Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3195 del 04/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 04/02/2019), n.3195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18451-2013 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI NOVELLA

1, presso lo studio dell’avvocato MARIO LUCCI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TESORO, in

persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6409/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

pubblicata il 19/07/2012 R.G.N. 3823/2008.

Fatto

RITENUTO

che:

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6409/2012, ha respinto l’appello proposto da N.M. nei confronti dell’Inps e del Ministero dell’Economia avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente, con decorrenza solo dal primo luglio 2006, la domanda proposta dal medesimo N. tesa ad ottenere la pensione di inabilità civile ed aveva negato il diritto all’erogazione dell’indennità di accompagnamento;

la Corte territoriale, dopo aver espletato nuova c.t.u., ha ritenuto che dalla stessa era rimasto confermato che solo dal luglio 2006 si fosse verificata la totale inabilità, inoltre, il requisito necessario all’ottenimento dell’indennità di accompagnamento era risultato presente solo dal settembre 2008, allo stesso momento in cui il beneficio era stato riconosciuto in via amministrativa, per cui, posto che all’udienza del 6 ottobre 2010 il procuratore dell’appellante aveva limitato la domanda dal primo verbale impugnato sino al successivo riconoscimento, l’impugnazione era totalmente infondata;

avverso tale sentenza, ricorre per cassazione N.M. sulla base di due motivi;

resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e o falsa applicazione del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, art. 5 e dall’art. 149 disp. att. c.p.c., in relazione ai quali, anche quando il requisito sanitario necessario all’ottenimento delle prestazioni assistenziali intervenga nel corso del giudizio, la decorrenza dei medesimi va fissata dal momento in cui si realizza lo stesso requisito;

con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti che si ravvisa nella circostanza che il procuratore della parte aveva limitato la domanda per il periodo intercorrente tra il primo verbale impugnato (8 ottobre 2003) e l’accertamento amministrativo dei predetti requisiti contenuta nel secondo verbale e recante la data del 28 gennaio 2009 ed appunto in tale periodo si collocava il riconoscimento da parte del c.t.u. delle condizioni necessarie all’ottenimento dell’indennità di accompagnamento e cioè dal 1.9.2008;

i motivi, correlati, vanno trattati congiuntamente e sono inammissibili;

a prescindere dalla loro formulazione, i motivi denunciano – in sostanza – che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in una errata interpretazione della dichiarazione resa dal procuratore in relazione ai contenuti della consulenza tecnica d’ufficio e poggiano entrambi sul presupposto che la limitazione della domanda effettuata in seno al verbale d’udienza del sei ottobre 2010, fosse riferita al periodo compreso tra l’8 ottobre 2003 ed il 28 gennaio 2009 e non al periodo indicato dalla sentenza;

tuttavia, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il riconoscimento in via amministrativa, indicato quale termine finale del periodo per cui permaneva l’interesse all’accertamento giudiziale, coincideva con quello riconosciuto dal c.t.u. per l’insorgenza del requisito sanitario per ottenere l’indennità di accompagnamento, dunque, al fine di integrare il necessario requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, sarebbe stato necessario che il motivo di ricorso riportasse integralmente il contenuto del detto verbale d’udienza e delle conclusioni della relazione di c.t.u. in modo da consentire a questa Corte di legittimità di verificare l’errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata senza necessità di ricercare la fondatezza delle affermazioni del ricorrente attraverso una inammissibile valutazione dei contenuti degli atti del processo;

infatti, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di specificità di detto atto processuale, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cass. 4220 del 2012), senza richiedere al giudice di legittimità di compiere generali verifiche degli atti, al fine di operare il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell’iter processuale;

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;

nulla per le spese in applicazione del disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c. ed in presenza della relativa dichiarazione resa dalla parte in primo grado, come ritenuto dalla sentenza impugnata; sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2019

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