Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31948 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 06/12/2019), n.31948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17532-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA

D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO e ANTONINO SGROI;

– ricorrenti –

e contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE

SICILIA S.P.A. (già SERIT S.P.A.);

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il

29/05/2014, R.G.N. 3642/2013.

Fatto

RILEVATO

che con decreto del 29 maggio 2014, il Tribunale di Catania Sezione Fallimentare in parziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo L. Fall., ex art. 9. Promossa da Riscossione Sicilia S.p.A. (già SERIT Sicilia S.p.A.) nei confronti della Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, resistente contumace e dell’INPS, terzo chiamato, ammetteva al passivo il concessionario relativamente ai contributi per l’anno 2007 risultati non prescritti;

che la decisione del Tribunale discende dall’aver questo ritenuto, sulla base del principio accolto da questa Corte con la sentenza n. 12019/2011 e ribadito da successive ordinanze, che il concessionario, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, comma 2, come novellato dal D.Lgs. n. 446 del 1999, è legittimato a presentare istanza di ammissione al passivo sulla base del solo ruolo che, in difetto di specifiche contestazioni da parte del curatore, costituisce prova del credito senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale, nè la sua definitività al momento del fallimento e ciò anche quando trattasi di crediti iscritti a ruolo rientranti nella giurisdizione dell’AGO;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 1, commi 9 e 10, in relazione all’art. 2953 c.c., lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento reso dal Tribunale di Catania circa l’intervenuta prescrizione del credito contributivo relativo all’agosto 2005, atteso che, a detta dell’Istituto ricorrente, in caso di cartella esattoriale non opposta, troverebbe applicazione il termine decennale di prescrizione, nella specie non decorso;

che il motivo deve ritenersi inammissibile, risultando la censura mossa inconferente rispetto al pronunciamento del Tribunale, inteso ad ammettere al passivo del Fallimento i crediti azionati dall’agente per la riscossione sulla base del solo ruolo e dunque a prescindere dalla stessa notifica della cartella di pagamento, il cui difetto neppure consente di dare ingresso alla problematica, del resto erroneamente posta dall’Istituto ricorrente, dell’estensione del termine prescrizionale oltre il quinquennio previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 9, termine quinquennale da ritenersi nella specie pacificamente operante, con conseguente legittimità della decisione impugnata;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese per non avere gli intimati svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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