Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31957 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/12/2019, (ud. 19/11/2019, dep. 06/12/2019), n.31957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17356/2017 proposto da:

VITA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa ANDREA GINO

GIUNTI, ARTURO MARESCA, RICCARDO MARAGA;

– ricorrente –

contro

M.P., I.G., S.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio degli

avvocati BRUNO COSSU, ELENA POLI, SAVINA BOMBOI, SILVIA INGEGNERI,

che li rappresentano e difendono;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 281/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/04/2017 r.g.n. 415/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi

gli Avvocati ARTURO MARESCA e ANDREA GIUNTI;

udito l’Avvocato BRUNO COSSU.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Gli odierni resistenti, tutti dipendenti della società convenuta dal 1 gennaio 2013 con mansioni di autista di pullman di linea, adivano il Tribunale di Aosta per ottenere, per quanto ancora qui rileva: a) il risarcimento del danno non patrimoniale alla vita di relazione causato dalla intempestiva comunicazione dei turni di lavoro; b) il pagamento dell’indennità di trasferta previsto dall’art. 20B del CCNL autoferrotranvieri per tutti i servizi effettuati con partenza diversa dalla sede di lavoro abituale.

1.1. Tali domande, respinte in primo grado venivano accolte dalla Corte di appello di Torino, con sentenza n. 281/2017 del 12 aprile 2017, che condannava la società datrice di lavoro Vita s.p.a. al pagamento delle somme specificate in sentenza per i due suddetti titoli della rivendicazione originaria.

2. Con l’atto di appello i lavoratori avevano lamentato che nel periodo da gennaio 2013 a dicembre 2014 i turni di lavoro erano stati comunicati all’azienda di giorno in giorno, ossia con un anticipo non ragionevole, che aveva determinato per gli autisti un disagio nella gestione della vita di relazione; che era illegittima anche l’organizzazione del lavoro pattuita con l’accordo aziendale del 1 dicembre 2014 mediante affissione dei turni il lunedì, il mercoledì e il venerdì, comportando un preavviso inferiore alle 48 ore almeno per i giorni di martedì, giovedì e sabato; che era irrilevante l’approvazione dell’accordo con referendum aziendale, non potendo questo sanare la violazione di norme imperative di rango costituzionale; che doveva essere riconosciuto a ciascun lavoratore il diritto al risarcimento del danno alla persona cagionato dalla illegittima compressione del tempo di riposo e del tempo libero, da ricondursi alla categoria del danno esistenziale, in quanto influente sulla vita di relazione.

2.1. Tale domanda veniva giudicata ammissibile dalla Corte di appello, che respingeva l’eccezione di novità sollevata dalla società appellata, rilevando che, rispetto a quanto dedotto dei ricorsi introduttivi, non era stata introdotta in appello una nuova causa petendi, ma soltanto una migliore qualificazione giuridica della pretesa, già chiaramente formulata sin dall’origine.

3. Tanto premesso, la Corte di appello osservava che la prova delle modalità di comunicazione dei turni era stata fornita dallo stesso datore di lavoro: prima dell’accordo del 1 dicembre 2014 i turni venivano organizzati ed affissi alle ore 12 del giorno precedente per il giorno successivo e il venerdì alle ore 12 per i giorni di sabato e domenica, nonchè alle ore 12 del sabato per il giorno di lunedì; con l’accordo aziendale, invece, i turni venivano organizzati ed affissi il lunedì per il martedì e il mercoledì; il mercoledì per il giovedì e venerdì; il venerdì per il sabato, la domenica e il lunedì.

3.1. Le modalità di comunicazione dei turni, tanto prima che dopo l’accordo aziendale, comportavano un preavviso che non poteva essere definito ragionevole, perchè inferiore alle 48 ore di anticipo, ossia inferiore al preavviso previsto per la disciplina del lavoro a tempo parziale (D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 6, commi 4 e 5), normativa che seppure non applicabile direttamente alla fattispecie poteva essere utilizzata come parametro della programmazione ragionevole della prestazione lavorativa.

3.2. Le modalità di comunicazione dei turni erano da considerare illegittime, perchè contrarie alla L. 138 del 1958, art. 10, interpretato la luce dell’art. 32 Cost., lesive della dignità del lavoratore e produttive di danno non patrimoniale alla vita di relazione (c.d. danno esistenziale).

3.3. Neppure l’esistenza di un accordo aziendale e la sua approvazione referendaria potevano prevalere su disposizioni imperative di legge o su norme di rango costituzionale, quali quelle sopracitate (v. in tal senso anche D.L. 138 del 2011, art. 8, comma 2 bis, conv. in L. n. 148 del 2011).

3.4. Nè poteva addossarsi ai lavoratori l’onere di indicare una diversa possibile organizzazione dei servizi aziendali, poichè spetta all’imprenditore organizzare i turni di servizio dei propri dipendenti e la loro tempestiva comunicazione, in modo che sia, ad un tempo, conforme alle norme imperative di legge, rispettoso dei diritti dei lavoratori e satisfattivo delle esigenze aziendali.

4. Quanto alla prova del danno alla vita di relazione, osservava la Corte di appello che essa può essere oggetto di presunzione, sulla base di fatti notori, quali l’impossibilità o la notevole difficoltà di organizzare il proprio tempo libero, la vita familiare e le relazioni sociali con anticipo inferiore alle 48 ore.

4.1. In merito al parametro per la liquidazione del danno, trattandosi di danno molto più lieve rispetto a quello rivendicato secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, esso può essere determinato equitativamente in 10 Euro al giorno per 26 giorni del mese per il periodo gennaio 2013 – novembre 2014, ossia per il periodo durante il quale la comunicazione dei turni da parte della società avveniva con un preavviso sempre inferiore alle 48 ore, e invece in 5 Euro al giorno per 26 giornate lavorative al mese per il periodo da dicembre 2014 ad agosto 2015, quando la comunicazione dei turni da parte della società avveniva con preavviso inferiore alle 48 ore per tre giorni alla settimana.

5. Quanto all’indennità di trasferta, la Corte di appello riteneva fondata la censura dei lavoratori circa l’interpretazione dell’art. 20B c.c.n.l. autoferrotranvieri di cui alla sentenza di primo grado.

5.1. L’indennità di trasferta, secondo la disciplina contrattuale è corrisposta per i turni di servizio che occasionalmente prendano avvio da una località diversa da quella abituale e che sono considerati tali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla residenza del lavoratore. Il concetto di residenza è specificato dal contratto collettivo nel senso che con tale definizione si intende la località assegnata dall’azienda ad ogni singolo lavoratore e tale località era per tutti gli appellanti il deposito di (OMISSIS), restando irrilevante la diversa residenza anagrafica di ciascuno.

5.2. I conteggi elaborati dai lavoratori prendevano in considerazione i servizi giornalmente indicati con partenza da depositi diversi dalla sede di lavoro anzidetta e non erano stati specificamente contestati.

6. Per la cassazione di tale sentenza Vita s.p.a. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori.

7. Sul ricorso, inizialmente fissato per la trattazione in adunanza camerale, il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Hanno fatto seguito le memorie difensive di entrambe le parti ex art. 380-bis c.p.c..

8. All’esito dell’adunanza del 19 giugno 2019 il Collegio ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per la trattazione in sede camerale e ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la fissazione della pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va rilevato che ciascun motivo, pur a fronte dell’indicazione promiscua delle norme che si assumono violate, risulta articolato in singoli profili di doglianza, formulati in modo tale da consentire di cogliere con chiarezza le censure prospettate e consentirne l’esame separato (cfr. Cass. Sezioni Unite, 9100 del 2015; conf. Cass. n. 7009 del 2017 e molte altre successive).

2. Con il primo motivo si denuncia “motivazione contraddittoria e solo apparente” e violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere la sentenza ammesso il mutamento di domanda introdotto in appello con riguardo al periodo anteriore al 1 dicembre 2014.

Si assume che il ricorso introduttivo non era stato correttamente interpretato in ordine al suo contenuto e che ciò aveva comportato il vizio di ultrapetizione (art. 112 c.p.c.) poichè la Corte, nel pronunciare sull’appello, aveva erroneamente ritenuto ammissibile la domanda anche in ordine al periodo gennaio 2013-dicembre 2014, in ordine al quale i lavoratori nulla avevano dedotto nell’atto introduttivo del giudizio.

Si assume che per gli stessi motivi la sentenza sarebbe affetta dal vizio di omessa e/o apparente motivazione.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia error in iudicando sotto i seguenti aspetti:

a) La L. n. 138 del 1958, art. 10, non statuisce alcun termine per la comunicazione dei servizi, ma si limita ad affermare che “le aziende esercenti devono affiggere i turni di servizio negli uffici, nelle autostazioni, nei depositi e nelle officine in modo che il personale ne possa prendere conoscenza”;

b) la società svolge anche un servizio pubblico di trasporto dei disabili e quello di noleggio di pullman con conducente e anche solo analizzando il contratto di servizio stipulato con la Regione Autonoma Valle d’Aosta è possibile rilevare che l’Amministrazione regionale indica le corse autorizzate per il trasporto dei disabili alle ore 17 del giorno precedente il servizio;

c) gli originari ricorrenti avevano lamentato non il fatto che venissero a conoscenza il giorno prima del loro turno di lavoro, ma che non sarebbero stati in grado di conoscere con sufficiente preavviso il turno di riposo;

d) il D.L. n. 138 del 2011, consente al contratto aziendale di disciplinare gli orari e i turni di lavoro, anche in peius rispetto alla contrattazione nazionale o a norme di legge;

e) il D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 6, commi 4 e 5, è norma speciale, non applicabile in via analogica a fattispecie diverse da quelle per le quali è stata dettata.

2.2. Con il terzo motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il danno richiamando il principio della prova per presunzioni, ma in realtà facendo riferimento ad una situazione di mera potenzialità lesiva, in violazione dell’art. 2697 c.c..

Il fatto notorio posto a base del ragionamento è da ritenere frutto di un’ulteriore presunzione, in quanto non è comprensibile la differenza tra un termine di 48 ore ed uno di 24 ore ai fini del coordinamento con gli impegni dei familiari e personali.

2.3. Il quarto motivo denuncia erronea interpretazione dell’art. 206 del CCNL autoferrotranvieri, per avere la sentenza ritenuto che l’indennità di trasferta sia dovuta per tutti i turni che prendono avvio da una sede diversa da quella stabilmente assegnata al lavoratore, anche se più vicina alla sua residenza anagrafica. Si sostiene che la società aveva contestato in primo grado che i ricorrenti avessero come “depositi comandati” tutti quelli indicati negli atti di parte, in quanto la partenza era avvenuta dal deposito previsto in sede di assunzione.

3. Il primo motivo è infondato.

3.1. L’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel thema decidendum, tale statuizione, ancorchè erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come error in procedendo, ma attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte (Cass. n. 20718 del 2018; Cass. n. 21874 del 2015). Il principio è costante nella giurisprudenza di questa Corte (v. le più risalenti, Cass. n. 3702 e n. 8953 del 2006).

3.2. In particolare, nell’interpretazione degli atti processuali delle parti occorre, fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c., che valorizzano l’intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale (Cass. n. 4205 del 2014). Inoltre, nel compiere l’interpretazione della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma deve tener conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonchè delle finalità che la parte intende perseguire, poichè per fondamentale principio logico la volontà è inscritta in ogni parte dell’atto, e per interpretare la domanda giudiziale si applicano l’art. 1362 c.c., comma 2 e art. 1363 c.c.; dapprima deve essere valutato l’atto in ogni sua parte per ricostruire la volontà che è alla base di esso, e poi devono esser valutati la domanda nel suo complesso ed il comportamento della parte (cfr. Cass. n. 6226 del 2014 e n. 8140 del 2004); occorre dunque avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. 21087 del 2015; conf. Cass. 19002 del 2017).

3.3. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno interpretato il complessivo tenore del ricorso introduttivo, evidentemente valorizzando un insieme di elementi, anche temporali, nel senso dell’estensione del petitum ad un periodo più ampio di quello regolato dall’accordo aziendale del dicembre 2014, così ritenendo che il thema decidendum corrispondesse a quello oggetto dell’atto di appello.

3.4. A fronte di ciò, l’odierna ricorrente per cassazione non ha proposto un motivo nei termini prescritti, in quanto il vizio di ultrapetizione, prospettato mediante allegazione e trascrizione diretta (di parte) del ricorso originario, sollecita questa Corte ad un nuovo esame del contenuto della domanda introduttiva, senza muovere specifiche censure alla motivazione della sentenza.

3.5. A ciò aggiungasi che la sentenza impugnata ha evidenziato che parte convenuta in primo grado aveva argomentato anche in ordine alle modalità di organizzazione dei turni nel periodo anteriore all’accordo del dicembre 2014 (v. pag. 9 della sentenza). Proprio le argomentazioni della memoria difensiva di primo grado di cui riferisce la sentenza depongono per l’esatta comprensione, anche da parte della convenuta, della esatta portata della domanda introduttiva e per il compiuto esercizio di diritti di difesa al riguardo.

4. Il secondo motivo appare meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

4.1. Preliminarmente, le questioni di cui alle lettere b) e c) del punto 2.1. che precede attengono a temi (ragioni organizzative connesse al trasporto dei disabili e alle convenzioni stipulate con la Regione Autonoma Valle d’Aosta; censure relative alle modalità di comunicazione dei “turni di riposo”) di cui non vi è cenno di trattazione nella sentenza impugnata e che, pertanto, devono ritenersi questioni nuove e come tali inammissibili in questa sede (cfr. tra le altre recentemente Cass. n. 27568 del 2017).

5. Il nucleo del motivo investe invece la questione giuridica vertente sui tempi del preavviso di turni lavorativi.

5.1. Quanto all’interpretazione della L. 14 febbraio 1958, n. 138, art. 6, commi 4 e 5, il quale dispone che le aziende esercenti autoservizi pubblici di linea extraurbani adibiti al trasporto dei viaggiatori “devono affiggere i turni di servizio negli uffici, nelle autostazioni, nei depositi e nelle officine in modo che il personale ne possa prendere conoscenza”, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’obbligo datoriale di affissione in luoghi accessibili dei turni di servizio di cui alla L. n. 138 del 1958, art. 10, deve essere inteso come volto a consentire al lavoratore di conoscere in via anticipata, in un tempo ragionevole, i propri impegni lavorativi, al fine di una programmazione del proprio tempo di vita (Cass. n. 12962 del 2008, in fattispecie in cui i dipendenti a tempo pieno di una società di pubblici servizi avevano lamentato di essere messi a conoscenza dei turni di servizio senza adeguato anticipo rispetto al giorno di svolgimento della prestazione lavorativa, chiedendo il risarcimento del danno alla vita di relazione).

5.2. Quanto al richiamo fatto dalla società ricorrente al D.L. n. 138 del 2011, art. 8, comma 3, convertito, con modificazioni, in L. n. 148 del 2011, secondo cui “Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori”, è sufficiente osservare che nel caso in esame non si controverte sulla applicabilità o meno del contratto aziendale a tutto il personale dipendente dalla società ricorrente, compresi gli odierni resistenti, ma della ritenuta (dalla Corte di appello) nullità delle relative clausole del contratto aziendale nella parte in cui è previsto un preavviso del turno di servizio anche inferiore a 48 ore. In tal caso, ad avviso della Corte di appello, il preavviso del turno non sarebbe “ragionevole”, dovendo assumersi a parametro della ragionevolezza la regola posta dal D.Lgs. n. 81 del 2015, per il lavoro part-time.

5.3. Rileva piuttosto la L. n. 148 del 2011, art. 8, comma 2-bis, di conversione del D.L. n. 138 del 2011, richiamato dalla Corte territoriale, secondo cui “2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonchè i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”. La deroga alle disposizioni di legge ad opera dei contratti collettivi di cui all’art. 8 cit. trovano il limite del “rispetto della Costituzione” e dei “vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro”.

6. Tutto ciò premesso, venendo al parametro assunto dalla Corte territoriale a fondamento del decisum, va osservato che il D.Lgs. n. 81 del 2015, dispone, dell’art. 6, comma 4, che “Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata” e, dell’art. 6, comma 5, che “Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonchè a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi”.

6.1. Invero, l’analogia posta tra la prestazione di lavoro a tempo parziale e quello a tempo pieno non è stata ritenuta accreditabile in alcune pronunce di questa Corte (v. Cass. n. 4502 del 1993 e 23552 del 2004). Secondo tale orientamento, qui condiviso e ribadito, in tema di orario di lavoro, i limiti allo ius variandi dell’imprenditore nei contratti di lavoro part time – nei quali la programmabilità del tempo libero (eventualmente in funzione dello svolgimento di un’ulteriore attività lavorativa) assume carattere essenziale e giustifica l’immodificabilità dell’orario da parte datoriale – non sono estensibili al contratto di lavoro a tempo pieno, nel quale un’eguale tutela del tempo libero del lavoratore si tradurrebbe nella negazione del diritto dell’imprenditore di organizzare l’attività lavorativa, diritto che può subire limiti solo in dipendenza di accordi che lo vincolino o lo condizionino a particolare procedure (Cass. 16 aprile 1993 n. 4507).

6.2. Sotto questo profilo, è fondata la critica formulata dalla società ricorrente alla decisione impugnata, laddove contesta l’analogia posta dalla Corte territoriale a fondamento della estensione ai lavoratori a tempo pieno della regola dettata dal legislatore per i lavoratori part-time.

7. Il D.Lgs. n. 66 del 2003, non ha introdotto elementi di novità in tema di potere datoriale di determinare o di variare unilateralmente la collocazione e coordinamento temporale della prestazione lavorativa, che tuttavia non può essere totalmente discrezionale, dovendo pur sempre conformarsi al principio di buona fede e correttezza, oltre che al rispetto dei canoni costituzionali, sebbene non sussista in linea generale un diritto soggettivo del dipendente alla stabilità dell’orario di lavoro.

8. In dottrina si è osservato che il lavoratore a tempo pieno, a differenza di quello a tempo parziale, percepisce un trattamento retributivo che per definizione dovrebbe porlo in condizione di soddisfare le proprie esigenze personali e familiari senza dovere ricercare altre occasioni di guadagno o dover usufruire di spazi temporali liberi dal lavoro per svolgere quelle attività di cura o di lavoro domestico che la ridotta retribuzione non gli consentono di acquisire pagando i relativi servizi. Ciò non toglie tuttavia che la possibilità del datore di mutare la dislocazione dell’orario lavorativo del rapporto lavorativo incontra innanzitutto il limite rappresentato da contratti collettivi che lo vincolino a determinate procedure.

9. La sentenza di questa Corte n. 12962 del 2008 richiamata dalla Corte di appello e dai controricorrenti, nel cassare la sentenza impugnata, ha esaminato una fattispecie in cui mancava una norma che specificasse il tempo necessario per una adeguata conoscenza preventiva e ha ritenuto non adeguata una comunicazione dell’inizio del turno lavorativo avvenuta soltanto il giorno precedente. Nel caso in esame, una regola è stata introdotta dal contratto collettivo aziendale del 1 dicembre 2014.

10. Diversamente da quanto implicitamente ritenuto dalla Corte di appello di Torino, deve escludersi la nullità della clausola del contratto collettivo aziendale approvato a maggioranza dei lavoratori, ai sensi D.L. n. 138 del 2011, art. 8, comma 3, convertito, con modificazioni, in L. n. 148 del 2011, che ha articolato il preavviso mediante un coordinamento delle esigenze aziendali con quelle dei dipendenti, riconoscendo un preavviso di 48 ore per quattro giorni alla settimana. Tale previsione non contrasta con alcuna norma inderogabile, nè con parametri costituzionali, in quanto articola le comunicazioni dei turni in modo da consentire comunque al lavoratore una programmazione e un’organizzazione periodica del tempo libero nell’arco della settimana.

11. Per quanto attiene al periodo anteriore all’accordo aziendale, la sentenza impugnata si fonda sulla considerazione che la disciplina unilaterale del datore di lavoro comprimeva eccessivamente la possibilità di organizzazione, pianificazione e programmazione dei tempi di vita del lavoratore. Sostanzialmente ha ritenuto che se è evidentemente consentito al datore di lavoro, in relazione a sue specifiche esigenze, organizzare l’attività in turni di servizio, ciò nonostante, pur in assenza di disposizioni specifiche di legge o di contratto, questi devono essere portati a conoscenza dei lavoratori con un ragionevole anticipo così da consentire loro una programmazione del tempo di vita.

11.1. Tuttavia, il parametro assunto dalla Corte di appello a riferimento per ritenere la violazione di un preavviso ragionevole, ossia il parametro normativo previsto per il rapporto di lavoro part-time, non è utilizzabile, per tutte le ragioni sopra illustrate. Ne consegue che anche su tale capo la sentenza va cassata, in quanto la ritenuta violazione si fonda su un criterio inidoneo a sostenerla.

12. Tutto quanto finora detto porta all’accoglimento del secondo motivo restando assorbito il terzo che verte sul risarcimento del danno, il quale è condizionato alla nuova valutazione di merito demandata al giudice di rinvio.

13. Il quarto motivo è in parte inammissibile, in quanto incentrato nella riproposizione degli assunti della memoria difensiva di parte convenuta e della motivazione della sentenza di primo grado, a loro volta entrambi vertenti principalmente sul difetto di prova dei presupposti di fatto relativi all’indennità rivendicata piuttosto che sulla interpretazione delle norme di riferimento.

13.1. Quanto alla contestazione in fatto relativa alle indicazioni dei luoghi di comando diversi dalla residenza di servizio, trattasi di questione che attiene alla disamina delle prove documentali, ossia a valutazione delle risultanze istruttorie, di competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.

13.2. Il motivo è infondato quanto all’interpretazione dell’art. 20b del CCNL autoferrotranvieri di cui alla sentenza impugnata, tenuto conto del concetto di “residenza”, che è “la località assegnata dall’azienda ad ogni singolo lavoratore”, e dei presupposti per l’erogazione dell’indennità di trasferta, che spetta “al personale viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale: sono considerati occasionali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla residenza del lavoratore”.

14. In conclusione, va accolto il secondo motivo, con assorbimento del terzo, mentre vanno rigettati il primo e il quarto.

14.1. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per quanto attiene alla regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il terzo; rigetta il primo e il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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