Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3195 del 11/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3195 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 20534-2009 proposto da:
FALLIMENTO ECO COSTRUZIONI SRL, in persona del
Curatore fallimentare pro tempore, domiciliato in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato
PREZIOSI CLAUDIO con studio in AVELLINO-VIA MATTEOTTI
2012

22 (avviso postale), giusta delega a margine;
– ricorrente –

1848
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

Nonché da:

Data pubblicazione: 11/02/2013

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;
– controricorrente incidentale-

FALLIMENTO ECO COSTRUZIONI SAL;
– intimato –

avverso la sentenza n. 181/2008 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
23/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/10/2012 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il resistente l’Avvocato VARONE STEFANO, che
ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARLO DESTRO, che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulla base delle risultanze di pvc della Guardia di Finanza di Avellino, la locale Agenzia delle Entrate
emetteva, per l’anno di imposta 1998, avviso di accertamento a carico della Curatela Fallimentare
della ECO Costruzioni srl, formulando rilievi fiscali relativi ad IRPEG ed IRAP (omessa
contabilizzazione di ricavi derivanti da prestazioni di servizi, appalti e cessione d’immobili; costi per
oneri finanziari ed interessi passivi; costi indeducibili) nonchè ad IVA (omessa fatturazione di

regolarizzazione di acquisti con fattura irregolare e senza fattura; ritardata fatturazione; irregolare
emissione di nota di credito; emissione di fattura con imposta inferiore al dovuto).
Avverso detto avviso la Curatela proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Avellino e lamentava,
pregiudizialmente, che l’Ufficio si era limitato a riportarsi per relationem al pvc della Guardia di
Finanza, senza effettuare alcuna altra indagine utile a supportare il contenuto del predetto
verbale; nel merito, forniva giustificazioni sui rilievi contestati.
L’adita CTP, in accoglimento del ricorso, dichiarava nullo l’atto impugnato.
Con sentenza 9-23/6/2008 la CTR di Napoli, sez. distaccata di Salerno, in parziale accoglimento
dell’appello dell’Agenzia, confermava l’annullamento solo per i rilevi di cui ai punti 3, 10 e 11
dell’avviso impugnato; dichiarava, invece, la legittimità di detto avviso relativamente ai punti 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 (in ordine al punto 7 solo parzialmente, con esclusione degli importi relativi alla
vendita riferita alla sig.ra Longano ed alla sig.ra Mazzone).
In particolare la CTR, con riferimento ai rilievi nn. 4 e 5 ai fini IRPEG ed IRAP (costi per oneri
finanziari ed interessi passivi non inerenti e costi indeducibill) ed ai rilievi 8,9 e 12 ai fini IVA
(ritardata fatturazione, irregolare emissione nota di variazione, omessa autofatturazione per
acquisti di beni e servizi senza emissione di fattura) accoglieva l’eccezione di ultrapetizione
dell’appellante Agenzia, rilevando che la ricorrente non aveva avanzato, in ordine a tali rilievi,
alcuna contestazione; con riferimento ai rilievi n. 10 e 11 (applicazione di aliquota IVA ridotta non
spettante sulla fatturazione di immobili o sull’omessa autofatturazione), affermava che i detti
rilievi andavano annullati, avendo la ricorrente precisato che gli immobili in questione non
avevano le caratteristiche di lusso, con conseguente diritto all’agevolazione.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la Curatela, affidato a quattro motivi;
resisteva l’Agenzia, che proponeva, inoltre, ricorso incidentale con tre motivi.

prestazione di servizi e di imponibile derivante da anticipi; omessa fatturazione per

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Curatela deduceva —ex art. 360 n. 5 cpc- insufficiente motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; al riguardo rilevava che la CTR, con riferimento
ai rilievi nn 1 e 6 (omessa contabilizzazione —ai fini IRPEG ed IRAP-di ricavi derivanti da prestazione
di servizi per lire 349.708.260; omessa fatturazione -ai fini IVA- di prestazioni di servizi per lire
349.708.260), si era limitata ad affermare che la ricorrente “non aveva confutato in maniera

puntualizzato le differenze contabili emerse dal riscontro tra le diverse contabilità”; siffatta
motivazione era carente, in quanto non teneva in alcuna considerazione quanto rappresentato in
ricorso dalla Curatela, e cioè che la circostanza di cui ai detti rilievi (saldo da parte della società del
credito vantato dai fornitori Toriello, De Girolamo e Sa.WA.RA., senza tuttavia il riscontro di tale
saldo nei mastri contabili della società; con conseguente presunzione di esistenza di un’occulta
provvista finanziaria, ricavata a sua volta da operazioni non fatturate e non dichiarate) era emersa
in seguito alle risposte date dai detti fornitori ai questionari loro inviati dalla Guardia di Finanza e
restituiti dai fornitori dopo il 31-12-1998; in dette risposte, tuttavia, si riferiva sì dei pagamenti
senza però specificarne la data; quest’ ultimi, pertanto, ben potevano essere avvenuti dopo il 3112-1998, e quindi non essere presenti nei mastri contabili della società controllati sino al 31-121998; al proposito, inoltre, la motivazione non prendeva neanche in considerazione che il fornitore
Toriello in data 19-12-2000 aveva proposto istanza di ammissione al passivo (contraddicendo
quindi quanto dichiarato in ordine all’avvenuto pagamento del credito) e che il questionario in
questione non era stato prodotto agli atti.
Siffatto motivo è fondato.
Ed invero, in ordine ai detti rilievi nn. 1 e 6, fondati sulla circostanza sopra riportata, la
motivazione della CTR appare effettivamente carente ed oltremodo generica, non tenendo in
alcuna considerazione quanto sostenuto dalla Curatela, che, invece, appare rilevante, in quanto il
dedotto eventuale pagamento dei su menzionati fornitori dopo il 31-12-1998 costituisce
circostanza idonea di per sè a giustificare la riscontrata mancanza dell’annotazione di tali
pagamenti nei mastri contabili della società, controllati sino al 31-12-1998, e non può quindi non
avere riflessi sulla affermata presunzione di esistenza di un’occulta provvista finanziaria
(presunzione fondata proprio sull’avvenuto pagamento di fornitori senza relativa documentazione
nei mastri contabili).

convincente quanto accertato dalla Guardia di Finanza”, la quale aveva “specificatamente

Con il secondo motivo di ricorso la Curatela deduceva —ex art. 360 n. 5 cpc- ulteriore insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; al riguardo rilevava che la CTR, in
accoglimento dell’eccezione di ultrapetizione prospettata dall’Agenzia, aveva precisato che, in
ordine ai rilievi di cui sub 4, 5, 8, 9 e 12, non era stata in effetti sollevata alcuna contestazione, ed
aveva quindi riformato la decisione della CTP di annullamento dei detti rilievi; la CTR, tuttavia, nel

sull’avvenuta impugnazione anche dei rilievi in esame (4, 5, 8, 9 e 12); impugnazione, a dire della
Curatela, effettuata tramite la denuncia preliminare di infondatezza di tutto il provvedimento
impositivo per avere l’Ufficio omesso di acquisire nuovi elementi e documenti in aggiunta al pvc
della Guardia di Finanza.
Siffatto motivo è infondato.
Ed invero la CTR ha esaurientemente motivato in ordine all’accoglimento della sollevata eccezione
di ultrapetizione, rilevando la mancata contestazione dei rilievi di cui sopra (ed affermando quindi
la legittimità degli stessi) e precisando, in premessa, che l’atto di accertamento scaturiva da un
verbale della Guardia di Finanza, dal quale era necessario partire per la garanzia di attendibilità
dell’organo; nè la CTR poteva ritenere contestati siffatti rilievi sol sulla base della su precisata
denuncia preliminare, atteso che la stessa, come si evince dalla lettura del ricorso introduttivo, è
evidentemente strumentale e finalizzata agli specifici motivi di ricorso nel dettaglio evidenziati e
non può, pertanto, ritenersi estesa a tutti i rilievi e, quindi, anche a quelli non oggetto di specifica
contestazione.
Con il terzo motivo deduceva — ex art. 360 n. 4 cpc- violazione dell’art. 324 cpc (giudicato interno)
per avere la CTR annullato l’accertamento anche per i rilievi 8, 9 e 12 ai fini IVA (ritardata
fatturazione, irregolare emissione di nota di credito, omessa autofatturazione per regolarizzare
acquisti senza fattura), ciascuno fondato su fatti distinti nonchè autonomamente motivato, senza
che sugli stessi fosse stato proposto specifico gravame.
Siffatto motivo è infondato, atteso che, per come riconosciuto dalla stessa Curatela (v. secondo
motivi di ricorso per Cassazione), l’Agenzia in ordine ai detti rilievi (8,9 e 12) ha sollevato specifica
eccezione di extrapetizione, accolta dalla CTR.

prowedere in tal senso, non aveva motivato sui plurimi aspetti del ricorso e, in particolare,

Con il quarto motivo deduceva —ex art. 360 n. 4 cpc- violazione dell’art. 112 cpc in relazione
all’art. 161 cpc, per avere la CTR rilevato d’ufficio il presunto vizio di ultra ed extrapetizione della
sentenza di primo grado (vizio che comporta una nullità relativa della sentenza, da far valere in
appello come motivo di impugnazione e non rilevabile d’ufficio); poneva, pertanto, a questa Corte
il seguente quesito di diritto: “se in base all’art. 161, primo comma, cpc il vizio di ultra o
extrapetizione di cui si dica affetta la sentenza di primo grado integri un profilo di nullità relativa e

sarebbe precluso il rilievo d’ufficio; se, in difetto dell’impugnazione che devolva il punto della
pretesa ultra o extrapetizione imputabile alla sentenza di primo grado, il giudice d’appello che su
di esso egualmente si pronunci violi a sua volta la disposizione processuale dell’art. 112 cpc; se la
violazione dell’art. 112 in relazione all’art. 161 cpc possa essere validamente sindacata dalla Corte
sulla base del mezzo di impugnazione stabilito dall’art. 360 cpc n. 4, implicante la cassazione della
illegittima extrapetizione imputabile alla sentenza di primo grado, il giudice d’appello che su di
esso egualmente si pronunci violi a sua volta la disposizione processuale dell’art. 112 cpc; se la
violazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 161 cpc possa essere validamente sindacata dalla
Corte sulla base ddel mezzo di impugnazione stabilito dall’art. 360 cpc n. 4, implicante la
cassazione dell’illegittima sentenza”.
Siffatto motivo è inammissibile ex art. 366 bis cpc, in quanto il su riportato quesito di diritto, che
(come ripetutamente e condivisibilrnente statuito da questa Corte) va posto anche quando (come
nel caso di specie) si denuncia ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. la violazione dell’art. 112
c.p.c. da parte del giudice di merito, si risolve in un’enunciazione di carattere generale e astratto,
priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie
in esame, ed è tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal
ricorrente, non potendosi peraltro desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il
primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (in senso conforme,
tra le tante, Cass. sez. unite 2420/2008).
Con il primo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia deduceva —ex art. 360 n. 3 e 4 e 62, comma 1,
d.lgs 546/1992, violazione dell’art. 112 cpc, per avere la CTR, in riforma della sentenza della CTP,
affermato la legittimità dei rilievi ai fini IVA 8,9 e 12 per considerazioni di merito piuttosto che per
la pregiudiziale ragione, evidenziata nell’appello dell’Ufficio, della insussistenza di specifici motivi
di impugnazione in ordine ai rilievi medesimi; concludeva, ponendo il seguente quesito di diritt

non assoluta, da devolversi necessariamente con l’impugnazione al giudice d’appello cui Matti ne

”dica la Corte se sia incorsa nella violazione dell’art. 112 cpc la sentenza impugnata, sia perchè non
ha considerato l’eccezione di extrapetizione sollevata dall’Ufficio in relazione alla pronuncia di
primo grado, che aveva annullato alcuni rilievi in materia di IVA in mancanza di specifici motivi di
impugnazione, sia perchè non ha rilevato il vizio di extrapetizione da cui la pronuncia di primo
grado era affetta, per le ragioni anzidette”.
Anche siffatto motivo è inammissibile ex art. 366 bis cpc, risolvendosi anche in tal caso il quesito

controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia deduceva —ex art. 360, comma 1, n. 5 cpc e
62 comma 1, cligs 546/1992, insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi per la causa,
per avere la CTR, con riferimento ai rilievi n. 10 e 11 (applicazione di aliquota IVA ridotta non
spettante sulla fatturazione di immobili o sull’omessa autofatturazione), affermato che i detti
rilievi andavano annullati in quanto gli immobili in questione (appartamenti in località “Pennini”)
non avevano le caratteristiche di lusso, senza invece considerare che l’applicazione dell’aliquota
del 4% era indebita anche perché, come evidenziato dall’Agenzia, le relative abitazioni erano state
costruite in difformità rispetto a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia deduceva —ex art. 360 n. 3 cpc e art. 62 d.lgs
546/92- violazione e falsa applicazione dell’art. 13 L. 408/1949 e 15 L. 6-7-1967, per non avere la
CTR considerato che le costruzioni in località Pennini erano state realizzate dalla ECO
COSTRUZIONI in difformità dalle concessioni edilizie, sicchè alle stesse non poteva applicarsi il
beneficio dell’aliquota IVA agevolata.
Siffatti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono
fondati.
Va, invero, rilevato che, ai sensi del combinato disposto dei su riportati articoli, per potere
beneficiare dell’aliquota agevolata gli immobili in questione non solo non dovevano possedere le
caratteristiche di lusso ma dovevano essere realizzati anche in conformità con le concessioni
edilizie; erroneamente, pertanto, la CTR ha annullato i rilievi nn. 10 e 11 sulla base della s a
considerazione che i detti immobili non avevano le caratteristiche di lusso, senza invece compier

in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della

ESENTE DA
NE
Al SENSI DH.
411986
N. 131 TAB. AH-. H. – N. 5

34ATERIA TRIBUTARIA
alcuna analisi in ordine all’ulteriore requisito, rappresentato come necessario dall’Ufficio sia in
primo sia in secondo grado, della conformità dei detti immobili alle concessioni edilizie.
In conclusione, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso principale nonché il secondo ed il
terzo del ricorso incidentale; in relazione a detti motivi va cassata l’impugnata sentenza; vanno
invece rigettati gli altri motivi e va rinviato per un nuovo esame alla CTR di Napoli, diversa
composizione, che provvederà anche in ordine ai compensi di lite relativi al presente giudizio di

P. Q. M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso principale nonché il secondo ed il terzo del ricorso
incidentale; in relazione a detti motivi cassa l’impugnata sentenza; rigetta gli altri motivi; rinvia
per un nuovo esame alla CTR di Napoli, diversa composizione, che provvederà anche in ordine ai
compensi di lite relativi al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della sez. tributaria il 25-10-2012.

legittimità.

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