Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31955 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. III, 11/12/2018, (ud. 14/09/2018, dep. 11/12/2018), n.31955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6829/2016 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

TORRENOVA N165 C/OST AURELI, presso lo studio dell’avvocato

MARIANGELA PETRILLI, rappresentata difesa dagli avvocati GIANCARLO

D’ARTISTA, MARGHERITA FARAGLIA giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORRENOVA

165, presso lo studio dell’avvocato MARIANGELA PETRILLI,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARGHERITA FARAGLIA, GIANCARLO

D’ARTISTA giusta procura speciale in calce al ricorso principale;

– controricorrente –

e contro

C.R.;

– intimato –

nonchè da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO CARUSO, PIETRO

SAVASTANO giusta procura speciale a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1085/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

Udito i P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generalo Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

incidentale; assorbito il ricorso principale in subordine

accoglimento;

udito l’Avvocato FRANCESCO DI CESARE per delega;

udito l’Avvocato PAOLO CARUSO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel procedimento di separazione giudiziale tra i coniugi C.R. ed B.E., il presidente del Tribunale provvedeva ex art. 708 c.p.c., assegnando alla seconda, per quanto qui rileva, la casa coniugale con i relativi arredi. La B. notificava un primo atto di precetto, per il rilascio dell’autorimessa ritenuta pertinenziale, opposto dal C., e il tribunale rigettava l’opposizione con pronuncia poi cassata da questa Corte che rinviava gli atti al giudice “a quo” perchè accertasse se il titolo esecutivo si dovesse ritenere esteso al “box” in parola. La B. notificava in seguito altri due omologhi atti di precetto, entrambi analogamente opposti, sicchè il tribunale riuniva i giudizi, incluso quello in riassunzione a seguito della statuizione cassatoria. All’esito, il giudice di prime cure dichiarava cessata la materia del contendere rilevando che il titolo esecutivo giudiziale, posto a base dei tre atti di precetto, era venuto meno per intervenuta sentenza sostitutiva dell’ordinanza presidenziale, che aveva escluso la discussa pertinenzialità.

La corte di appello, pronunciando sul gravame principale della B. e su quello incidentale del C., accoglieva il primo e rigettava il secondo, affermando il vincolo pertinenziale oggetto di controversia.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione B.E., formulando un motivo e depositando memoria.

Ha proposto ricorso incidentale C.R. affidandosi a tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, poichè la corte territoriale avrebbe omesso di liquidare le spese di secondo grado.

2. Con il primo motivo di ricorso incidentale si prospetta la violazione degli artt. 474,480 e 189 disp. att., artt. 282,394,99e 112 c.p.c., poichè la corte territoriale avrebbe errato nell’omettere di rilevare che il titolo esecutivo era venuto meno, sicchè non avrebbe potuto pronunciare, nell’opposizione a precetto, neppure in sede di giudizio di rinvio, quanto al discusso vincolo di pertinenza alla casa coniugale assegnata. Infatti, la corte di appello investita del gravame avverso la sentenza di primo grado emessa a definizione del giudizio di separazione, aveva dichiarato la nullità della stessa in quanto adottata da un giudice monocratico invece che collegiale, e, pronunciando nel merito, aveva al contempo assegnato la casa coniugale alla B., specificando che doveva escludersi il vincolo pertinenziale. Ne sarebbe derivato che l’ordinanza presidenziale posta a base dei precetti sarebbe stata superata, sia in primo che in secondo grado, con esiti sul punto chiarificatori in senso opposto a quello fatto oggetto dell’azione esecutiva minacciata.

Con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, relativamente alla caducazione del titolo esecutivo fatta oggetto della precedente censura.

Con il terzo motivo si prospetta la violazione del giudicato esterno, posto che la corte territoriale aveva avuto cognizione del sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado pronunciata a definizione del giudizio di separazione.

3. Il ricorso incidentale dev’essere esaminato prioritariamente per ragioni logiche.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri e del ricorso principale.

Deve darsi seguito alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in sede di opposizione all’esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere alle vie forzate perchè chi le minaccia o le inizia non è assistito da titolo esecutivo, l’accertamento dell’idoneità del titolo stesso a legittimare l’azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico nella decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione (Cass., 06/09/2017, n. 20868; Cass., 03/02/2015, n. 1925; Cass., 13/03/2012, n. 3977).

Pertanto, dev’essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto del prioritario rilievo dell’avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione.

Se è vero, infatti, che l’esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell’esercizio dell’azione esecutiva, deve convenirsi che la sua esistenza, indipendentemente dalla posizione delle parti, dev’essere sempre verificata d’ufficio dal giudice (cfr., già, Cass. 7/02/2000, n. 1337). In particolare – mentre il giudice dell’esecuzione ha il potere e dovere di verificare, con un accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo, non solo la presenza del titolo esecutivo nel momento in cui l’azione esecutiva è sperimentata, ma anche la sua permanente validità ed efficacia in tutto il corso del procedimento coattivo – in sede di opposizione all’esecuzione l’accertamento dell’idoneità del titolo a legittimare l’azione esecutiva si pone, esattamente in questa stessa logica, come preliminare (cfr. anche Cass. 28 luglio 2011, n. 16610).

Il giudice dell’opposizione è tenuto, quindi, a compiere anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sull’esistenza del titolo esecutivo azionato, potendo rilevarne sia l’inesistenza originaria sia la sua sopravvenuta caducazione, dal momento che, entrambe, determinano l’illegittimità “ab origine” dell’esecuzione forzata (cfr., altresì, Cass. 19/05/2011, n. 11021 e Cass. 29/11/2004, n. 22430).

4. Nulla può mutare, allora, il fatto che, nel caso qui in scrutinio, si versasse, per uno dei processi riuniti, in sede di giudizio di rinvio.

La costante rilevabilità d’ufficio della caducazione del titolo resta, come detto, un “prius” logico e pertanto assorbente.

Nella fattispecie in esame il vincolo posto dalla pronuncia cassatoria era quello di accertare la portata del titolo esecutivo – in cui si traduceva la verifica della pertinenzialità del box – nel presupposto che il titolo esistesse come tale.

Ed è pacifico tra le parti che quel titolo è venuto meno perchè l’ordinanza presidenziale che lo integrava è stata superata – con esplicite precisazioni escludenti la maggior portata esecutiva discussa in sede di opposizione a precetto – dalle successive sentenze di primo grado e poi di secondo grado con la quale ultima, sebbene sia stata dichiarata la nullità della pronuncia di prime cure perchè adottata in via monocratica e non collegiale, si è poi statuito come detto nel merito.

In questo contesto, risulta erronea la precisazione contenuta nella sentenza qui gravata (pag. 7, riportata nel ricorso incidentale alle pagg. 2425), secondo cui l’arresto di seconde cure appena citato non avrebbe deciso con efficacia di giudicato sulla natura pertinenziale del box “essendo in piedi il giudizio di opposizione a precetto”, in tal senso dovendo intendersi il riferimento presente, in quella decisione, al fatto che la richiesta della B., di ricomprendere nel titolo il box, non potesse “allo stato” accogliersi.

La corte di appello del giudizio di separazione, infatti, ha specificato che non vi era la prova della pertinenzialità in discussione, prova che – sottolinea quella pronuncia – era onere della parte stessa offrire (cfr. pag. 7, cit., della sentenza qui impugnata). L’inciso inerente a una decisione assunta “allo stato” risulta cioè privo di portata dispositiva, posto che il giudice del titolo ha chiarito, correttamente o meno, il perimetro dello stesso quale doveva intendersi, e lo ha fatto in modo divenuto definitivo stante il successivo passaggio in giudicato di tale decisione.

Il giudizio di opposizione a precetto sulla portata del titolo rimane logicamente subordinato a quello di merito in cui si forma e può essere specificato il titolo stesso, in forza degli stessi motivi per cui il difetto di quest’ultimo è logicamente preliminare in sede di opposizione all’esecuzione.

In questa latitudine ricostruttiva, neppure può rilevare il fatto che la pertinenzialità possa costituire oggetto di autonomo giudizio, posto, appunto, che il perimetro cognitivo del giudice dell’opposizione esecutiva è in ogni caso definito da quello del titolo quale inteso nella relativa cognizione.

In altri termini, il giudice della separazione, fondatamente o meno, ha definito davanti a sè, in quei limiti, la portata dell’assegnazione della casa coniugale, nell’ambito del vaglio afferente alla consistenza dei provvedimenti da adottare in quella sede, conseguentemente definendo, ai fini qui in discussione, il titolo esecutivo, sicchè il giudice dell’opposizione all’esecuzione, come quello di quest’ultima, non potevano che ritenere insussistente il titolo medesimo in ogni superiore o comunque diverso margine.

5. Secondo la giurisprudenza prima citata, d’altra parte, dichiarata cessata la materia del contendere, rilevabile anche officiosamente in ogni stato e grado del giudizio, il giudice dell’opposizione non potrebbe, in violazione del principio di soccombenza, condannare l’opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell’avvenuta caducazione con conseguente illegittimità “ex tunc” dell’esecuzione in parola (cfr. Cass., n. 20868 del 2017, cit., e le altre, pure menzionate, che sono conformi).

Questo Collegio condivide invece i differenti rilievi di altra, anch’essa recente giurisprudenza, secondo cui, nel caso, le spese devono essere liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale (Cass., 09/03/2017, n. 6016).

Infatti:

a) l’onere delle spese è sorretto dal principio di causalità rispetto alla domanda svolta e non a fatti esterni, sebbene connessi, che ne inibiscano la compiuta delibazione;

b) il rilievo d’ufficio della caducazione sopravvenuta del titolo, in questa chiave ricostruttiva, è un’eventualità propria del giudizio in parola, ma esterna ai motivi, che nelle opposizioni esecutive sono vincolanti;

c) ne consegue, rispetto ai motivi cristallizzati con l’opposizione, la cessazione della correlativa materia del contendere;

d) non vi è ragione per discostarsi dal principio generale della soccombenza virtuale, afferente alla regolazione delle spese nell’ipotesi di cessazione della materia del contendere, che costituisce declinazione di quello di causalità quale sopra richiamato;

e) diversamente, la redistribuzione dei costi della lite sarebbe innervata irrazionalmente dalla casualità, determinata, cioè, dalla tempistica della caducazione del titolo, e s’incentiverebbe un possibile utilizzo strumentale dell’opposizione.

D’altra parte, all’esecutato (opponente) spetterà sempre la tutela distintamente prevista dall’art. 96 c.p.c., comma 2, per l’ipotesi, appunto, di messa in esecuzione, senza la normale prudenza, di un titolo di cui risulti accertata l’inesistenza, sicchè l’esposta ricostruzione non lascia residuare neppure alcuna complessiva criticità.

6. Ciò posto, le spese dell’intero giudizio vanno compensate stante il contrastante esito delle plurime fasi di merito.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, assorbiti gli altri e il ricorso principale, cassa la decisione gravata in relazione al motivo accolto e, pronunciando nel merito, dichiara cessata la materia del contendere compensando le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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