Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31958 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 06/12/2019), n.31958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9695-2018 proposto da:

A.A., S.A., S.R.,

S.S., RICORSO NON DEPOSITATO AL 09/04/2018;

– ricorrenti –

contro

EOS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 53, presso lo

studio dell’avvocato) PAOLA MARTINO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIORGIO FALINI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1119/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 03/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.S., S.R. e S.A. e A.A. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza 3 luglio 2017, n. 1119, della Corte d’appello di Catania, pronunciata nei confronti della s.r.l. EOS.

Resiste la EOS s.r.l. con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il ricorso principale è improcedibile.

Risulta dalla certificazione della cancelleria di questa Corte che il ricorso, notificato a cura dei ricorrenti in data 2 febbraio 2018, non è stato poi depositato nel periodo che va da tale data fino al 9 aprile 2018.

I ‘iscrizione a ruolo, pertanto, è stata effettuata dalla parte più diligente, la quale ha anche fornito la prova dell’avvenuta effettiva notificazione del ricorso nei suoi confronti (v. Sezioni Unite, sentenza 7 luglio 1988, n. 4500).

Il mancato rispetto dell’onere di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, comporta l’improcedibilità del ricorso principale.

2. Il ricorso incidentale è tardivo, in quanto è stato notificato in data 19 marzo 2018, cioè oltre il termine lungo di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c. (applicabile nella fattispecie ratione temporis), decorrente dalla data di deposito della sentenza impugnata (3 luglio 2017).

Trova pertanto applicazione il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 14 aprile 2008, n. 9741, secondo cui, qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l’eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 334 c.p.c., comma 2, dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale, bensì in base ad un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità (in tal senso v. anche l’ordinanza 4 febbraio 2014, n. 2381).

3. Il ricorso principale, quindi, è dichiarato improcedibile, mentre quello incidentale tardivo è inefficace.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti principali al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale e condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione, il 12 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 6 dicembre 2019

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