Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31958 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. III, 11/12/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 11/12/2018), n.31958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7548/2017 R.G. proposto da:

L.T.G., rappresento e difeso dall’Avv. Giacomo Francesco

Saccomanno, con domicilio eletto in Roma, via dei Dardanelli, n. 23

presso lo studio dell’Avv. Matteo Adduci;

– ricorrente –

contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. (già CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A. e

prima ancora LEVANTE NORDITALIA ASSICURAZIONI), in persona del

procuratore speciale, A.C., rappresentata e difesa

dall’Avv. Fabio Alberici, con domicilio eletto in Roma, via delle

Fornaci, n. 38 presso lo studio di quest’ultimo;

– controricorrente –

e contro

R.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 272/2016 della Corte d’Appello di Reggio

Calabria, depositata l’11 agosto 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre

2018 dal Consigliere Marilena Gorgoni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.T.G. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 272/2016 della Corte d’Appello di Reggio Calabria, depositata l’11/08/2016, formulando due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso Amissima Assicurazioni S.p.A., già Carige Assicurazioni S.p.A..

Nessuna attività difensiva è svolta da R.M..

L’attuale ricorrente, rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi in (OMISSIS), mentre era alla guida del proprio ciclomotore, citava in giudizio il conducente dell’auto investitrice, R.M., e la sua compagnia di assicurazione, per sentirli condannare al risarcimento dei danni riportati nell’incidente.

Il Tribunale di Palmi accoglieva la domanda attorea, ritenendo che la responsabilità dell’incidente fosse da imputarsi nella misura dell’80% a R.M. e per il restante 20% all’attuale ricorrente, il quale non teneva, come avrebbe dovuto, rigorosamente la destra. Liquidava, pertanto, Euro 179.275,00 per danno da invalidità permanente ed Euro 89.637,50 per danno morale. Riconosceva a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante Euro 119.947,40 ed Euro 576,60 mensili dalla data del licenziamento alla data della sentenza; liquidava altresì le spese mediche documentate ed i danni al ciclomotore.

Proponeva appello, affidandosi a ventitre motivi, L.T.G.. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la sentenza qui impugnata, in accoglimento parziale del ricorso, riformava la decisione di prime cure e riconosceva all’appellante Euro 11.712,00, per invalidità temporanea totale, Euro 1.008,00, per invalidità temporanea parziale al 75%, ed Euro 17.520,00 per invalidità temporanea parziale al 25%, al netto di rivalutazione ed interessi, da decurtare del 20% per il riconosciuto concorso di colpa della vittima. Confermava per la restante parte la sentenza di primo grado, compensava per due terzi le spese di giudizio e poneva il resto a carico della Carige Assicurazioni S.p.A., costituitasi in giudizio per chiedere il rigetto dell’appello.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo, assai articolato motivo, il ricorrente lamenta la illegittimità e la nullità della sentenza impugnata per: a) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c.; b) per error in iudicando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; c) per error in procedendo, per violazione degli artt. 115 e 166 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; d) per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per omessa motivazione ed omesso esame di circostanze decisive per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

1.1. Il motivo presenta non trascurabili profili di inammissibilità:

– è stato elaborato con una tecnica che non rende immediatamente ed agevolmente percepibili le ragioni delle censure, le quali difettano di un “impegno” esplicativo adeguato, stante che parte ricorrente per lo più si limita a riportare il contenuto della propria comparsa conclusionale (lett. A) e della comparsa di replica (lett. B) e la motivazione della sentenza impugnata (lett. C). (sul punto cfr. Cass. 27/06/2017, n. 16059);

– non presenta alcuna corrispondenza con i vizi denunciati in rubrica; secondo l’orientamento di questa Corte, ove col ricorso per cassazione si denunci la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, processuali o sostanziali, il principio di specificità dei motivi, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere letto in correlazione col disposto dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1; è pertanto inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’art. 360-bis c.p.c., n. 1, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la ratio decidendi della sentenza impugnata con la giurisprudenza della Corte e non offra argomenti per mutare giurisprudenza (Cass. 02/03/2018, n. 5001); – le censure rivolte alla sentenza impugnata, indicate sotto la lett. D (p. 11 del ricorso), si sostanziano nella riproduzione di una massima giurisprudenziale di legittimità, di alcuni passaggi motivazionali di altra decisione di questa Corte e nel rinvio ad altri pronunciamenti conformi, tutti relativi all’applicazione dell’art. 2054 c.c.. Tale norma, pur non figurando affatto tra quelle asseritamente violate dal giudice a quo, è descritta come non correttamente applicata dalla sentenza impugnata, la quale non avrebbe tenuto conto che l’attuale ricorrente, pur percorrendo, come accertato dai Vigili Urbani, la carreggiata, larga metri 2,55, ad una distanza di poco più di un metro dalla striscia di mezzeria, avrebbe tenuto, contrariamente a quanto reputato dalla Corte territoriale, un comportamento prudente nonchè idoneo ad evitare possibili ostacoli provenienti sia da destra che da sinistra. I fatti e le circostanze asseritamente non esaminati sarebbero che, essendo la carreggiata larga metri 2,55, percorrerla con lo scooter alla distanza di un metro, un metro e mezzo, dalla striscia di mezzeria significava che lo scooter era perfettamente al centro della carreggiata ed anzi maggiormente spostato sul margine destro della stessa. La denuncia avrebbe dovuto indicare almeno in che modo la circostanza non esaminata avrebbe offerto una prova di portata tale da confutare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie valse a determinare il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venisse a trovarsi priva di fondamento (Cass. 26/06/2018, n. 16812). E la lamentata violazione di legge avrebbe implicato, peraltro, che si individuassero le affermazioni della sentenza impugnata in cui le norme sarebbero state violate o falsamente applicate (Cass. 15/01/1015, n. 635).

– non solo è formulato, come si è detto, in maniera generica ed incongrua, ma si risolve nella richiesta di un riesame di merito di circostanze che, appurate dal giudice a quo, lo hanno portato a conclusioni – la corresponsabilità dell’attuale ricorrente nella causazione del sinistro – espresse con ragionevolezza, logicità e chiarezza (non vi è prova, ha affermato, la Corte d’Appello di Reggio Calabria che L.T. sia stato costretto a spostarsi verso la linea di mezzeria, è al contrario provato che egli procedeva in prossimità di essa; la ratio della norma che impone di circolare, anche quando la strada è libera, in prossimità del margine destro della carreggiata, è quella di garantire una sufficiente intercapedine tra i flussi contrapposti di veicoli e nessuna delle argomentazioni del ricorrente ha provato la ricorrenza di una giustificazione del suo impegnare la corsia spostato verso il centro), le quali non sono evidentemente quelle auspicate da L.T.G..

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura per illegittimità e nullità la sentenza impugnata per palese e/o falsa applicazione di norme di legge, per error in procedendo e/o in iudicando, per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, per omessa motivazione ed esame di circostanze decisive, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in riferimento agli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c..

2.1. In aggiunta, pur non costituendo verosimilmente un autonomo motivo di ricorso, va dato atto che a p. 26, sotto la lettera &, il ricorrente, oltre a ribadire la violazione e/o falsa applicazione di legge e/o l’omesso esame circa un fatto decisivo discusso tra le parti, deduce la presenza di motivazione insufficiente e/o solo apparente e, comunque, la mancata corretta valutazione dei documenti e delle prove offerte ed emergenti nella istruttoria, svoltasi, a suo avviso, in violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

2.2. Con la stessa tecnica redazionale già stigmatizzata, il ricorrente lamenta la quantificazione del danno patrimoniale, del danno biologico e del danno morale, la mancata liquidazione del danno da perdita di chance e la compensazione integrale delle spese di lite.

2.3. Le censure sono quanto mai generiche e prive anche in questo caso di adeguati confronti con la parte motivazionale del decisum impugnato. Dopo generiche ed apodittiche dissertazioni sulle varie voci di danno alla persona, quasi interamente astratte dalla parte motivazionale della sentenza, il ricorrente concentra le proprie critiche sulla mancata applicazione delle tabelle di Milano che, a suo avviso, gli avrebbero riconosciuto la somma di Euro 615.816,00 a fronte di quella di Euro 268,912,50 ottenuta con l’applicazione delle tabelle di Roma.

2.4. Con il motivo numero quattordici, riprodotto a p. 5 del ricorso e riportato anche dalla sentenza impugnata a p. 5, il ricorrente lamentava che la quantificazione del danno biologico non fosse “adeguata alle tabelle di Milano e/o a criteri equitativi, non rientrandovi il danno da invalidità temporanea. Invalidità temporanea che il Tribunale ha immotivatamente eliminato, come, immotivatamente, non ha liquidato tale voce di danno per il periodo seguente la ctu e fino alla decisione”.

Il tenore letterale del motivo non consente di comprendere se la doglianza riguardasse il criterio di liquidazione del danno biologico – quindi se l’errore imputato al giudice a quo fosse quello di non aver applicato le tabelle milanesi o di aver fatto uso di un criterio di liquidazione non corretto – oppure la mancata liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea o, addirittura, entrambi. Il dubbio è portatore di conseguenze tutt’altro che trascurabili, perchè se con tale motivo il ricorrente avesse inteso solo censurare la mancata liquidazione del danno da invalidità temporanea dovrebbe ritenersi che la questione della mancata applicazione delle tabelle di Milano o, comunque, più in generale, la critica dei criteri di liquidazione utilizzati risulterebbe posta solo con la comparsa di replica (p. 14 del ricorso), con conseguente formazione, sul punto, del giudicato.

Il giudice a quo, cui spettava il compito di individuare il quantum appellatum, ha inteso evidentemente che il ricorrente volesse lamentare sia il criterio di liquidazione utilizzato sia la mancata liquidazione dell’invalidità temporanea; infatti, a p. 11, ha ritenuto assorbito il motivo di appello n. 14, avendo disposto la liquidazione del danno da invalidità permanente nella misura del 42%, e avendo riconosciuto a favore dell’appellante l’ulteriore danno da invalidità temporanea assoluta e parziale, così come quantificata ed indicata dal C.T.U. e da liquidarsi secondo i criteri indicati dalle tabelle di Milano. Nessuna somma ulteriore fu riconosciuta a titolo di invalidità permanente, visto il modestissimo miglioramento delle condizioni di salute dell’appellante, passato da una percentuale del 48% ad una percentuale del 42% di invalidità permanente.

2.5. Ciò stando, sul punto va considerato: a) che le tabelle del Tribunale di Milano a partire dal 2009, al fine di adeguarsi alle cc.dd. sentenze di San Martino, comprendono nel valore del punto di invalidità permanente sia il danno alla salute sia il danno morale; b) che il Tribunale di Palmi, utilizzando le tabelle di Roma, aveva liquidato separatamente, e con riferimento ad una percentuale di invalidità permanente di sei punti maggiore rispetto a quella riscontrata dalla seconda C.T.U., il danno biologico ed il danno morale; c) che la Corte d’Appello, pur accogliendo la richiesta di applicazione delle Tabelle di Milano, ha ritenuto di non dover modificare la liquidazione del danno da invalidità permanente; d) che per la liquidazione del danno da invalidità temporanea, nella intensità e durata accertate dal C.T.U., ha applicato le Tabelle del Tribunale di Milano.

2.6. Innanzitutto, va ribadito che l’applicazione di criteri diversi da quelli risultanti dalle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano può essere fatta valere in sede di legittimità come vizio di violazione di legge alla duplice condizione che il ricorrente si sia specificamente doluto in appello della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle milanesi e che le abbia versate in atti.

2.7. Se, nel caso di specie, la prima condizione risulta ddisfatta verosimilmente soddisfatta, per le ragioni illustrate supra sub 2.4, non lo è viceversa la seconda (nel ricorso viene riportata la comparsa di replica nella parte contenente conteggi delle somme dovute applicando le tabelle di Milano seguendo le risultanze del CTU e del CTP). A tale riguardo questo Collegio ha, tuttavia, in più occasioni ribadito che le tabelle di liquidazione predisposte dai tribunali non costituiscono documenti in senso proprio nè rappresentano degli elementi di fatto, ma sono assimilabili ai precedenti giurisprudenziali che le parti possono invocare a sostegno delle proprie argomentazioni. Esse, pertanto, possono essere prodotte, anche in sede di legittimità, da parte di chi ne lamenti l’erronea applicazione senza che ciò violi il divieto di cui all’art. 372 c.p. (Cass. 29/5/2012 n. 8557). Il ricorrente non ha soddisfatto tale onere di produzione, come si evince dall’elenco dei documenti allegati al deposito.

3. In ogni caso, il motivo è infondato.

3.1. Questo Collegio osserva che la Corte territoriale, confermando le statuizioni liquidatorie fatte proprie dal primo giudice quanto all’invalidità permanente, ha fatto leva evidentemente sul presupposto della “sostanziale” corrispondenza tra il risultato cui era pervenuto il giudice di primo grado attraverso l’applicazione della c.d. tabella del Tribunale di Roma per la liquidazione del danno biologico e del danno morale (con una percentuale di invalidità permanente del 48%), e i valori medi previsti, ai fini della liquidazione risarcitoria del medesimo danno, dalla tabella di Milano, applicando la misura percentuale del 42% del danno da invalidità permanente e in considerazione del fatto che il punto di invalidità permanente utilizzato dalle tabelle di Milano, modificate nel 2009 in seguito alle sentenze delle sezioni unite del 2008, provvede a liquidare – pur tenendo ferma la distinzione concettuale tra danno biologico e danno morale – congiuntamente il danno non patrimoniale nella misura derivante da lesione permanente all’integrità psicofisica (danno biologico standard) e il danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (danno morale) (Cass. 27/04/2018, n. 10156).

3.2. Nella specie, pur quando si volesse ritenere non formalmente rispettato l’impegno alla conformazione della liquidazione ai contenuti della tabella di Milano (in ragione della mancata diretta e formale applicazione della stessa), la Corte territoriale, nel ritenere evidentemente congrua la somma concretamente liquidata in favore dell’odierno ricorrente dal giudice di prime cure, si ritiene abbia giudicato in conformità al dettato dell’art. 1226 c.c., avendo reputato adeguato il riconoscimento di un importo risarcitorio coerente con i parametri equitativi espressi dalle tabelle milanesi in relazione al medesimo danno considerato, escludendosi il ricorso di alcuna discriminazione.

3.3. Il ricorrente non ha ragione di lamentare che la Corte d’appello non abbia disposto una nuova C.T.U., giacchè tale scelta è stata esaustivamente giustificata.

3.4. Non corrisponde al vero che il giudice non abbia tenuto conto dell’aggravamento delle condizioni di salute della vittima, perchè al contrario, dagli accertamenti eseguiti, è emerso non solo un minimo miglioramento dei postumi permanenti, ma è stata esclusa la eventualità che trattamenti futuri possano incidere sulla loro quantificazione.

3.5. Le altre doglianze del ricorrente – mancata liquidazione del danno esistenziale, del danno da perdita di chance, delle spese mediche, degli interessi compensativi – sono inammissibili, perchè le relative domande non sono state accolte per difetto di prova e le censure formulate in sede di legittimità non hanno alcuna rilevanza cassatoria – peraltro, non soddisfano i parametri di autosufficienza del ricorso, mancando il dato extratestuale dal quale evincere la ricorrenza del fatto nonchè il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass., sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Cass. 9/09/2016, n. 19312) – atteso che mirano esclusivamente ad ottenere un riesame dei motivi di appello già respinti dal giudice a quo.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

6. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, a favore di Amissima Assicurazioni, di Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Terza Sezione civile, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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