Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31950 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. III, 11/12/2018, (ud. 06/07/2018, dep. 11/12/2018), n.31950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27815-2016 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE, 21, presso lo studio dell’avvocato LORENZO SCIUBBA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAMILLO FEDERICO giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARBIA

70 C/0 FAM. LOCCI-SARLI, presso lo studio dell’avvocato ENZO

GIUSEPPE MARIA SARLI, che lo rappresenta e difende giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.A., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

nonchè da:

F.A., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI MATTEO

PUGLIESE, RAPPRESENTATI E DIFESI DALL’AVVOCATO GIUSEPPE NICOLA

SOLIMANDO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO

FEDELI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARBIA

70 C/0 FAM. LOCCI-SARLI, presso lo studio dell’avvocato ENZO

GIUSEPPE MARIA SARLI, che lo rappresenta e difende giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 150/2016 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 27/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE Fulvio, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del ricorso R., rigetto del ricorso incidentale F.-

M.;

udito l’Avvocato LORENZO SCIUBBA per delega non scritta;

udito l’Avvocato GIUSEPPE NICOLA SOLIMANDO;

udito l’Avvocato CLAUDIO LUCISANO per delega;

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 27-4-2016 la Corte d’Appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado del tribunale di Matera, decidendo in ordine ad un sinistro stradale avvenuto in data (OMISSIS) tra l’autovettura Volskwagen Polo condotta da M.L., deceduta in seguito allo stesso, ed il mezzo agricolo non assicurato condotto da G.S., ha ritenuto sussistente un concorso di colpa in pari misura del G. e della M. e, per l’effetto, ha condannato la Generali SpA, procuratrice di INA Assitalia, impresa designata per il Fondo di garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento del danno subito dal padre, dai figli e dai fratelli della vittima; ha, invece, rigettato l’appello proposto da R.S., marito della vittima, confermando quindi la statuizione del Tribunale di respingimento della sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “iure proprio” subito in conseguenza del decesso del coniuge.

In particolare la Corte, per quanto ancora rileva, ha evidenziato, in ordine alla pari responsabilità, che il G. ebbe a circolare su strada pubblica, in condizioni di scarsa visibilità, con rimorchio non munito di dispositivi di illuminazione, mentre la M. ebbe a percorrere, pur se a velocità inferiore a quella massima consentita, la strada rettilinea, senza prestare adeguata attenzione alla presenza di un ostacolo ancora visibile per le sue significative dimensioni e senza indossare le cinture di sicurezza.

La Corte, inoltre, in ordine al rigetto della domanda risarcitoria del coniuge, ha evidenziato che la presunzione di sussistenza (tra coniugi non separati) di un progetto di vita in comune e di un vincolo affettivo era stata, nella specie, superata da elementi di segno contrario, atteso che il R. aveva avuto una relazione extraconiugale, dalla quale era nato un figlio tre mesi prima della morte della M.; l’attore, quindi, su cui incombeva la relativa prova, non aveva dimostrato, in presenza di una circostanza che -secondo comune esperienza – costituisce sintomo del deterioramento e della cessazione di un rapporto coniugale, la perdurante sussistenza tra i coniugi (benchè non legalmente separati) di un vincolo affettivo.

Avverso detta sentenza R.S. propone ricorso per Cassazione, sulla base di un motivo, illustrato anche da successiva memoria.

A., P. e F.C. (figli della vittima), F.D. e M.M.R. (fratelli della vittima), tutti in proprio e quali eredi di L. e M.P. (padre della vittima, deceduto il (OMISSIS)), nonchè M.S., M.P. (nato l'(OMISSIS)) e M.B.G. (quali eredi di M.P. e M.V. (altro fratello della vittima, deceduto il (OMISSIS)) propongono successivo ricorso incidentale, affidato a due motivi.

Generali Italia SpA (già INA Assitalia SpA) resiste con controricorso, illustrato anch’esso da successiva memoria.

G.S. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato da A., P. e F.C. (figli della vittima), F.D. e M.M.R. (fratelli della vittima), tutti in proprio e quali eredi di L. e M.P. (padre della vittima, deceduto il (OMISSIS)), nonchè M.S., M.P. (nato l'(OMISSIS)) e M.B.G. (quali eredi di M.P. e M.V. (altro fratello della vittima, deceduto il (OMISSIS)) va esaminato per primo per ragioni di ordine logico.

Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2056 c.c. e art. 116 c.p.c., si dolgono che la Corte territoriale abbia omesso di considerare il fatto decisivo costituito dall’ora del tramonto del sole alla data del (OMISSIS) (ore 20.07, come accertato dal CTU); fatto decisivo in quanto l’incidente, avvenuto intorno alle 20.45, si sarebbe verificato in assenza di qualsiasi residua visibilità, e quindi in condizioni tali da rendere impossibile alla M. la percezione del rimorchio che la precedeva, privo dei dispositivi di illuminazione.

Il motivo è inammissibile.

Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il detto fatto (e cioè l’orario del tramonto del sole e la condizione di visibilità) è stato espressamente preso in considerazione dalla Corte territoriale, che, nel corretto esercizio del suo potere di valutazione delle prove, ha considerato che nel capoluogo di Regione in data (OMISSIS) il sole tramonta alle ore 8.24 (con altri 20-25 minuti prima del buio totale) ed ha ritenuto maggiormente attendibile l’indicazione di orario e la percezione delle condizioni di visibilità riferite dai testi E. e P., i quali, sopraggiunti subito dopo l’incidente, ebbero a riferire che erano le 20.45 e che vi era ancora visibilità.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, artt. 2056 e 2727 c.c. e art. 116 c.p.c., si dolgono che la Corte, con un inammissibile ragionamento presuntivo, abbia accertato il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte della M. ed abbia ritenuto che siffatto mancato uso abbia contribuito al verificarsi dell’evento morte; da fatti noti, pacifici e non contestati dalle parti (lesioni al torace riportate dalla M. e danni alla parte bassa dello sterzo dell’autovettura da quest’ultima condotta) la Corte era arrivato al fatto ignoto (mancato uso della cintura di sicurezza) ed aveva poi ritenuto, con una inammissibile correlazione in senso induttivo tra due presunzioni semplici, che detto mancato uso della cintura avesse contribuito al verificarsi dell’evento morte (altro fatto ignoto).

Il motivo è inammissibile.

Come ripetutamente affermato da questa S.C. spetta, infatti, al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità.

Nè può ritenersi che la Corte territoriale sia incorsa nel divieto di doppia presunzione (correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice), essendosi invece solo limitata a far discendere dai due su menzionati fatti noti (lesioni al torace e danni alla parte bassa dello sterzo) il fatto ignoto del mancato uso delle cinture, valutando poi consequenzialmente tale mancato uso delle cinture in nesso causale con l’evento morte.

Con l’unico motivo di ricorso il R., denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2059,2729,2697 e 143 c.c. e art. 116 c.p.c., si duole che la Corte territoriale, sulla sola base di una relazione extraconiugale e della conseguente nascita di un figlio naturale, abbia ritenuto insussistente il legame affettivo tra i coniugi al momento dell’incidente, ed abbia quindi rigettato, per mancanza di prova, la richiesta di risarcimento per il subito pregiudizio morale da perdita del rapporto parentale; siffatti elementi (relazione extraconiugale e nascita di un figlio naturale) non sono elementi univoci rispetto all’insussistenza delle sofferenze morali subite in conseguenza della morte del coniuge; la relazione sentimentale extraconiugale non può costituire grave e preciso elemento utile a ritenere cancellato totalmente il legame affettivo esistente con il coniuge deceduto e negare qualsiasi forma di ristoro del pregiudizio morale; inopinatamente la Corte ha equiparato il deterioramento alla cessazione del rapporto affettivo.

Il motivo è infondato.

Correttamente la Corte territoriale ha rilevato che, in termini generali, il fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto appartenente al ristretto nucleo familiare (genitore, coniuge, fratello) dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che solitamente si accompagna alla morte dì una persona cara e nella perdita del rapporto, parentale e conseguente lesione del diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare.

Si tratta, pertanto, di un danno presunto, dovendosi ordinariamente ritenere sussistente tra detti stretti congiunti un intenso vincolo affettivo ed un progetto di vita in comune; nella normalità dei casi, pertanto, in virtù di detta presunzione, il soggetto danneggiato non ha l’onere di provare di avere effettivamente subito il dedotto danno non patrimoniale.

Siffatta presunzione semplice può tuttavia, come tale, essere superata da elementi di segno contrario, quali la separazione legale o (come nel caso di specie) l’esistenza di una relazione extraconiugale con conseguente nascita di un figlio tre mesi prima della morte del coniuge (relazione extraconiugale che costituisce evidente inadempimento all’obbligo di fedeltà tra coniugi di cui all’art. 143 c.c.).

Detti elementi non comportano, di per sè, l’insussistenza del danno non patrimoniale in capo al coniuge superstite, ma impongono a quest’ultimo, in base agli ordinari criteri di ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.(essendo stata, come detto, superata la presunzione), di provare di avere effettivamente subito, per la persistenza del vincolo affettivo, il domandato danno non patrimoniale.

Nella specie la Corte territoriale, con valutazione in fatto (come tale non sindacabile in sede di legittimità), ha ritenuto che il R. non avesse fornito detta prova e, correttamente, ha rigettato la domanda risarcitoria.

In conclusione, pertanto, vanno rigettati entrambi i ricorsi (quello principale e quello successivo incidentale).

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè i ricorsi sono stati presentati successivamente al 30-1-2013 e sono stati rigettati, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principali e di quelli incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; condanna il ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di Generali Italia SpA e di G.S., che si liquidano per ciascuno in Euro 3.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e di quelli incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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