Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3196 del 09/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3196 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA
sul ricorso 3803-2013 proposto da:
PSENNER ROBERT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI MANZI, rappresentato e difeso
dall’avvocato PETER PLATTER giusta delega a margine;
– ricorrente 2018
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contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 09/02/2018

avverso la sentenza n. 38/2012 della COMM. TRIBUTARIA
Il GRADO di BOLZANO, depositata il 16/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO DE
MASI;

Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato PLATTER che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che
ha chiesto il rigetto.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

FATTI DI CAUSA

Robert Psenner ha impugnato l’avviso di liquidazione emesso dal competente Ufficio
finanziario, per il recupero della normale imposta di registro, a seguito di revoca dalle
agevolazioni previste dalla L. n. 604 del 1954 in favore della piccola proprietà
contadina, avuto riguardo al rogito di compravendita, registrato il 28/11/2005, atto
con il quale il contribuente aveva acquistato, unitamente al fratello Thomas, dal padre

terreni agricoli siti nel Comune di Bolzano.
A sostegno dell’originario ricorso deduceva la inesistenza, ovvero la nullità, della
notificazione dell’avviso di liquidazione, la carenza di motivazione dell’atto impositivo
in ordine alla mancata applicazione delle agevolazioni tributarie previste per i territori
montani dal D.P.R. n. 601 del 1973, l’illegittimità della disposta revoca
dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina, l’inutilizzabilità in chiave
antielusiva dell’atto di rettifica del 16/3/2006, con il quale era sta variata la misura
delle quote di proprietà acquistate, e dei successivi atti di compravendita, questi ultimi
stipulati con il fratello Thomas, in forza dei quali venivano alla fine ripristinate le
iniziali quote paritarie, che l’Ufficio sosteneva essere stati posti in essere per creare i
presupposti per ottenere le più favorevoli agevolazioni tributarie previste per i
territori montani.
Nei due gradi del giudizio di merito

le Commissioni tributarie adite, dapprima

accoglievano, e poi negavano il diritto vantato dal contribuente.
Il Giudice di appello, accogliendo il gravame erariale e respingendo quello incidentale
del contribuente, osservava che la nullità della notificazione dell’avviso di liquidazione
non può essere pronunciata stante l’effetto sanante della tempestiva presentazione
dell’originario ricorso da parte del Psenner, che l’atto di rettifica del 16/3/2006, nel
quale si precisava che al contribuente era stata venduta una quota di proprietà pari ad
un ottavo, essendo stati attribuiti i residui sette ottavi al fratello Thomas, conteneva
espressa rinuncia alle agevolazioni richieste con l’atto di compravendita registrato il
28/11/2005, e che il gravame incidentale conteneva la mera riproposizione delle
medesime argomentazioni ritenute “completamente infondate (…) già dal Giudice di
prime cure”.
Ricorre per la cassazione della sentenza il contribuente con ricorso affidato a quattro
motivi, illustrati con memoria, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Andreas, ciascuno per una quota pari alla metà dell’intero, la proprietà di alcuni

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1,
n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., ed al principio del doppio grado di
giurisdizione, la nullità della sentenza, per avere il Giudice di appello omesso di
pronunciarsi sui motivi d’impugnazione, rimasti assorbiti nella decisione di primo
grado e riproposti col gravame incidentale, concernenti il difetto assoluto di

e la violazione del principio secondo cui, in presenza di operazioni elusive, deve
essere ristabilita la situazione che sarebbe esistita senza tali operazioni.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 e n. 3, c.p.c.,
omesso esame circa un fatto (inesistenza della notifica) decisivo per il giudizio e
oggetto di discussione tra le parti, violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 148,
156 c.p.c., 60, D.P.R. n. 600 del 1973, 7 e 14, L. n. 890 del 1982, per avere il Giudice
di appello ritenuto sanato il vizio di nullità della notificazione dell’avviso impugnato,
senza affrontare la questione della dedotta inesistenza della notificazione dell’atto
impositivo, vizio che non ammette alcuna forma di sanatoria, pur difettando
all’evidenza i requisiti minimi per essere la stessa qualificata come giuridicamente
esistente, stante la necessità che l’agente notificatore attesti l’eseguita notificazione
mediante relazione, da lui redatta e sottoscritta, apposta in calce all’originale o alle
copie dell’atto.
Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 e n. 3, c.p.c., omesso
esame circa un fatto (l’Agenzia delle Entrate era decaduta dal potere di accertamento
prima dell’evento sanante) decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti,
violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., 60, D.P.R. n. 600 del 1973,
14. L. n. 890 del 1982, per avere il Giudice di appello ritenuto sanato il vizio di nullità
della notificazione dell’avviso impugnato senza considerare che l’atto era stato
notificato in luogo diverso da quello di residenza del contribuente, a mani di persona
non convivente, né addetta alla casa, e che allorquando (22/1/2009) il Psenner aveva
presentato il ricorso introduttivo del giudizio, innanzi alla Commissione tributaria di
primo grado di Bolzano, il termine triennale di decadenza concernente l’esercizio del
potere di accertamento dell’Ufficio era irrimediabilmente decorso, essendo stato l’atto
di compravendita registrato il 28/11/2005, dovendosi quindi escludersi qualsivoglia
effetto sanante.

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motivazione dell’avviso di liquidazione, in relazione ai benefici per i territori montani,

Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5 e n. 3, c.p.c., omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti,
violazione e falsa applicazione del principio secondo cui, in presenza di operazioni
elusive, deve essere stabilità la situazione che sarebbe esistita senza tali operazioni,
nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112
c.p.c., per avere il Giudice di appello ritenuto risolutiva la circostanza che nell’atto di
rettifica del 16/3/2006 il contribuente aveva confermato la richiesta agevolazione per i

fosse limitato a dichiarare, in relazione a tale atto, che “non vengono più richieste le
agevolazioni per la proprietà contadina”, visto che le stesse erano già state applicate
al momento della registrazione del rogito di compravendita registrato il 28/11/2005,
agevolazioni poi revocate dall’Ufficio per carenza dei requisiti previsti dalla L. n. 604
del 1954.
Il primo motivo d’impugnazione è

inammissibile per violazione del criterio

dell’autosufficienza (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), correlato alla estraneità del
giudizio di legittimità all’accertamento del fatto .
Il ricorrente assume di aver dichiarato nel rogito di compravendita registrato il
28/11/2005 di voler fruire delle agevolazioni tributarie previste per i territori montani,
riferisce di aver consegnato all’Agenzia delle Entrate la certificazione provvisoria per
usufruire delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (cfr. ricorso per
cassazione pag. 2), e si duole del fatto che sulla richiesta l’Ufficio non si è
pronunciato, ma nel motivo di censura, per come formulato nel ricorso per
cassazione, il contribuente omette di riportare il passo del documento contrattuale
contenente siffatta richiesta, che controparte contesta (cfr. controricorso pag. 2),
sicché senza l’esame di quel documento la comprensione e valutazione della doglianza
risulta impossibile, dovendosi altrimenti procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio e di
parte, facoltà riconosciuta al giudice di legittimità soltanto ove sia denunciato un
“error in procedendo”.
Il secondo motivo d’impugnazione va disatteso perché, diversamente da quanto
esposto dal ricorrente, la pronuncia della CT di secondo grado, nel ritenere la notifica
dell’avviso di liquidazione oggetto di nullità suscettibile di sanatoria, si basa sul
presupposto implicito che la relata, pur in bianco (cfr. ricorso per cassazione pag. 12),
sia riferibile ad agente notificatore abilitato, e che l’atto sia stato consegnato a
persona, Andreas Psenner, padre del destinatario, abitante in appartamento che si
trova nello stesso condominio in cui è posta l’abitazione del contribuente (cfr. ricorso
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territori montani e non quella per la piccola proprietà contadina, benché il Psenner si

per cassazione pagg. 15 e 16), e dunque a persona non priva di riferimento o
collegamento con il destinatario dell’atto.
La decisione è, pertanto, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, in tema di
notificazioni, secondo cui l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale
mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività
priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale
notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in

della nullità, sanabile con efficacia “ex tunc” per raggiungimento dello scopo (Cass.
S.U. n. 14916/2016; n. 14917/2016; n. 21865/2016).
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 1360/2016), non
sussiste il vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 4, allorché il giudicante abbia anche implicitamente pronunciato,
rigettandola, sull’eccezione proposta dalla parte, nella fattispecie, quella reiterata dal
contribuente come motivo dell’appello incidentale.
Il terzo motivo d’impugnazione va disatteso perché il Giudice di appello ha fatto
corretta applicazione del principio di diritto, costantemente affermato da questa Corte,
secondo cui la sanatoria di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c., trova applicazione anche
in relazione alla nullità della notifica di atti non processuali quali, appunto, gli atti
impositivi dell’Amministrazione finanziaria, con l’unico limite che non sia intervenuta
decadenza dall’esercizio del potere di impositivo (Cass. S.U. n. 19854/2004; n.
24962/2005; n. 2272/2011; n. 12007/2011; n. 8374/2014; n. 14601/2016; n.
17198/2017).
Alcuna decadenza

si è nella specie verificata, avendo

l’Agenzia delle Entrate

notificato in data 27/11/2008 l’impugnato avviso di liquidazione, atto con il quale
veniva revocata l’agevolazione, e l’art. 4, comma 3, L. n. 604 del 1954, dispone che
“l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si
prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma
precedente”, termine che è quello di tre anni, a decorrere dalla registrazione
dell’atto, entro cui l’interessato deve presentare all’ufficio del registro il certificato
definitivo attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula
dell’atto medesimo ( Cass. n. 25438/2015).
E’ appena il caso di osservare che la parte ricorrente ha potuto far valere pienamente
le proprie difese con l’impugnativa ritualmente proposta dinanzi alla CT di primo
grado, così dimostrando di avere avuto piena conoscenza del contenuto dell’atto
4

particolare, i vizi relativi all’individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria

impugnato, sicché il vizio della notificazione non poteva essere dichiarato dal giudice
per l’intervenuto raggiungimento dello scopo dell’atto fiscale, la cui validità dipende
dall’esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge d’imposta e non dalla ritualità della sua
notificazione, che integra un atto distinto e successivo, esclusivamente finalizzato a
portare a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva.
Il quarto motivo d’impugnazione va disatteso perché è, in parte, inammissibile e, in
parte, infondato.

quale i fratelli Psenner, comparsi innanzi al notaio Finelli, dichiarano che “non vengono
più richieste le agevolazioni riguardanti la proprietà contadina” e si censura la
decisione della Commissione Tributaria di secondo grado sotto il profilo del vizio di
motivazione, risiedendo la ragione della revoca del domandato beneficio per la piccola
proprietà contadina, di cui alla L. n. 604 del 1954, nella circostanza che il contribuente
“non disponeva dei requisiti previsti dalla Legge” (cfr. ricorso per cassazione pag. 49),
e non già nella rinuncia formulata nell’atto di rettifica del 16/3/2006.
La nuova formulazione del vizio di legittimità, introdotta dall’art. 54, co. 1, lett. b), del
D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012 (recante
“Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito il n. 5 del comma 1
dell’art. 360 c.p.c. (con riferimento alle impugnazioni – come quella in esame proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’Il settembre
2012), ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado
per vizio_di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per
il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
Ne consegue che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità
rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo
contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. ed
individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in
materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della
motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione
apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od
incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c., e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto
requisito di validità” (Cass. n. 23940/2017).
Laddove, pertanto, non si contesti la inesistenza del requisito motivazionale del
provvedimento giurisdizionale, il vizio di motivazione può essere dedotto solo in caso
5

Nella sentenza di appello viene riportato il passo dell’atto di rettifica del 16/3/2006 nel

di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione
ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito
impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo
giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali – acquisiti al
rilevante probatorio – ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in
quanto non pertinenti o recessivi (Cass. S. U. n. 8053/2014; Cass. S. U. n.
19881/2014; Cass. n. 11892/2016).

avrebbe comportato una decisione diversa su uno dei fatti costitutivi della domanda
del contribuente, considerato che lo stesso ricorrente ha dedotto (cfr. ricorso per
cassazione pag. 3) di aver consegnato solo in data 22/1/2009, all’Agenzia delle
Entrate, la certificazione definitiva dell’Ufficio Provinciale Proprietà coltivatrice,
circostanza di per sé sufficiente per escludere la spettanza delle agevolazioni, essendo
inutilmente decorso il termine – decorrente dalla data (28/11/2005) di registrazione
dell’atto – concesso al contribuente per la presentazione del certificato definitivo ed il
Psenner, come già detto, riferisce di aver consegnato all’Agenzia delle Entrate, al
momento della registrazione, la certificazione provvisoria.
Ed infatti, ai sensi della L. n. 604 del 1954, art. 3,

l’acquirente, i permutanti e

l’enfiteuta devono produrre, a pena di decadenza dal beneficio, al momento della
registrazione dell’atto lo stato di famiglia ed un certificato dell’ispettorato provinciale
agrario che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai n. 1, 2, 3 dell’art. 2 della L. n.
604 del 1954, ovvero una attestazione provvisoria della pendenza degli accertamenti
per il rilascio e, in questo caso, l’interessato è tenuto a presentare entro il termine
perentorio di tre anni il certificato definitivo, senza il quale sono dovute le normali
imposte di registro ed ipotecarie; il correlato disposto dell’art. 4, comma 3, dispone
che “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si
prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma
precedente.
Quanto alla questione concernente la dedotta violazione del principio secondo cui, in
presenza di operazioni elusive, deve essere ristabilita la situazione che sarebbe
esistita senza tali operazioni, è appena il caso di osservare che il Giudice di appello ha
ritenuto fondata la pretesa erariale sotto un profilo diverso da quello involgente
l’attività riqualificatoria, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’atto presentato
per la registrazione (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20).

6

Orbene, non è dato comprende quale sia il “fatto storico” trascurato che, ove valutato,

Giova, infine, considerare che il ricorrente, con la memoria depositata ai sensi dell’art.
378 c.p.c., ha sollecitato alla Corte la liquidazione delle spese della procedura
inibitoria, allegando che la Commissione tributaria di secondo grado, in accoglimento
dell’istanza del contribuente, con ordinanza in data 8/3/2013 ha disposto la
sospensione della sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione,
subordinandola, al fine di garantire le aspettative dell’erario per l’ipotesi di reiezione di
tale ricorso, alla prestazione di fidejussione bancaria, come da documentazione

Orbene, l’ordinanza in questione, secondo la più recente giurisprudenza di questa
Corte, non costituisce un provvedimento abnorme, ma va considerata legittima, anche
in riferimento alla normativa anteriore al 2016, e ciò “in linea con varie pronunce
della Corte costituzionale (sentenza n. 217 del 2010; ordinanza n. 254 e sentenza n.
109 del 2012; ordinanza n. 25 del 2014) che hanno prospettato la possibilità di
interpretare il comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992 nel senso che esso non
impedisce al giudice di sospendere l’esecuzione delle sentenze tributarie d’appello ai
sensi dell’art. 373 c.p.c.” (Cass. n. 15004/2017), per cui è applicabile nella esaminata
fattispecie – non regolata dall’art. 62-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992 – il principio
secondo cui “Al ricorso per cassazione avverso una sentenza delle commissioni
tributarie regionali si applica la disposizione di cui all’art. 373 c.p.c., primo comma,
secondo periodo, giusta la quale il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata
può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile
danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia
prestata congrua cauzione” (Cass. n. 2845 del 2012).
il legislatore, infatti, proprio prendendo atto di tale orientamento giurisprudenziale ha
introdotto, a far data dal 10 gennaio 2016, il sopra citato art. 62-bis, D.Lgs. n. 546
del 1992, “che espressamente consente la sospensione dell’esecuzione della sentenza
d’appello nel processo tributario, in modo analogo (anche se non identico) a quello
previsto dall’art. 373 c. p. c.” . (Cass. n. 15004/2017 citata).
Va osservato, inoltre, che la liquidazione delle spese della procedura inibitoria è
effettuata dalla Corte di Cassazione, posto che solo all’esito del giudizio di legittimità
è possibile accertare l’effettiva soccombenza di una delle parti (Cass. n. 17584/2005;
n. 16/2004; n. 7520/2001; vedi più di recente Cass. n. 19544/2015; n. 7248/2009),
e che pertanto l’istanza del ricorrente non può trovare accoglimento.
Alla reiezione del ricorso segue, secondo soccombenza, la condanna al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
7

versata in atti.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del
presente giudizio, liquidate in complessi Euro 13.000,00 per compensi, oltre spese
prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,

Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’ 11 gennaio 2018.

n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato —

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