dell’adempimento della società fornitrice relativamente al traffico dei dati Internet.

1.1.Con il secondo motivo, denuncia altresì la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1218,1226,2056 e 2059 c.c.nonchè il vizio di motivazione in relazione al mancato risarcimento dei danni per il ritardo nell’allacciamento della linea internet, ritenuto erroneamente tempestivo quanto alla individuazione del giorno di decorrenza del termine ultimo di allacciamento, non individuato nel giorno di “rilascio” della “risorsa” da parte di Fastweb ma, immotivatamente, in data successiva.

2. Tanto premesso, deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa alla inammissibilità del ricorso.

Infatti, la sentenza impugnata è stata depositata il 25.2.2016 mentre l’atto introduttivo del giudizio per cassazione è stato notificato in data 11.4.2017, oltre il termine massimo di un anno e 31 giorni previsto dalla legge, in ragione del combinato disposto dell’art. 327 c.p.c. (nel testo previgente alla novella portata dalla L. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al caso in esame, in quanto la domanda è stata proposta nel 2007) e della L. n. 162 del 2014 di conversione del D.L. n. 132 del 2014 che ha ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini da 46 e 31 giorni, introducendo dal 2015 tale modifica, di immediata applicazione (cfr. al riguardo anche Cass. 27338/2016 e Cass. 20866/2016).

Il ricorso, pertanto, risulta essere tardivo, essendo stato notificato in data successiva al passaggio in giudicato della sentenza.

3. Contrariamente a quanto rilevato nella memoria dal ricorrente, il controricorso dell’intimato è corredato da asseverazione, sottoscritta con firma autografa, contenuta in foglio separato ad esso correttamente allegato, riferita sia all’atto difensivo che alla documentazione informatica relativa alla notifica a mezzo PEC di esso (v. fascicolo del contro ricorrente).

3.1. Pertanto non si riscontra alcun profilo di inammissibilità idoneo ad impedire la pronuncia sulle spese che dovranno seguire la regola della soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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