Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31954 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 06/12/2019), n.31954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14015/2014 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI SALLICANO;

– ricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE

MATANO e CARLA D’ALOISIO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 411/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 18/04/2013, R.G.N. 1762/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 18.4.2013, la Corte d’appello di Catania ha confermato la pronuncia di primo grado che, per quanto qui rileva, aveva rigettato la domanda di F.G. volta alla declaratoria d’illegittimità del provvedimento con cui l’INPS aveva disconosciuto le prestazioni di lavoro agricolo da lei svolte in vari anni e le aveva imputato l’indebita percezione dell’indennità di disoccupazione agricola.

La Corte, in particolare, ha ritenuto irrilevanti le dedotte violazioni della L. n. 241 del 1990, sia per ciò che concerneva la comunicazione all’assicurata dell’avvio del procedimento che per quanto riguardava la motivazione del provvedimento dell’INPS, e ha ritenuto che gravasse sull’assicurata la prova della sussistenza dei presupposti necessari per l’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli, concludendo per il rigetto delle domande per non essere stata detta prova raggiunta in giudizio.

Avverso tale pronuncia ha ricorso per cassazione F.G., deducendo quattro motivi di censura. L’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli e ha discusso oralmente la causa in pubblica udienza, concludendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7,8,9,10 e 22, per avere la Corte di merito ritenuto che il principio secondo cui le disposizioni della legge cit. non rilevano nell’ambito dei procedimenti amministrativi ad iniziativa dell’assicurato dovesse altresì estendersi anche ai procedimenti avviati a seguito di attività ispettiva dell’ente previdenziale.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, cit., art. 3, per avere la Corte territoriale confermato la decisione di prime cure nonostante che il provvedimento di cancellazione dalle liste dei lavoratori agricoli facesse riferimento ad una nota ispettiva di cui ella non era stata messa a conoscenza, pur avendo fatto apposita richiesta di accesso agli atti.

Con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l’onere della prova della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi citati gravasse sul lavoratore anche nell’ipotesi di cancellazione dagli elenchi. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 421 c.p.c., per avere a suo dire la Corte territoriale valutato superficialmente le deposizioni dei testi escussi e non avere disposto istruttoria d’ufficio pur in presenza di un quadro probatorio perplesso.

Ciò posto, i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, e sono infondati.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all’accertamento, alla liquidazione e all’adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell’assicurato deriva che l’inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l’indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l’assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all’istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell’istituto medesimo (così, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del 2014).

Questi principi vanno qui ribaditi anche nell’ipotesi in cui, come nella specie, il procedimento amministrativo sia stato avviato a seguito di un’attività ispettiva dell’ente previdenziale, che abbia accertato l’insussistenza di uno o più requisiti per il valido costituirsi del rapporto previdenziale. Fermo restando, anche in questo caso, l’obbligo dell’ente previdenziale di agire nel rispetto della legge del procedimento, va infatti rilevato che i termini della questione non mutano a seconda del fatto che, invece che del procedimento amministrativo volto all’attribuzione di una data prestazione, si discuta del procedimento amministrativo di secondo grado con cui l’ente previdenziale, che è preposto anche alla verifica dei requisiti per la corretta instaurazione del rapporto previdenziale, eserciti, una volta accertata la loro insussistenza, la potestà, a seconda dei casi, di annullamento del rapporto o di revoca della prestazione, giacchè questa potestà, ancorchè espressione di quella potestà generale di cui ogni amministrazione è dotata per ordinare la propria attività alla volontà di legge, si colora pur sempre in funzione del contenuto del procedimento (e del provvedimento) che assume a proprio oggetto, di talchè, ove la disciplina di quest’ultimo sia costruita in modo tale che del rapporto e della situazione soggettiva del privato conosca interamente l’autorità giudiziaria ordinaria, rileverà pur sempre la sussistenza o insussistenza del diritto, per come accertata in giudizio, senza che a tale specifico fine abbiano importanza eventuali disfunzioni del procedimento o carenze di motivazione del provvedimento che l’abbia concluso.

Del pari infondato è il terzo motivo: è infatti consolidato il principio di diritto secondo cui la funzione di agevolazione probatoria dell’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore che agisca in giudizio ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere (così, da ult. Cass. n. 12001 del 2018, sulla scorta di Cass. nn. 13877 del 2012 e 2739 del 2016).

Il quarto motivo è invece inammissibile: parte ricorrente pretende infatti di sottoporre a questa Corte doglianze concernenti, per un verso, la valutazione di attendibilità e conducenza delle prove orali raccolte compiuta dalla Corte di merito e, per altro verso, il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio in presenza di un quadro probatorio che, a suo dire, avrebbe dovuto sollecitarli, e trattasi nell’un caso di doglianza affatto estranea all’orbita del sindacato di legittimità sulla motivazione, per come ricostruito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014), e nell’altro di doglianza affatto priva di specificità, nulla dicendosi e compiutamente documentandosi in ricorso circa il momento in cui l’esercizio dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. (rectius, art. 437) sarebbe stato sollecitato ai giudici di merito (così da ult. Cass. n. 25374 del 2017).

Il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla disponendosi sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 att. c.p.c..

Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA