Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3196 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19733-2018 proposto da:

SMURFIT KAPPA ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 86/90, presso

lo studio dell’avvocato MAURIZIO CORAIN, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIA CRISTINA BREIDA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VIGNATE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 27, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTA ANDREOTTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DANTE DANIELE BUIZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5580/24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;

Con sentenza n. 5580/24/2017, depositata il 21.12.2017, la CTR della Lombardia ha respinto l’appello di Smurfit Kappa Italia s.p.a. su controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento per Tarsu 2009, 2010 e 2011 sul presupposto della correttezza della pretesa impositiva.

La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a tre motivi illustrati con memoria.

Il Comune di Vignate non ha spiegato difese.

1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la CTR ritenuto adeguatamente motivato l’avviso.

2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per avere la CTR omesso di pronunciarsi su alcuni specifici motivi di gravame.

3.Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse sono fondate.

La motivazione resa sulla carenza di motivazione dell’atto impugnato si limita ad affermare “Lo stesso appare viceversa fornire una adeguata spiegazione delle somme riprese a tassazione. Va sottolineato che il Comune aveva anche effettuato un sopralluogo rilevando altre irregolarità nella dichiarazione oltre a quella relativa all’area adibita a magazzino e non dichiarata”.

La CTR, inoltre, non ha esaminato gli altri motivi di gravame e segnatamente le censure formulate in sede di ricorso introduttivo e riproposte circa l’illegittimo mancato riconoscimento dell’esenzione e/o della riduzione Tarsu in relazione alla superficie di mq 14.037 in considerazione del fatto che l’area era stata erroneamente qualificata dal Comune come area destinata a “magazzini” sebbene in realtà si trattasse di area produttiva, originante solo rifiuti speciali, che la ricorrente smaltiva a proprie spese.

La motivazione della sentenza è, dunque, in parte assente e in parte solo apparente in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 8053/2014; Cass. 22232/16). Nemmeno può ritenersi che la sentenza sia motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado non essendo stata nemmeno tentato una censura delle argomentazioni svolte dal primo giudice e men che meno un esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass. 27112/2018).

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con assorbimento del terzo motivo con cui si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 68, delle norme in materia ambientale e del Decreto Ronchi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 11 febbraio 2020

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