Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3195 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 07/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.07/02/2017),  n. 3195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Coloniale Comm. Zuccheri di M.G. & C. s.a.s., in

liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana 38,

presso lo studio dell’avv. Paolo Panariti, dal quale è

rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso,

che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo

presso la p.e.c. paolopanariti.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore rag.

M.I., giusta autorizzazione del G.D. in data 12 giugno 2013,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Silla 2/a, presso lo studio

dell’avv. Lucia Cecchi Aglietti, rappresentato e difeso dall’avv.

Adele D’Elia, per procura a margine del controricorso, che indica

per le comunicazioni relative al processo la p.e.c.

adele.delia.firenze.pecavvocati.it e il fax 055/293004;

– controricorrente –

e

Banca di Credito Cooperativo di Cambiano;

– intimata –

avverso la sentenza n. 486/2012 della Corte d’appello di Firenze

emessa in data 21 marzo 2012 e depositata il 3 aprile 2012, R.G. n.

1946/06;

sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Banca di Credito Cooperativo di Cambiano s.c.r.l. ha impugnato davanti alla Corte di appello di Firenze il lodo arbitrale del 15 giugno 1998 intervenuto nella controversia fra la s.a.s. La Coloniale Comm Zuccheri di M.G. & C. e la (OMISSIS) s.r.l. con il quale era stato accertato l’inadempimento della compratrice (OMISSIS) s.r.l. al contratto di vendita di un capannone di cui era stata pronunciata la risoluzione. La Banca impugnante ha dedotto la simulazione sia del compromesso che del susseguente lodo arbitrale avendo gli stessi il medesimo scopo di sottrarre ai creditori della (OMISSIS) s.r.l., caduta in difficoltà finanziarie, la garanzia costituita dal bene acquistato.

2. Le due società si sono opposte all’impugnazione. Nel corso del giudizio è intervenuto il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. e la curatela, che ha riassunto la causa, ha impugnato, a sua volta, il compromesso per essere l’amministratore della (OMISSIS), che lo aveva sottoscritto, privo dei relativi poteri. La Banca di Credito cooperativo di Cambiano ha rinunciato agli atti del giudizio. Il Fallimento ha espressamente dichiarato di non accettare tale rinuncia.

3. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 7 febbraio 2002 ha dichiarato la nullità del lodo per nullità del compromesso in relazione all’eccepito difetto di rappresentanza.

4. La decisione è stata annullata dalla Corte di Cassazione che ha cassato con rinvio ritenendo che il preteso difetto di rappresentanza non è causa di nullità del compromesso e del lodo.

5. La Coloniale s.a.s. ha riassunto il giudizio e la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 486/2012, ha dichiarato la nullità, per simulazione assoluta, del compromesso arbitrale del 25 maggio 1998, del conseguente procedimento arbitrale e del lodo del 15 giugno 1998. La Corte fiorentina ha condannato la Coloniale al pagamento in favore del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. delle spese dei giudizi di merito e del giudizio di rinvio. Ha condannato il Fallimento al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della s.a.s. La Coloniale e ha dichiarato compensate le spese nei confronti della Banca di Credito cooperativo di Cambiano.

6. Ricorre per cassazione La Coloniale Comm. Zuccheri di M.G. & C. s.a.s. deducendo: a) violazione degli artt. 167-183 c.p.c.; b) l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la violazione dell’art. 2729 c.c.; c) la violazione dell’art. 830 c.p.c. e l’omessa motivazione in relazione a tale violazione.

7. Propone controricorso il Fallimento (OMISSIS) s.r.l..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

8. Il primo motivo di ricorso è infondato sussistendo l’obbligo per il giudice di rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la previa necessaria indicazione alle parti del thema decidendum, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. civ. 3 sezione, n. 21775 del 27 ottobre 2015, Cass. civ. S.U., n. 26242 del 12 dicembre 2014 e Cass. civ. sezione 2, n. 32 del 14 gennaio 1985). La richiesta di accertamento della nullità del compromesso arbitrale per simulazione costituiva già l’oggetto del giudizio introdotto dalla Banca di Credito Cooperativo di Cambiano s.c.r.l. e a seguito della rinuncia agli atti del giudizio da parte di quest’ultima e della non accettazione da parte del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. doveva necessariamente essere rilevata dal giudice del merito.

9. Il secondo motivo è inammissibile. L’impugnazione per insufficiente e contraddittoria motivazione è ormai preclusa dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come ribadito costantemente dopo Cass. civ. S.U. n. 8053 del 7 aprile 2014 “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

10. Per quanto riguarda la apodittica deduzione di violazione dell’art. 2729 c.c., va ribadita la giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti Cass. civ. sezione 6-5 ord. n. 635 del 15 gennaio 2015) secondo cui “quando nel ricorso per cassazione è denunciata la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.

11. Infine il terzo motivo del ricorso è palesemente infondato perchè l’art. 830 c.p.c., comma 1, prevede espressamente che la Corte di appello decide sull’impugnazione per nullità e, se l’accoglie, dichiara con sentenza la nullità del lodo. Laddove al secondo comma si prevede che all’annullamento per i motivi di cui all’art. 829, comma 1, nn. 5-9, art. 11 e art. 12, commi 3, 4 e 5, segua la decisione nel merito. E’ pertanto espressamente esclusa la decisione nel merito qualora venga dichiarata la nullità del lodo per invalidità della convenzione di arbitrato (ipotesi prevista dall’art. 829, comma 1, n. 1). Come ha ricordato il fallimento controricorrente la giurisprudenza di legittimità ha rilevato (Cass. civ. sez. 1, n. 8545 del 28 maggio 2003) che nel giudizio di opposizione di terzo “ex” art. 404 c.p.c., cui fa riferimento in materia arbitrale l’art. 831 c.p.c., non esistono una fase rescindente e una fase rescissoria. Nella specie va anche rilevato come il giudizio di merito si sarebbe dovuto, nella infondata pretesa della ricorrente, venire a sovrapporre proprio al giudizio da essa proposto nei confronti della s.r.l. (OMISSIS) con atto di citazione del 26 febbraio 1998.

12. Il ricorso va pertanto respinto con condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 6.200 di cui Euro 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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