Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31952 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. III, 11/12/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 11/12/2018), n.31952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24392-2016 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUERRA LEARCO 45,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA GIAMBELLUCA, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIORGIO BALLABIO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1172/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/07/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1172/2016 in parziale accoglimento dell’appello proposto da S.A. nei confronti di M.A.F. – ha parzialmente riformato la sentenza n. 1396/15 del Tribunale di Milano e, per l’effetto, ha condannato il M.A.F. alla corresponsione in favore dello S. della somma di Euro 11.975,00.

Lo S. aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano il M. per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito a seguito dell’aggressione sofferta in data 27/11/2010.

Prima dell’instaurazione del procedimento civile, aveva chiesto ed ottenuto sequestro conservativo, poi sostituito, su sua istanza, con il deposito cauzionale di Euro 50 mila.

Successivamente e dopo il deposito della ctu, il M. aveva formulato una offerta conciliativa di Euro 30 mila (oltre 2.500 per spese), che non era stata accettata dallo S..

Il giudice di primo grado, espletata l’istruttoria, aveva condannato il M. alla corresponsione in favore dello S. della complessiva somma di Euro 7000, oltre che al favore delle spese processuali.

Lo S. aveva proposto appello, contestando l’ammontare del quantum liquidato e la regolamentazione delle spese processuali.

In parziale accoglimento dell’appello, essendo indubbia la responsabilità del M. in ordine al fatto aggressivo dedotto in giudizio (avendo peraltro il M. patteggiato la pena di anni 4 di reclusione per tentato omicidio volontario), la Corte di appello ha riconosciuto allo S. la maggior somma di Euro 11.975,00.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso S.A..

Non svolge attività difensiva il M..

Diritto

RITENUTO

CHE:

1.Il ricorso è affidato a sei motivi.

Precisamente il ricorrente S.A.:

-con il primo motivo di ricorso, denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione, degli artt. 1126,2056,2059,2727 e 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. nonchè omesso esame di un fatto decisivo e controverso, relativamente agli sfregi permanenti riportati, nonchè alle voci di danno riconosciutegli. Lamenta che la Corte territoriale abbia rigettato la sua domanda di personalizzazione del danno, senza considerare le gravissime sofferenze inferte, l’efferatezza del gesto e la crudeltà dimostrata dall’aggressore, il danno estetico subito, i correlati disagi familiari ed i correlati paterni e preoccupazioni). Invoca l’applicazione dei principi affermati dalle c.d. sentenze di San Martino e fa presente che nella specie il danno non patrimoniale, del quale aveva chiesto il risarcimento, non soltanto consegue ad un illecito penale ex art. 185 c.p. ma rappresenta anche violazione di un diritto inviolabile della persona (quale per l’appunto è il diritto all’inviolabilità dell’integrità fisica e della salute dell’individuo).

-con il secondo motivo di ricorso, denuncia, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione, dell’art. 2043 c.c., art. 115 c.p.c. e art. 368 c.p.; nonchè omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla ricostruzione dei rapporti pregressi tra le parti ed agli elementi che derivano dai giudicati penali; nonchè violazione dell’art. 2043 c.c., in relazione agli artt. 2059 e 1226 c.c., in punto di omesso riconoscimento dei danni. Lamenta che la Corte non abbia ritenuto sussistente la calunnia del M. ai suoi danni per effetto della denuncia sporta il 20/12/2010 (nonostante che il conseguente procedimento penale a suo carico era stato archiviato e che in sede penale la denuncia del M. era stata definita una iniziativa strumentale) ed ha violato l’art. 115 c.p.c. nella parte in cui ha escluso il carattere calunnioso della denuncia alla luce di circostanze ampiamente contestate. Sotto altro profilo censura che la Corte non ha tenuto conto del danno non patrimoniale che lui ha subito per effetto della menzionata denuncia calunniosa ed infamante.

-con il terzo motivo di ricorso, denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Lamenta che la sentenza impugnata è inficiata dal vizio di extra ed ultra petitum nella parte in cui ha riformato il governo delle spese di lite condannandolo al pagamento di parte delle spese di primo grado e del giudizio cautelare per sequestro conservativo, senza che sul punto vi sia stato appello incidentale. Deduce che in ogni caso, essendo risultato vittorioso, le spese relative al ricorso per sequestro conservativo e al successivo reclamo avrebbero dovute essere liquidate a suo favore;

-con il quarto motivo di ricorso, denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 91 c.p.c., nella parte in cui la Corte di merito, operando un giudizio ex post, ha considerato ingiustificato il suo rifiuto alla proposta transattiva ex adverso effettuata. Lamenta che la Corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato nella parte in cui ha considerato ingiustificato il suo rifiuto alla proposta transattiva, senza tener conto che il giudizio di merito era stato preceduto da due provvedimenti cautelari il contenuto dei quali faceva ritenere concreta la possibilità del riconoscimento del danno non patrimoniale in misura maggiore di quella concretamente liquidata e senza tener conto delle discordanti conclusioni alle quali erano giunti i medici legali nel giudizio di merito in punto di determinazione del danno biologico. Secondo il ricorrente, l’assenza di un giustificato motivo ai fini dell’applicazione dell’art. 91 c.p.c. deve essere basata su un giudizio ex ante;

-con il quinto motivo di ricorso, denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 91 c.p.c.. Lamenta che la Corte abbia violato il principio della soccombenza nella parte in cui, pur riformando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alle spese di lite in favore dell’appellata, anche in relazione al giudizio di appello;

-con il sesto motivo di ricorso, denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127 in relazione alla liquidazione delle spese di lite; nonchè omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in punto di spese vive e di spese relative ai procedimenti cautelari. Sottolinea il ricorrente che i giudizi cautelari ante causam erano stati due: il giudizio a seguito di ricorso dallo stesso presentato ex art. 671 c.p.c. (ad esito del quale è stato disposto il sequestro conservativo di Euro 40 mila, poi aumentati a 50 mila); il giudizio a seguito di reclamo ex adverso proposto (ad esito del quale era stato sostanzialmente confermato il provvedimento cautelare di prima fase, anche se il sequestro era stato sostituito con il deposito cauzionale). Aggiunge che, per ciascuno dei suddetti procedimenti cautelari, aveva presentato nota spese dettagliata (che riporta in ricorso). Lamenta che la Corte territoriale abbia liquidato per entrambe le fasi cautelari la somma di Euro 2.190, oltre al 15% per spese generali, cioè una somma significativamente inferiore a quella indicata e senza precisare in forza di quale norma detta minor somma era stata liquidata. Rileva che la Corte avrebbe dovuto operare una duplice liquidazione (una per il ricorso ex art. 671 e l’altra per il successivo reclamo) e che ciascuna liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata applicando le tariffe, di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 essendosi conclusa l’attività professionale prima dell’entrata in vigore del decreto 1/12 (e cioè prima del 23 agosto 2012). Sotto altro profilo lamenta che la Corte non abbia liquidato nulla in ordine alle spese vive sostenute.

2. Infondati sono i primi due motivi, che qui si trattano congiuntamente, essendo entrambi relativi al quantum debeatur conseguente alla subita illecita aggressione.

La Corte – dopo aver premesso che era in contestazione soltanto l’entità del risarcimento spettante allo S. – ha richiamato i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite Civili con sentenza n. 26972/2008 in tema di danno non patrimoniale e, facendo buon governo di detti principi, ha ritenuto “duplicazione risarcitoria” la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, derivanti da reato, del risarcimento per il danno biologico e per il danno morale (che costituisce componente del primo), nonchè la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello c.d. esistenziale. Sempre in conformità a consolidata giurisprudenza di legittimità (peraltro puntualmente richiamata), ha ribadito l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione; e, in coerenza con le affermate premesse, dopo aver dato atto che la ctu medico legale per la quantificazione del danno alla persona non era stata contestata nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito, ha per l’appunto quantificato il danno alla persona sulla base dei parametri indicati dal ctu e dai valori delle Tabelle di Milano.

In punto di personalizzazione del danno, la Corte ha ritenuto non provata la relativa richiesta, non essendo stato dimostrato che sul piano dinamico relazionale “i residuati (modestissimi) postumi permanenti” avessero comportato una modificazione peggiorativa delle abitudini di vita dello S. ulteriore rispetto a quello risultante dall’accertamento peritale d’ufficio e non essendo state tempestivamente allegate “circostanze specifiche ed eccezionali”, che rendessero il danno dallo stesso subito più grave (sotto il profilo relazionale, sessuale, estetico ed esistenziale) rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persona della stessa età.

Quanto poi ai danni conseguenti alla denuncia sporta il 20/12/2010 dal M. per stalking, minacce e maltrattamenti, la Corte, dopo aver rilevato che la denuncia era stata archiviata in data 28/5/2012 e che era stato dedotto dal denunciato il solo danno morale, ha ritenuto la stessa non calunniosa, “in considerazione delle forti tensioni conseguenti alle reciproche pretese esistenti tra le parti”, prima e, a maggior ragione, dopo l’aggressione per cui era processo.

Il ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione di legge e per omesso esame; ma dimentica che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, quanto al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, la denuncia di violazione di legge, correttamente rubricata, deve sempre porre un problema interpretativo, in quanto consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta, prevista da una norma di legge; e, quanto poi al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non incorre nel vizio di omesso esame circa un fatto decisivo e controverso il giudice di merito che, nel pronunciare la sentenza impugnata, abbia fatto debitamente uso dei propri poteri di selezione delle fonti di prova e di formazione del proprio libero convincimento.

Orbene, entrambi i motivi in esame sono infondati in quanto: non pongono alcun problema interpretativo inerente l’applicazione delle norme (che, in tesi difensiva, sarebbero state violate dal giudice di appello); e non denunciano l’omesso esame di alcun fatto (inteso nella sua accezione storico fenomenica, come insegnato dalle Sezioni Unite con sentenza 8054/2014), ma sono nella sostanza diretti ad ottenere un nuovo esame del merito della vicenda, nuovo esame che, come è noto, è precluso a questa Corte.

3. Fondato è invece il terzo motivo, concernente la regolamentazione delle spese processuali.

Al riguardo, la Corte di appello – dopo aver dato atto che la somma in concreto liquidata (pari ad Euro 11.975 in moneta attuale) era sì superiore a quella liquidata in primo grado (pari ad Euro 7000), ma era ampiamente inferiore a quella (pari ad Euro 20 mila), che aveva formato oggetto di proposta conciliativa da parte del M. in sede di prima udienza – ha ritenuto che tutta l’attività successiva alla prima udienza si era svolta “a causa dell’ingiustificato rifiuto della più che congrua proposta transattiva”; ed ha liquidato in favore di parte attrice le spese relative alla fase di studio ed alla fase introduttiva del giudizio di primo grado, nonchè le spese per la fase cautelare preprocessuale; mentre ha liquidato in favore di parte convenuta tutte le spese successive (relative: al giudizio di primo grado; alla fase di cautela nel corso del giudizio e al giudizio di appello).

La censura del ricorrente coglie nel segno, in quanto la sentenza impugnata ha riformato la regolamentazione delle spese di lite, effettuata dal giudice di primo grado, condannando lo S. al pagamento di parte delle spese di primo grado e del giudizio cautelare per sequestro conservativo, senza che sul punto vi sia stato appello incidentale.

4. Dall’accoglimento del terzo motivo consegue che – assorbiti i motivi quarto, quinto e sesto, sempre in tema di regolamentazione delle spese processuali – la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, affinchè la stessa, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese processuali tra le parti per questo giudizio di legittimità, proceda a nuovo esame alla luce di quanto sopra affermato.

PQM

La Corte:

– rigetta il primo ed il secondo motivo;

– accoglie il terzo motivo e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo esame alla luce di quanto affermato nella motivazione che precede;

– dichiara assorbiti il quarto, il quinto ed il sesto motivo;

– demanda alla Corte territoriale la regolamentazione delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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