Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3195 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19410-2018 proposto da:

C.D.M. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 59, presso lo

studio dell’avvocato NICOLETTA VIARANI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, COMUNE DI ROCCA PRIORA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7708/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;

Con sentenza n. 7708/7/2017, depositata il 19.12.2017, la CTR del Lazio ha respinto l’appello di C.D.M. n. s.r.l. su controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa da Equitalia sud s.p.a sul presupposto che la cartella fosse stata regolarmente notificata.

La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a tre motivi.

Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di Rocca Priora non hanno spiegato difese.

Con il primo motivo al ricorrente deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4 per non avere la CTR in alcun modo motivato sul rigetto di due motivi di appello.

La censura è fondata

La stessa CTR richiamando, nell’esposizione in fatto, i motivi di appello ha riferito che oltre al motivo relativo alla notifica della cartella la contribuente aveva proposto altri due motivi di gravame. La motivazione sul punto si limita ad affermare “Per il resto non emergono particolari dubbi circa la corretta notifica dell’avviso di accertamento e sulla legittimità della cartella di pagamento, sicchè anche gli altri due motivi di appello risultano infondati”.

Tale motivazione è solo apparente in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 8053/2014: Cass. 22232/16). Nemmeno può ritenersi che la sentenza sia motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado non essendo stato nemmeno tentato una censura delle argomentazioni svolte dal primo giudice e men che meno un esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass. 27112/2018).

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con assorbimento degli altri motivi con cui si deduce il difetto di motivazione anche in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 sugli altri motivi di gravame con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 11 febbraio 2020

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