Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3195 del 09/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3195 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

SENTENZA

sul ricorso 3787-2013 proposto da:
MAI ANGELO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE BRUNO BUOZZI 59, presso lo studio dell’avvocato
STEFANO GIORGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIAMPIERO CHIODO giusta delega a margine;
– ricorrente 2018
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contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 09/02/2018

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LODI;
– intimata

avverso la sentenza n. 1/2012 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 13/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato STEFANO GIORGIO in
sostituzione dell’Avvocato CHIODO GIAMPIERO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che
ha chiesto il rigetto.

udienza del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO DE

FATTI DI CAUSA

Angelo Maria Mai, il quale

aveva acquistato, con rogito notarile registrato il

18/7/2003, la proprietà di un fondo agricolo, ha impugnato l’avviso di liquidazione
emesso dal competente Ufficio finanziario per il recupero della normale imposta di
registro ) a seguito di revoca dei benefici fiscali previsti per la piccola proprietà
contadina, stante l’intervenuta decadenza dalle agevolazioni di cui il contribuente

previsto termine triennale, della certificazione attestante lo status di coltivatore diretto
di cui all’art. 4 della invocata normativa.
A sostegno dell’originario ricorso il contribuente deduceva la scusabilità dell’errore,
avendo ritenuto di non essere obbligato ad attivarsi verso l’Amministrazione
finanziaria, e comunque il possesso dei requisiti di legge, avendo ottenuto dalla
Provincia di Lodi, in data 21/4/2004, la prevista certificazione.
Nei due gradi del giudizio di merito, le Commissioni tributarie adite dapprima
riconoscevano e poi negavano il diritto ai benefici per cui è causa.
Il giudice di appello, in particolare, rilevava la perentorietà del termine triennale
previsto per la produzione del certificato definitivo, l’insussistenza del dedotto errore
scusabile, configurabile solo nel caso di inerzia dell’Amministrazione competente al
rilascio della certificazione, e la inapplicabilità dell’art. 6, comma 4, L. n. 212 dei 2000,
discendendo l’obbligo di presentazione della documentazione in questione da una
specifica prescrizione di legge.
Ricorre per la cassazione della sentenza il contribuente con ricorso affidato a tre
motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.,
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 10, L. n. 212 del 2000, per non avere il
giudice di appello considerato che non possono essere richiesti al contribuente
documenti o informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria che, nel
caso di specie, disponeva del certificato provvisorio rilasciato al contribuente, e che in
ossequio al principio di collaborazione la stessa aveva il dovere di acquisire il
certificato definitivo attestante lo status di coltivatore diretto.

aveva beneficiato, ai sensi della L. n. 604 del 1954, per omessa presentazione, entro il

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 4 e 5 L. n. 604 del 1954, come successivamente
modificati, per avere il giudice di appello ritenuto perentorio, e non ordinatorio, il
termine di presentazione del certificato definitivo, non essendo precluso
l’accertamento giudiziale della condizione sostanziale soggettiva necessaria per
l’accesso alle agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina, dovendosi
riferire la decadenza alla diversa ipotesi di mancata produzione della documentazione
della qualifica di

imprenditori agricoli ed abbiano dichiarato di volerla acquisire successivamente.
Con il terzo motivo

deduce, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., omessa

pronuncia in merito ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dal
silenzio

dell’Amministrazione

finanziaria

sulla

richiesta

di

applicazione

dell’agevolazione prevista dalla L. n. 36 del 1977 a favore degli imprenditori agricoli,
richiesta formulata in via subordinata dal contribuente.
I suesposti motivi, scrutinabili congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono
infondati.
E’ pacifico, in punto di fatto, che il Mai non ha presentato entro il termine stabilito
dall’art. 4, comma 2, L. n. 604 del 1954, e successive modifiche ed integrazioni, la
certificazione definitiva attestante che i requisiti richiesti per fruire dei benefici
sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto di acquisto del fondo agricolo.
Il

contribuente, infatti, avrebbe dovuto presentare all’Agenzia delle Entrate la

certificazione attestante il possesso dei requisiti di legge, entro il termine di decadenza
di tre anni dalla registrazione dell’atto, effettuata il 18/7/2003, ovvero, per non
perdere il diritto ai benefici, avrebbe dovuto provare che il superamento del termine
era dovuto a colpa degli uffici competenti, per aver indebitamente ritardato il rilascio
della documentazione, pur dovendosi anche dimostrare di aver operato con adeguata
diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile (Cass. Sen n.
10406/2011; n. 14671/2005; n. 15953/2003).
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, nell’accogliere il gravame
erariale, si è dunque uniformata alla consolidata giurisprudenza di questa Corte
secondo cui “l’art. 4 della L. n. 604 del 1954, nel fissare, a partire dalla data della
registrazione, il termine di tre anni per la allegazione del certificato dell’ispettorato
agrario che attesti la ricorrenza delle condizioni necessarie per fruire del trattamento
fiscale agevolato da parte del richiedente, e nel contemplare, in caso di mancata
osservanza, l’obbligo di pagamento, delle normali imposte, conferisce natura
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da parte di coloro che, alla data dell’atto, sono sprovvisti

indefettibilmente decadenziale a detto termine, collegando alla sua inutile decorrenza
la perdita del beneficio della registrazione con aliquota ridotta. La mancata osservanza
del termine non comporta, peraltro, la perdita del beneficio per il richiedente tutte
volte in cui essa dipenda dalla omissione dell’ufficio tenuto al rilascio della
certificazione, considerato che, non essendo consentito un accertamento giudiziale
diretto dei requisiti per le agevolazioni, l’omissione dell’ufficio stesso priva il
contribuente dell’unico strumento, dal carattere assorbente, di documentazione degli

2936/1998; n. 8057/1993).
Il contribuente ha dedotto genericamente di essere incorso in errore incolpevole circa
la necessità di produrre il certificato definitivo del quale si discute, perché nell’atto di
acquisto rogato dal notaio non viene riportato “a quali condizioni il contribuente può
ottenere l’agevolazione”, tuttavia, le argomentazioni difensive si fondano non già sul
ritardo colpevole da parte dell’Ufficio che doveva rilasciare il certificato, ma sulla
affermazione secondo cui l’Ufficio avrebbe dovuto attivarsi, in ossequio al principio
della collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti con
l’Amministrazione finanziaria, affermazione che si scontra con la circostanza che è
proprio la legge n. 604 del 1954 che ha inteso subordinare l’accesso al trattamento
agevolato a particolari formalità, da seguirsi a pena di decadenza, e lo ha
espressamente stabilito.
Non ha, quindi, base giuridica la pretesa di far valere davanti al giudice tributario
l’esistenza dei presupposti dell’agevolazione, per non essersi nel frattempo maturata
alcuna decadenza, a nulla rilevando che la Provincia di Lodi avesse attestato, con il
certificato rilasciato il 21/4/2004, il possesso dei requisiti per godere delle
agevolazioni sin dalla presentazione della domanda (9/8/2003).
Giova, in conclusione, ricordare che il termine triennale per la produzione del
documento definitivo, ai fini della conferma dell’agevolazione, ha natura decadenziale
e, come tale, non è soggetto a interruzioni o sospensioni, e che a partire dal
compimento di detto termine inizia poi a decorrere il termine triennale, di natura
prescrizionale, entro il quale l’Amministrazione finanziaria deve procedere al recupero
delle imposte ordinarie a seguito della mancata esibizione della predetta
documentazione.
Erra, infine, il contribuente laddove ripropone la questione concernente l’applicazione,
in via subordinata, dell’agevolazione prevista dalla L. n. 36 del 1977 a favore degli
imprenditori agricoli, in quanto, come questa Corte ha avuto modo di affermare, “La
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stessi”. (Cass. n. 26334/2014; n. 8052/2013; n. 19469/2012; n. 5029/2012; n.

sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di
registro, con il trattamento agevolato richiesto o comunque accettato dal
contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare
altra agevolazione, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si
esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono
rivivere, sicché la decadenza dell’agevolazione concessa in quel momento (nella
specie, in favore della piccola proprietà contadina) preclude qualsiasi altro

10099/2017, n. 8409/2013, n. 14601/2003).
Segue, secondo soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del
presente giudizio, liquidate in complessi Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese
prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato —
Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’ 11 gennaio 2018.

accertamento sulla base di altri presupposti normativi o di fatto.” (Cass. n.

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