Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3195 del 12/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3195 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 26712-2011 proposto da:
ALAGNA EMILIO LGNMLE33E26E041R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 6, presso lo studio
dell’avvocato ACQUARELLI PIERLUIGI, rappresentato e difeso
dall’avvocato SOFIA FRANCESCO, giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA (già Ministero delle Finanze);

intimato

avverso la sentenza n. 303/2010 della CORTE D’APPELLO di
REGGIO CALABRIA del 3.6.2010, depositata il 23/0 0/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Data pubblicazione: 12/02/2014

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Ric. 2011 n. 26712 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-2-

I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art.377 c.p.c. ha
depositato la seguente relazione ex art .380-bis c.p.c.:
“1. – Con sentenza n. 303 del 23.9.2010, la Corte d’appello di Reggio

Tribunale di Palmi, la domanda proposta da Emilio Alagna nei confronti del
Ministero delle Finanze (ora dell’Economia e delle Finanze), per
l’accertamento aella proprietà di un terreno posto in Gioia Tauro. A tale
decisione la Corte territoriale perveniva in virtù di quanto emerso dalla
relazione del c.t.u. nominato nel giudizio d’appello, relazione dalla quale era
risultato che la particella catastale n. 225 (già 17/b) identifìcativa del terreno
oggetto della domanda, non era (come invece ritenuto dal giudice di prime
cure) parte di una medesima e più ampia area, individuata dalla particella n.
20, appartenuta ai danti causa dell’attore e, ancor prima, affrancata nel 1962
dall’allora enfiteuta, Alfredo Militano, ma derivava da un frazionamento
catastale di un fondo diverso, rappresentato dal mappale 17. E poiché il
Militano aveva trasferito alla società Gaslini il bene affrancato, cioè il mapp.
20, nulla collegava il terreno in questione con le vicende traslative anzi dette,
poste a base della domanda. Quindi, qualificata l’azione come rivendica,
rilevava che l’attore non aveva in definitiva fornito la prova del proprio
assunto.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Emilio Alagna, che formula
un unico motivo d’impugnazione.
2.1. – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (già Ministero delle
Finanze) è rimasto intimato.
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Calabria rigettava, in riforma della pronuncia di primo grado emessa dal

3. – Preliminarmente deve rilevarsi la nullità della notificazione del
ricorso, in quanto effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria, e non presso l ‘Avvocatura generale, con sede a Roma.
S’impone, di riflesso, l’applicazione dell’art. 291 c.p.c. (giurisprudenza

4. – Ciò a parte e nel merito, si rileva che con l’unico mezzo
d’annullamento proposto parte ricorrente deduce il vizio di omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, n. 5
c.p.c. Sostiene, al riguardo, che la Corte territoriale, una volta assodato che
la provenienza (i?! bene dai danti causa dell’attore, e cioè la Gaslini s.p.a. e,
poi, l’Albergo turistico di Gioia s.r.1., era diversa da quella ritenuta dal
Tribunale di Palmi, e che la particella n. 225 non derivava dalla particella
20, ma da quella n. 17, avrebbe dovuto spiegare, per motivare la reiezione
della domanda, per quale ragione l’atto notaio Porchi del 30.10.1968, col
quale la Gaslini s.p.a. aveva ceduto all’Albergo turistico di Gioia s.r.1., tra le
altre, le particelle 17 e 225, non era idoneo a fondare la pretesa dell’attore.
5. – Il motivo è infondato.
5.1. – E’ noto e fermo indirizzo di questa Corte che il vizio di omessa od
insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi
dell’art. 360 n.5 c.p.c.., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di
merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettt..a deficienza
del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio
convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che
le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente
contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire
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pacifica di questa Corte: cfr. per tutte e da ultimo, Cass. n. 9411/11).

l’individuazione della ratio decidendi, e cioè l’identificazione del
procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Questi
vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e
delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte,

valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra
le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla
prova (così e per tutte, Cass. n. 6064/08).
5.1.1. – Nello specifico, la Corte reggina, nel confutare la tesi che il mapp.
225 derivasse da quello n. 20, a sua ,,ulta acquistato dalla Gaslini s.p.a., ha
escluso in radice che tramite una tale origine catastale potesse giustificarsi,
per effetto della predetta catena di trasferimenti, la proprietà vantata da
Emilio Alagna. E ciò escluso, ha altrettanto correttamente rilevato che
l’attore non aveva fornito altra prova a sostegno della sua domanda (prova
che, trattandosi di azione di rivendica avrebbe dovuto risalire fino ad un
acquisto a titolo originario).
Tale motivazione è in sé sufficiente e scevra da vizi di logica giuridica, e
idonea a restituire, intatto e insoddisfatto, l’onere probatorio gravante
sull ‘attore.
6. – Per le c[:-:siderazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con
ordinanza, nei sensi di cui sopra, eventualmente previa rinnovazione della
notifica del ricorso ai sensi dell’art. 291 c.p.c.”.

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spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento,

II. – La Corte condivide la relazione, rispetto alla quale la parte,
debitamente avvisata, non ha depositato memoria, e il Procuratore generale
nulla ha osservato. Non occorre, pertanto, disporre la rinnovazione della
notifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato, non potendo

III. – Pertanto, il ricorso va respinto.
IV. – Nulla per le spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 23.10.2013.

configurarsi per .-lctta parte un esito maggiormente favorevole.

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