Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31945 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/12/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 06/12/2019), n.31945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10923/2014 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED

ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, P.IVA (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIUSEPPE

GENTILE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO GIAMMARIA;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8548/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/10/2013, R.G.N. 3551/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SIMONA CHIRICOTTO per delega verbale avvocato

FRANCESCO GIANMARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 3 ottobre 2013, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma ed accoglieva in parte l’opposizione proposta da C.L. nei confronti di INARCASSA – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti, avverso il decreto ingiuntivo con il quale la Cassa gli aveva intimato il pagamento di contributi omessi e relative sanzioni per gli anni dal 1990 al 2005, dichiarando l’intervenuta prescrizione tanto dei contributi quanto delle sanzioni per il periodo anteriore all’ultimo quinquennio.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, esclusa la configurabilità quale atto interruttivo della prescrizione della lettera denominata “comunicazione di omesse dichiarazioni reddituali e di volume d’affari”, l’obbligazione contributiva soggetta, in base al regime generale valido per tutte le forme di previdenza obbligatoria previsto dalla L. n. 335 del 1995, a prescrizione quinquennale e parimenti soggetta a prescrizione l’obbligazione di natura sanzionatoria accessoria alla prima.

Per la cassazione di tale decisione ricorreva la Cassa, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale il Dott. C., pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva.

L’INARCASSA ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la l’INARCASSA ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10 e L. n. 6 del 1981, art. 16, art. 17, comma 4 e art. 18, lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale concernente l’assoggettabilità delle sanzioni civili accessorie all’obbligazione contributiva al medesimo regime prescrizionale, di durata quinquennale, previsto per l’obbligazione principale.

Con il secondo motivo, denunciandola violazione e falsa applicazione degli artt. 2943,1219,1182 c.c., L. n. 6 del 1981, artt. 16,17,19 e 20, artt. 36, 37 e 39 dello Statuto INARCASSA, la stessa ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla disconosciuta valenza di atto interruttivo della prescrizione, dovendosi ritenere, trattandosi di crediti “portabili”, il debitore automaticamente costituito in mora e, così, l’effettuata contestazione dell’omissione idonea a porsi quale atto interruttivo del decorso della prescrizione.

Il primo motivo deve ritenersi infondato alla luce dell’orientamento prevalentemente accolto da questa Corte per il quale le sanzioni civili restano soggette al medesimo regime prescrizionale dell’obbligazione contributiva (cfr. da ultimo Cass. 20.2.2014, n. 4050), orientamento cui il Collegio intende dare continuità, radicandosi questo in un più ampio indirizzo interpretativo, fatto proprio da questa Corte con la sentenza resa a sezioni unite n. 5076 del 13.3.2015 e successivamente ribadito fino alla più recente n. 16262 del 20.6.2018, per il quale l’estendersi delle vicende che afferiscono all’obbligazione contributiva discende dal carattere di accessorietà che rispetto a questa va attribuito all’obbligazione sanzionatoria.

Parimenti infondato si appalesa il secondo motivo alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte con la sentenza n. 26621 del 13.12.2006 in fattispecie del tutto sovrapponibile che vedeva coinvolta la stessa INARCASSA, orientamento in base al quale si affermava la necessità di un atto di costituzione in mora del debitore idoneo a porsi quale valido atto interruttivo del decorso della prescrizione.

Inoltre, il motivo di censura confonde tra loro messa in mora ed effetto interruttivo, nel senso che, se è vero che ad ogni atto di costituzione in mora consegue l’interruzione della prescrizione non è però vero che la mora ex re propria dei creditit portabili non abbia bisogno alcuno di interruzione (la tesi contraria renderebbe sostanzialmente imprescrittibili i crediti portabili), Infine nella parte in cui si lamenta un’errata interpretazione della lettera che, ad avviso della ricorrente INARCASSA, si sarebbe dovuta intendere come contenente una sostanziale implicita volontà di esercitare il diritto di credito, il motivo scivola sul piano del merito, estraneo alla cognizione di questa Corte.

Il ricorso va dunque rigettato, senza attribuzione di spese non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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