Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31959 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. III, 11/12/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 11/12/2018), n.31959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8513-2017 proposto da:

B.G., BR.GA., F.D., B.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SPARANO, che li rappresenta

e difende unitamente agli avvocati GIACOMO LUDDI, PIETRO MILAZZO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona dei procuratori dott.

C.P. e dott. P.V., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio

dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.M., BUSITALIA SITA NORD SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 96/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 18/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. F.D., in proprio ed in qualità di erede della madre defunta Si.Ma., nonchè il coniuge B.S. e le figlie G. e Br.Ga. ricorrono, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva parzialmente riformato – soltanto in punto di spese di lite – la pronuncia del Tribunale con la quale, per ciò che interessa in questa sede, oltre ad essere stata accolta la domanda proposta nei confronti di M.M. e la Generali Italia Spa per il risarcimento del danno biologico da lei riportato a seguito del sinistro stradale occorso nel (OMISSIS), era stata rigettata quella relativa al danno patrimoniale, era stato quantificato in modo non soddisfacente il danno riflesso vantato dai figli ed, infine, era stata rigettata la pretesa concernente l’ulteriore danno esistenziale dedotto dalla madre, poi deceduta.

2. L’intimata Generali Italia Spa si è difesa con controricorso.

Il Collegio ha deliberato che la motivazione sia resa in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo ed il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113 e 324 c.p.c. e degli artt. 1223, 1226, 2056, 2059 e 2909 c.c., nonchè il vizio di ultrapetizione e/o extra petizione.

Deducono altresì, ex art. 360 c.p.c., n. 4, l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia con inosservanza dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

Lamentano, al riguardo, che:

a. la Corte territoriale aveva violato il principio richiamato dalle norme indicate, in quanto, a fronte di una censura volta esclusivamente a contestare la quantificazione del “danno riflesso” – danno che nei suoi aspetti esistenziali/relazionali era stato riconosciuto dal primo giudice come pregiudizio permanente – aveva nella sostanza riqualificato la natura del danno sofferto, valutandola riduttivamente in quanto la somma liquidata era stata parametrata alla durata (di 250 giorni) della invalidità temporanea accertata: criticano la decisione assumendo che la pronuncia aveva impropriamente statuito su un capo della sentenza passato in giudicato, senza che la questione fosse stata devoluta.

b. I giudici d’appello, inoltre, avevano errato nel non riconoscere la componente esistenziale dedotta nell’interesse della madre Si.Ma., poi deceduta, che aveva dovuto affrontare una malattia oncologica privandosi dell’assistenza della figlia in ragione delle gravi condizioni di salute in cui la stessa si trovava a causa del sinistro.

2. Entrambi i motivi, strettamente connessi sotto il profilo fattuale, sono inammissibili.

Quanto al primo, la censura proposta non coglie la ratio decidendi della pronuncia che, lungi dal rimettere in discussione la statuizione del primo giudice concernente l’an debeatur e la natura del “danno riflesso”, si è limitata a dare spiegazione al quantum liquidato attraverso l’individuazione di un parametro plausibile, in ragione della critica mossa dagli stessi appellanti che avevano lamentato che la liquidazione fosse disancorata da criteri

riconoscibili: al riguardo i giudici d’appello, dopo aver escluso che la fattispecie potesse essere ricondotta al danno per perdita parentale (ed al relativo criterio tabellare), hanno statuito che la liquidazione effettuata di Euro 30.000,00 per congiunto doveva ritenersi congrua e, in termini di esplicitazione, l’hanno rapportata – sempre in via equitativa – all’inabilità temporanea per l’intero periodo (di 250 giorni, accertato e descritto dalla CTU) che aveva costretto la F. a ridurre la sua funzione materna e la sua presenza in famiglia (cfr. pag. 3 par. 2 della sentenza impugnata), in tal modo determinando in capo ai congiunti il pregiudizio non patrimoniale consistente nella necessità di privarsi della sua assistenza e si dover prestare la loro in suo favore.

Il motivo, dunque, in parte qua risulta incoerente con le statuizioni oggetto di critica sia in relazione al vizio di violazione di legge che in ordine alla nullità della sentenza per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, doglianza prospettata in ordine alla adesione alla CTU espletata, definita acritica, laddove la Corte territoriale, invece, ha ripreso letteralmente il passaggio argomentativo dell’elaborato peritale che era stato posto anche a fondamento delle valutazioni del giudice di primo grado le quali vengono dagli stessi ricorrenti, contraddittoriamente, condivise ed anzi valorizzate: pertanto, la motivazione resa – che risulta sul punto certamente al di sopra del minimo costituzionale (cfr. Cass. S.U. 8053/2014) – viene attaccata con una censura non corrispondente alle affermazioni espresse.

2.2. In ordine al secondo motivo, si osserva che la Corte territoriale articola argomentazioni sintetiche ma idonee a resistere alla critica prospettata.

Deve premettersi, infatti, che il giudice di primo grado aveva liquidato a tutti i congiunti della F. la somma di Euro 30.000,00 a titolo di danno non patrimoniale: tuttavia, mentre per i figli la somma era stata riferita al “danno riflesso”, per la madre era stata ricondotta al danno morale corrispondente alla sofferenza correlata alla impossibilità di avere la figlia vicina nel corso della sua malattia, tenuto conto della grave invalidità permanente da lei riportata: al riguardo la Corte, rispondendo alla censura secondo cui il danno esistenziale non era stato liquidato, ribadisce il principio della unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, principio condiviso da questa Corte ed ormai consolidato (cfr. al riguardo anche Cass. 901/2018; Cass. 7513/2018), ed afferma, con motivazione congrua e logica, che la liquidazione espressa dal Tribunale, perequata fra tutti i congiunti in relazione alla posta in esame, doveva ritenersi equa.

2.3. I giudici d’appello, in buona sostanza, hanno fatto corretta applicazione di tutti i principi predicati in materia di danno non patrimoniale, ribadendo l’unitarietà della fattispecie e precisando che la sofferenza dei figli, del marito e della madre della danneggiata, ciascuna per i propri peculiari aspetti, legati alle specifiche e contingenti condizioni di ciascuna persona, poteva essere quantificata in misura assimilabile: e, tanto premesso, si ritiene che la censura proposta si risolva in una richiesta rivalutazione di merito della controversia, volta ad ottenere un terzo grado di giudizio notoriamente non consentito (cfr. Cass. 8758/2018).

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6200,00 per compensi ed esborsi oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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