Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31956 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. III, 11/12/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 11/12/2018), n.31956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2712-2017 proposto da:

COMPAGNIE FRANCAISE ASSURANCE COMMERCE EXTERIEUR SA, in persona del

suo preposto e legale rappresentante Dott. D.M.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso

lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta difende

unitamente all’avvocato CARLO SCOFONE giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore,

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTAGNE ROCCIOSE, 69,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MANGANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIERA PUJATTI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2893/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/09/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. Con sentenza del 5 dicembre 2013 il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione proposta da Coface SA avverso ordinanza ingiunzione nei suoi confronti emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 dalla Regione Lombardia per il pagamento di Euro 2.659.423 in conseguenza di una polizza fideiussoria dall’ingiunta rilasciata alla regione per garantire l’adempimento di opere di bonifica di un’area industriale dismessa che doveva compiere Intercompany Investment S.p.A.

Avendo Coface SA proposto appello, cui resisteva la regione, la Corte d’appello di Milano lo rigettava con sentenza del 7 luglio 2016.

2. Ha presentato ricorso Coface SA sulla base di tre motivi.

2.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dei principi generali attinenti alle garanzie autonome (art. 1322 c.c., comma 2), violazione delle norme di interpretazione del contratto (art. 1362 c.c.) e violazione e/o falsa applicazione dei principi generali riguardanti l’eccezione di dolo e l’esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.).

L’intero sviluppo motivazionale adottato dal giudice d’appello deriverebbe dall’assunto che nel contratto autonomo di garanzia non rileva la titolarità dell’obbligazione principale, per cui è inconferente la modifica soggettiva: inconferenza, questa, che avrebbe condotto la corte territoriale a superare l’art. 3, lett. c), del contratto di garanzia per cui la regione “può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all’art. 2 verificatesi nel periodo di efficacia della garanzia”. Seguendo quindi tale linea interpretativa, verrebbe a incidere non solo l’inadempimento della società indicata nel titolo (polizza), ma anche quello di altri soggetti che eventualmente le subentrino, come nel caso in esame sarebbe avvenuto, a Intercompany Investment S.p.A. subentrando appunto Anchorage Real Estate Investment S.p.A. Si sarebbe dunque verificata una novazione soggettiva; la polizza tuttavia, ad avviso della ricorrente, sarebbe stata prestata specificamente nell’interesse di Intercompany, e non di Anchorage, come risulterebbe dalla premessa del contratto di polizza e dall’art. 1 del contratto stesso. La corte territoriale avrebbe ritenuto “ininfluente” la successione nell’obbligazione di un altro soggetto, in tal modo però violando – come già indicato in rubrica – i principi e le norme regolanti le garanzie finanziarie (anche autonome rispetto al rapporto di base), il principio di letteralità del titolo e l’art. 1362 c.c., nonchè i principi generali sull’eccezione di dolo e sull’esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.).

Dall’insegnamento di S.U. 3947/2010 emergerebbe che la causa concreta del contratto di garanzia è il trasferimento del rischio economico derivante da inadempimento, colpevole o no: determinante per tale diritto cartolare sarebbe la lettera del titolo, da cui dipenderebbero l’esistenza e l’esigibilità del diritto. E nel caso in esame la lettera indicherebbe che il diritto insorge per l’inadempimento di Intercompany.

L’art. 2 del contratto rapporta la garanzia a quanto dovuto nei confronti della regione dalla “Ditta autorizzata” alla realizzazione degli impianti e alla bonifica, ma logicamente le parti si sarebbero riferite a Intercompany, come si evincerebbe dall’art. 1 ed alle premesse del contratto. Coerente sarebbe l’art. 3, lett. c), per cui la regione può avvalersi di garanzia per le inadempienze ex art. 2 nel periodo di efficacia della garanzia. Il giudice d’appello, ad avviso della ricorrente, “ha sovrapposto la propria opinione alla volontà dei contraenti quale emergente in modo inequivoco dalla lettera del contratto”.

Si richiama giurisprudenza di questa Suprema Corte (sentenze 18702/2015 e 3326/2002) nel senso che il garante autonomo non può opporre al creditore le eccezioni riguardanti il contratto da cui sorge l’obbligazione principale, ma può opporre le eccezioni riguardanti il contratto di garanzia, deducendone che la ricorrente può sollevare eccezione in base al suddetto art. 3, lett. c) – e infatti la regione avrebbe diffidato all’adempimento Anchorage – per cui escludendo ciò il giudice d’appello avrebbe errato.

2.2 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1235 e 1275 c.c.

La corte territoriale avrebbe ritenuto infondata/irrilevante l’eccezione di novazione soggettiva del rapporto principale perchè qui si tratta di garanzia autonoma, ritenendo erroneamente che l’eccezione fosse stata sollevata dall’attuale ricorrente per accessorietà della garanzia rispetto al rapporto garantito. In realtà tale eccezione sarebbe stata sollevata prescindendo dalla qualificazione del contratto di garanzia, perchè anche il contratto autonomo di garanzia, secondo la ricorrente, mantiene una pur minore accessorietà con il rapporto principale, non sopravvivendo alla sua estinzione. S.U. 3947/2010 insegnano infatti che “l’accessorietà dell’obbligazione autonoma di garanzia…non viene del tutto a mancare”; di ciò la corte territoriale non avrebbe tenuto conto. Invece, visto l’insegnamento nomofilattico, la novazione soggettiva può generare l’estinzione ai sensi dell’art. 1275 c.c., richiamato dall’art. 1235 c.c.; e l’art. 1275 non distingue tra garanzia autonoma e garanzia accessoria, onde l’estinzione non si verifica unicamente nell’ipotesi in cui il garante consenta di mantenere la garanzia, il che, pacificamente, non è accaduto nel caso in esame.

Si argomenta poi riguardo a tre decreti emessi dalla regione: il decreto n. 585/2007 (da cui si evince il subentro di Anchorage nella titolarità del deposito cauzionale), il decreto n. 242/2008 (che diffida Anchorage perchè subentri nella titolarità della garanzia finanziaria prestata da Intercompany) e il decreto n. 1042/2008 (dove si dà atto che Anchorage non è subentrata nella titolarità della garanzia finanziaria). “La mancata emissione di un nuovo contratto di garanzia” intestato ad Anchorage non fonderebbe l’asserto della corte territoriale del mantenimento del contratto precedente. Si contrasta qui un passo della motivazione della sentenza impugnata, a pagina 6, laddove il giudice d’appello invoca il decreto n. 585/2003 estraendone la frase “dare atto che la Società Anchorage Real Estate Investment spa dovrà subentrare nella titolarità del deposito cauzionale prestato a favore della Regione dalla Società Intercompany Investment spa” e così interpretandola: “Tale indicazione non può che significare che si invitano le parti a regolamentare la titolarità del deposito cauzionale, che peraltro rimane sempre lo stesso già prestato, con la conseguenza che: – la polizza fideiussoria prestata da Coface continua ad espletare i suoi effetti;- nessuna liberazione vi è stata rispetto a tale polizza da parte del beneficiario Regione Lombardia”.

2.3 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo, nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del R.D. n. 639 del 1910, art. 2 e art. 2697 c.c.

Nella motivazione relativa alla prova del danno il giudice d’appello avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo e avrebbe violato l’art. 2697 c.c.: l’emessa ingiunzione, secondo la ricorrente, è utilizzabile solo se la sussistenza, la quantità e la esigibilità del credito derivano da elementi e criteri oggettivi e predeterminati in ordine ai quali la pubblica amministrazione ha un mero potere di accertamento – si richiama ancora giurisprudenza di legittimità, tra cui S.U. 11992/2009 – come riconosce anche la corte territoriale, invocando proprio (a pagina 5 della motivazione) l’appena citato arresto delle Sezioni Unite. Nell’ingiunzione per crediti di diritto privato la pubblica amministrazione è in veste attorea, per cui, ai sensi dell’art. 2697 c.c., deve provare i fatti costitutivi, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (p. es. Cass. 14051/2006): deve pertanto dimostrare che il credito di cui ingiunge il pagamento è certo, liquido ed esigibile. Nel ricorso in opposizione all’ingiunzione l’attuale ricorrente avrebbe eccepito il difetto di prova del pregiudizio concretamente subito dalla regione, e avrebbe ciò riproposto quale quarto motivo d’appello. La corte territoriale avrebbe avallato la condotta della regione, che secondo la ricorrente “si è autoliquidata il danno riferendosi all’inadempimento integrale delle operazioni di bonifica”; e così la corte avrebbe esonerato la pubblica amministrazione “dal fornire ulteriori e più specifici elementi di prova”. L’ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 è invece utilizzabile solo per le somme di ammontare predeterminato, e tale non può essere un danno da inadempimento.

Regione Lombardia si è difesa con controricorso. La ricorrente ha depositato anche memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 I primi due motivi meritano vaglio congiunto e, per ben comprenderli, è opportuno esaminare analiticamente il percorso motivazionale seguito dalla corte territoriale.

Il giudice d’appello dà atto, nella descrizione dello svolgimento del processo (pagine 3-4 della sentenza), che nella opposizione in primo grado Coface aveva “eccepito l’estinzione della garanzia fideiussoria, in quanto la società in favore della quale era stata emessa, Intercompany Investment spa, aveva rinunciato ad effettuare le attività di bonifica, e la Regione aveva autorizzato il subentro nelle spese di altro soggetto”, Anchorage, le cui obbligazioni l’opponente non avrebbe mai garantito; e dà pure atto che la regione in primo grado si era difesa contestando la pretesa estinzione della garanzia, a suo dire “non essendovi stata mai una declaratoria di liberazione” da parte della regione. La corte territoriale poi rimarca che il fondamento del rigetto della opposizione effettuato dal primo giudice è stato il ritenere “che la garanzia fideiussoria non si fosse estinta, in quanto trattasi di contratto autonomo di garanzia a prima richiesta, e dunque in relazione al quale non sono proponibili circostanze fattuali idonee a costituire eccezioni di merito proprio del rapporto principale”.

La corte territoriale illustra quindi l’appello, il cui nucleo non era variato rispetto alla prospettazione dell’opponente nel primo grado: il tribunale avrebbe errato “per non aver riconosciuto che, a fronte della rinuncia all’adempimento delle obbligazioni da parte del contraente della polizza, Intercompany, e al subentro di altro soggetto, Anchorage, autorizzato dalla Regione, la garanzia fideiussoria si sarebbe estinta” per un “vincolo di accessorietà comunque esistente anche all’interno di un’obbligazione autonoma di garanzia” in caso di “novazione oggettiva e soggettiva dell’obbligazione garantita”. E così poi la corte territoriale riassume la difesa dispiegata in secondo grado dalla regione: “La Regione Lombardia, nella propria costituzione, ha contestato i motivi di appello, sostenendo la regolarità della procedura adottata, e ribadendo che mai la Regione abbia rinunziato alla garanzia prestata da Intercompany, ed in ogni caso che la natura di contratto autonomo di garanzia rende il garante del tutto indifferente rispetto alle vicende dell’obbligazione sottostante, attesa la natura cauzionale dello stesso”. E’ evidente – non si può non notare sin d’ora – che questa prospettazione tace ormai sulla autorizzazione del subentro, imperniandosi invece sull’assoluta irrilevanza delle “vicende dell’obbligazione” garantita.

3.2 Su quest’ultima linea si colloca infine anche il giudice d’appello, il quale argomenta, nella parte strettamente motivazionale della sentenza, che si è dinanzi ad un contratto autonomo di garanzia, di carattere cauzionale, la cui accessorietà è esclusa. Tuttavia, prende le mosse dall’ammissione che sia davvero avvenuta la successione nell’obbligazione garantita di Anchorage a Intercompany. Affrontando, infatti, il nucleo sopra richiamato delle doglianze di Coface (corrispondente al contenuto del secondo e terzo motivo d’appello), così osserva la corte territoriale: “Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto diretti ad affermare che, essendo pacifico che sia intervenuta una successione nell’obbligazione garantita dall’originario contraente ad altro soggetto, autorizzata ed accettata dalla Regione, ciò basterebbe ad escludere la permanenza della efficacia della polizza fideiussoria prestata in favore di altro e diverso soggetto, in ragione della sussistenza di un carattere di accessorietà della fideiussione rispetto al rapporto garantito originario” (motivazione, pagina 5). Dunque, la corte reputa pacifico che sia intervenuta la successione, e ciò viene confermato dal fatto che i due motivi d’appello non sono disattesi nel loro presupposto fattuale (l’intervenuta successione, si ripete), bensì nella conseguenza giuridica che viene tratta dall’appellante.

L’argomentazione dell’appellante – osserva infatti la corte territoriale – “non può essere condivisa, in quanto, come già affermato dal giudice di prime cure, la polizza stipulata da Coface si configura come un contratto autonomo di garanzia a prima richiesta” e di “carattere cauzionale”, vista l’esclusione della opponibilità alla regione di ogni eccezione stabilita nell’articolo 5, lettera a), delle condizioni di polizza; perciò “il mutamento soggettivo (e pretesamente anche oggettivo) dell’obbligazione garantita non ha rilevanza” per tale natura cauzionale della garanzia, che è efficace finchè non intervenga una “nuova polizza fideiussoria” (motivazione, pagine 5-6). E, avendo il terzo motivo del gravame fatto espresso riferimento a violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1230 c.c. ss. “in tema di novazione soggettiva ed oggettiva”, la corte territoriale aggiunge poi – dopo aver significativamente ribadito l’essersi “verificata una novazione soggettiva ed oggettiva nel rapporto” (pur se non si comprende in che cosa sarebbe consistita quella oggettiva) – che la novazione soggettiva ed oggettiva non fa venir meno “qualsivoglia collegamento con la prestazione garantita”, poichè dal decreto con cui la regione “ha autorizzato il subentro” si evince che Anchorage, acquirente delle quote sociali di Intercompany, subentra nelle medesime obbligazioni di quest’ultima. Ed infine, esclude “la perdita di efficacia della fideiussione originaria” il fatto che nel decreto n. 585/2007 la regione dà atto che Anchorage “dovrà subentrare nella titolarità del deposito cauzionale” prestato a favore della regione da Intercompany; ne consegue che “la polizza fideiussoria prestata da Coface continua ad espletare i suoi effetti” e che “nessuna liberazione vi è stata rispetto a tale polizza da parte del beneficiario Regione Lombardia” (motivazione, pagina 6).

3.3 Pur non essendo del tutto limpida la motivazione del giudice d’appello, rapportando quest’ultima al contenuto fondamentale del gravame non si può non intendere che esclude che sia stata concessa dalla regione, nella sua qualità di creditore, la liberazione dell’originario debitore, così da rendere inapplicabile la normativa invocata dall’appellante Coface, ora ricorrente. Tuttavia, ciò discende da una interpretazione errata e contraddittoria della normativa stessa.

L’art. 1235 c.c., Novazione soggettiva, determina il contenuto della fattispecie della novazione soggettiva come sostituzione liberante dell’originario debitore: essa infatti si verifica “quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato”. La norma altresì richiama il capo 6 dello stesso titolo 1 del libro 4 c.c. come contenente le norme da osservare per regolare l’istituto appena descritto nei suoi ulteriori effetti. Dal capo suddetto – e quindi dalla disciplina direttamente dettata per delegazione, estromissione ed accollo – viene perciò attinto anche l’art. 1275 c.c., Estinzione delle garanzie, il quale stabilisce appunto l’estinzione delle garanzie annesse al credito quando il creditore libera il debitore originario, con l’unica deroga della volontà del garante manifestata nel senso del loro mantenimento. E la novazione soggettiva, come si è appena visto, per legge è una fattispecie in cui il creditore libera il debitore originario (v. già Cass. sez. 3, 23 ottobre 1965 n. 2224: “A norma dell’art. 1275 c.c., nel caso in cui il creditore libera il debitore originario (ipotesi di novazione soggettiva), le garanzie annesse al credito, compresa la fideiussione, non si estinguono, se colui che le ha prestate consente espressamente a mantenerle.”; l’arresto, si noti, non limita l’effetto estintivo alla fideiussione, ma lo riconosce ad ogni garanzia).

Per completezza, pur non essendo la questione rilevante in questa sede – anche per quanto infra si verrà ad aggiungere -, si specifica che la novazione soggettiva si nutre normativamente del capo 6 del titolo 1 del libro 4 c.c., onde ragionevolmente può anche escludersi che costituisca una fattispecie autonoma, quantomeno in ordine al lato passivo (in tal senso v. Cass. sez. 2, 14 dicembre 1974 – per cui “il vigente codice civile non prevede, come figura autonoma, la novazione soggettiva, la quale (art. 1235 c.c.), dal lato passivo, si puo verificare o meno a seconda delle modalità e delle pattuizioni con cui avviene un mutamento soggettivo nel rapporto obbligatorio, giusta gli artt. 1268 c.c. e ss.” – e Cass. sez. 3, 25 gennaio 1978 n. 337 – per cui “a norma dell’art. 1235 c.c., per la novazione soggettiva si osservano le Disposizioni disciplinanti i tre istituti della delegazione, dell’estromissione e dell’accollo, istituti che, contemplando le varie ipotesi di sostituzione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio o di aggiunta ad esso di un nuovo debitore, prevedono la liberazione del debitore originario solo in caso di dichiarazione espressa del creditore” -; e cfr. Cass. sez. 2, 1 aprile 1960 n. 730, secondo cui “l’art. 1235 c.c., relativo alla novazione soggettiva, non contiene una disciplina dell’istituto, ma si limita a richiamare le norme dettate negli artt. 1268-1276 con riguardo alla delegazione, all’estromissione e all’accollo, cioè alle varie figure che consentono il raggiungimento del risultato pratico di liberare il debitore originario mediante l’assunzione di obbligazioni da parte di un nuovo soggetto, ovvero di aggiungere al primo un nuovo debitore; pertanto, in caso di novazione soggettiva la liberazione del debitore originario non è automatica e non può avvenire senza un’espressa dichiarazione del creditore”).

Non è corretto, comunque, affermare che sussiste una novazione soggettiva dal lato passivo nel senso, come si è appena precisato, di liberazione da parte del creditore dell’originario debitore – e che al tempo stesso questa non produce effetto nel senso di estinguere la garanzia. Questo invece assume la corte territoriale, laddove sostiene che la effettuata novazione non rileva perchè “nessuna liberazione vi è stata rispetto a tale polizza da parte del beneficiario Regione Lombardia”. Peraltro, la corte non arresta a questo stadio il suo percorso logico-giuridico, bensì lo sviluppa ulteriormente proprio in riferimento alla polizza di garanzia e in tal modo, in ultima analisi, giunge a fondare la sua decisione sfavorevole all’attuale ricorrente su una diversa base, ovvero direttamente sulla natura del contratto di garanzia.

3.4 Reputa infatti la corte che “la polizza stipulata da Coface si configura come un contratto autonomo di garanzia a prima richiesta, attesa la specifica esclusione, prevista dall’art. 5, lett. a) delle condizioni di polizza, ad opporre eccezione alcuna alla Regione”: e quindi, come si evince da S.U. 3947/2010, la causa concreta del contratto autonomo è identificabile nel trasferimento da un soggetto ad un altro soggetto del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, derivante da inadempimento colpevole o meno, laddove soltanto la fideiussione gode dell’elemento dell’accessorietà, per cui, mentre il fideiussore assume un ruolo di “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo è appunto del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione (motivazione, pagina 5). E allora il fatto che l’inadempimento per cui è stata escussa Coface non sia attribuibile alla originaria contraente Intercompany non avrebbe alcun rilievo, “proprio in ragione della causa concreta del contratto, che è quella di effettuare il trasferimento da un soggetto all’altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione, dove la prestazione è l’oggetto della garanzia, anche a prescindere da possibili successioni nelle obbligazioni quanto al soggetto obbligato” (motivazione, pagine 6-7).

A ben guardare, intessendo un simile ragionamento la corte territoriale erroneamente espande l’intrinseca conformazione del contratto autonomo di garanzia. Se, infatti, è ormai ben certo, alla luce di una consolidata giurisprudenza, che tale contratto inibisce al garante di avvalersi delle eccezioni che potrebbe invece sollevare se fosse fideiussore assumendo la stessa posizione “vicaria” del debitore nel rapporto con il creditore ai sensi dell’articolo 1945 c.c. (che esclude solo l’eccezione derivante dalla incapacità, in quanto ontologicamente avvinta a un determinato soggetto), rimanendo in relazione al rapporto principale soltanto il minimo ed estremo spazio della exceptio dolo generalis per l’ipotesi di condotta abusiva del creditore beneficiario (ex multis: Cass. sez. 1, 21 giugno 2018 n. 16345; Cass. sez. 1, 31 luglio 2015 n. 16213; Cass. sez. 5, 12 settembre 2012 n. 15216; Cass. sez. 2, 20 marzo 2009 n. 6896; Cass. sez. 3, 28 febbraio 2007 n. 4661), la inibizione dell’utilizzo delle eccezioni fondate sul rapporto principale, non può includere – logicamente prima ancora che giuridicamente – pure la inibizione dell’utilizzo di eccezioni direttamente discendenti dal rapporto di garanzia, ovvero non può significare che il contratto di garanzia non possa determinare alcun limite all’obbligo del garante, in sostanza rendendo sterile l’autonomia negoziale delle parti, che non potrebbero allora introdurre alcuna concreta conformazione di tale obbligo.

Pur essendo sorto come contratto atipico, e quindi valido proprio in raffronto all’art. 1322 c.c. (v., p. es., Cass. sez. 1, 18 novembre 1992 n. 12341; Cass. sez. 3, 25 febbraio 1994 n. 1933; Cass. sez. 3, 20 agosto 1998 n. 8248; e cfr. altresì S.U. 1 ottobre 1987 n. 7341 e S.U. 12 gennaio 2007 n. 412), ragionando in tal modo il c.d. performance bond non sarebbe plasmabile da un regolamento negoziale, il suo contenuto dovendosi ritenere “prefabbricato”, con una rigidità paradossalmente superiore a quella di un contratto normativamente tipico, e circoscritto quindi all’obbligo di garanzia con l’unico limite, ontologicamente estremo e in realtà radicato nel contratto principale, di una escussione dolosa da parte del beneficiario. Impostazione, ictu oculi, adottata dalla corte territoriale e che però non trova alcun riscontro normativo: al contrario, il contratto autonomo di garanzia, proprio perchè atipico, è soggetto alle regole generali dettate dal codice civile in ordine all’esercizio dell’autonomia negoziale; e non a caso la giurisprudenza che ne ha confermato la validità come contratto atipico lo ha individuato come fattispecie di garanzia svincolata dalla accessorietà propria invece della fideiussione in quanto escludente le eccezioni riguardanti la validità, l’efficacia e in generale le vicende del rapporto principale, non evidenziando invece alcun limite di eccezione in relazione alle vicende del contratto autonomo stesso (così, p. es., Cass. sez.3, 3 febbraio 1999 n. 920 e Cass. sez. 3, 2 aprile 2002 n. 4637).

3.5 E dunque, il contratto autonomo di garanzia può stabilire che la garanzia viene prestata esclusivamente in rapporto all’adempimento dovuto da un determinato soggetto, e non in rapporto all’adempimento in sè; pertanto, se tale soggetto garantito viene liberato per novazione soggettiva o per altra sopravvenuta vicenda giuridica, da ciò risulta desumibile una eccezione di estinzione della garanzia.

La suggestiva – pur se ormai alquanto risalente – identificazione della causa, più economica che giuridica peraltro, nel trasferimento del rischio economico derivante dall’inadempimento (colpevole o meno) di un contratto – presupposto da un soggetto a un altro non significa che il trasferimento non sia in alcun modo determinabile, e quindi limitabile, tramite il regolamento negoziale. Se, allora, il regolamento negoziale del contratto di garanzia – autonomo rispetto al rapporto creditore – soggetto garantito, ma non certo, per così dire, autonomo da se stesso delinea limiti alla prestazione garanziaria, come in ogni altro negozio questi limiti possono concretizzarsi in eccezioni.

Erra, in conclusione, la corte territoriale nell’astenersi dal vagliare, come in sostanza ha fatto, l’eccezione fondata sul contratto di garanzia sollevata da Coface; eccezione il cui contenuto è ovviamente rilevante, in quanto nel regolamento negoziale della garanzia autonoma ben può includersi pure una deroga al combinato disposto degli artt. 1235 e 1275 c.c. nel senso di mantenere permanente l’obbligo di garanzia anche nel caso in cui vi sia subentro di un altro soggetto all’originario obbligato principale. E il vaglio delle clausole invocate dall’attuale ricorrente (oltre alla premessa, gli artt. 1, 2 e art. 3, lett. c) del contratto) in ordine alla disciplina negoziale degli effetti del subentro a Intercompany da parte di Anchorage presenta chiaramente una natura fattuale, che la corte territoriale dovrà quindi accertare nel suo specifico contenuto quale giudice di rinvio.

Pertanto, il primo e il secondo motivo del ricorso risultano fondati, e conducono all’accoglimento del ricorso, assorbendo il terzo motivo, essendo pregiudiziali al contenuto di quest’ultimo. La sentenza deve dunque essere cassata in relazione, con rinvio – per effettuare l’accertamento appena evidenziato alla luce, naturalmente, del principio di diritto per cui il garante può sollevare al creditore eccezioni fondate sul contratto autonomo di garanzia – alla corte d’Appello di Milano in diversa composizione. Spese rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso quanto al primo e al secondo motivo, assorbito il terzo, cassa in relazione con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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