Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31944 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. III, 11/12/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 11/12/2018), n.31944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 345-2017 proposto da:

D.G., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PASQUALE DE STEFANO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.A., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati FABRIZIO ERRICO, EDOARDO ERRICO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2162/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARMELO SGROI che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del 1 e 4

motivo, rigetto del 2 e 3 motivo;

udito l’Avvocato PASQUALE DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale penale di Napoli con sentenza 9992/05 aveva dichiarato D.G. colpevole dei reati, commessi in danno di P.A., di ingiurie, minacce e lesioni (quest’ultimo con esclusione della contestata aggravante di cui all’art. 583 c.p., n. 1), fatti commessi il (OMISSIS), ed aveva condannato il predetto, oltre alla pena ritenuta di giustizia, al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile, alla quale aveva anche liquidato una provvisionale di Euro 2.500.

La Corte di appello di Napoli, Terza Sezione Penale, con sentenza 4 luglio 2008, preso atto dell’intervenuta prescrizione di tutti i suddetti reati, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del D. ai fini penali, ma aveva confermato le statuizioni civili.

La Quinta Sezione Penale di questa Corte, investita del ricorso, con sentenza n. 36608/2010 aveva annullato con rinvio, ed ai soli effetti civili, la statuizione della Corte di appello penale, ritenendo sussistente il denunciato vizio di motivazione circa la durata della malattia sofferta dalla persona offesa P. (che i giudici di merito avevano ritenuto di durata inferiore a giorni 20) ed indicando quale giudice di rinvio la Corte di appello di Napoli.

2. A seguito di riassunzione del giudizio su iniziativa della persona offesa, la Corte di appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, decidendo quale giudice di rinvio, ha condannato D.G. al pagamento, in favore di P.A., della complessiva somma di Euro 7.306,60 a titolo di risarcimento del danno, oltre alle spese processuali relativi ai due giudizi di merito svoltisi in sede penale, al giudizio di legittimità ed al giudizio di rinvio.

3. Avverso la sentenza emessa, quale giudice di rinvio, dalla Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso D.G..

Ha resistito con contro ricorso P.A., che, in vista dell’odierna udienza, ha depositato memoria con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso, controdeducendo al controricorso.

4. All’odierna udienza il Procuratore Generale ed i difensori delle parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe indicate.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1. Il ricorso di D.G. è affidato a 4 motivi, tutti implicitamente formulati con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Precisamente, il ricorrente:

– con il primo motivo, denuncia la violazione o erronea applicazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), art. 620 c.p.p., comma 1, lett. c) e d), art. 622 c.p.p., art. 624 c.p.p., comma 1, art. 627 c.p.p., comma 3 e art. 628 c.p.p., comma 2; nonchè degli artt. 112 e 384 c.p.c.; al riguardo, lamenta che il Giudice di rinvio, incorrendo nel vizio denunciato, aveva esteso la sua valutazione e la sua conseguente decisione oltre il perimetro fissato dalla sentenza di annullamento, in quanto aveva deciso anche sul risarcimento dei danni da ingiurie e minacce, che le statuizioni civili (già passate in giudicato) disponevano doversi liquidare in separata sede (e sulle quali non vi era stata neppure domanda di parte attrice);

– con il secondo motivo, denuncia la violazione o erronea applicazione delle stesse, sopramenzionate disposizioni processuali penali, nonchè dell’art. 384 c.p.c.; al riguardo, lamenta che il Giudice di rinvio, incorrendo nel vizio denunciato, aveva esteso la sua valutazione e la sua conseguente decisione oltre il perimetro fissato dalla sentenza di annullamento, in quanto aveva deciso anche sulle spese processuali relative ai giudizi di merito, in relazione alle quali si era formato il giudicato;

– con il terzo motivo, denuncia la violazione o erronea applicazione delle stesse, sopramenzionate disposizioni processuali penali, nonchè dell’art. 592 c.p.p., comma 4 e dell’art. 384 c.p.c.; al riguardo, lamenta che il Giudice di rinvio, incorrendo nel vizio denunciato, non solo aveva liquidato le spese processuali relative al giudizio di legittimità (anche se ciò non gli era stato demandato dalla Corte regolatrice) ma anche lo aveva condannato alla rifusione delle relative spese processuali, anche se era stato vittorioso nel giudizio di legittimità;

– con il quarto motivo, denuncia la violazione o erronea applicazione delle stesse, sopramenzionate disposizioni processuali penali, nonchè dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 6, commi 1 e 2 della Tariffa approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 dell’allora Ministro di grazia e giustizia nonchè in relazione al D.M. n. 127 del 2004, art. 6; al riguardo, lamenta che il Giudice di rinvio non aveva fatto corretta applicazione del principio di diritto per cui, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato sulla base del criterio del “disputatum”, contemperato dal criterio del “decisum” (che impone al giudice, in caso di accoglimento soltanto parziale della domanda ovvero in caso di accoglimento parziale dell’impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione).

2. Il primo ed il quarto motivo di ricorso sono fondati.

2.1. La Quinta Sezione Penale di questa Corte di cassazione, con la menzionata sentenza di annullamento, nello scrutinare il ricorso proposto dal D., ha respinto il motivo concernente la pretesa nullità del giudizio di appello, ma ha accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo relativo alla pretesa violazione delle norme sulla competenza per materia, nonchè il terzo motivo concernente l’eccepito vizio di motivazione riguardo alla durata della malattia cagionata.

Nella sentenza di annullamento l’accoglimento dei suddetti motivi (ed il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello) è stato così motivato:

a) secondo la giurisprudenza di legittimità, allorchè già risulti la prescrizione del reato, la sussistenza di nullità, anche di ordine generale, non è rilevabile nel giudizio di cassazione, risultando l’inevitabile rinvio al giudice di merito incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacchè in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, in quanto si riflette sulla validità delle statuizioni civili;

b) nel caso di specie non era stato sciolto dal giudice dell’appello il nodo della durata delle lesioni riportate dalla persona offesa quali conseguenza della azione criminosa subita; invero la Corte territoriale penale, nella sentenza annullata, aveva affermato che la perizia espletata non aveva fugato tutte le ombre del dibattimento di primo grado (e ciò in ragione del fatto che la stessa Corte territoriale aveva apprezzato un contrasto tra le conclusioni del perito officiato – che si era pronunciato per una durata inferiore ai venti giorni – e le motivazioni del suo ragionamento fondate sul rilievo che vi sarebbero stati postumi permanenti, protratti per più tempo, a carico del ginocchio), mentre la Corte territoriale penale non aveva esaminato i dati emersi e fornita una conclusione, superando il pur apprezzato contrasto;

c) la sentenza allora impugnata andava pertanto annullata agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.

2.2. Tanto premesso, il primo motivo è fondato.

Invero, poichè l’annullamento con rinvio ha riguardato esclusivamente la durata delle lesioni riportate dalla persona offesa quali conseguenza dell’azione criminosa subita, dovevano considerarsi passate in giudicato le restanti statuizioni civili, contenute nella sentenza n. 9992/2005 del Tribunale di Napoli e confermate dalla sentenza n. 5643/08 della Corte di appello di Napoli, che disponevano liquidarsi in separata sede civile (al netto di una provvisionale) i danni da ingiurie e minacce.

D’altronde, era stato lo stesso P. che, nel riassumere la causa davanti al giudice di rinvio, aveva concluso chiedendo la sola liquidazione dei danni da lesioni.

Pertanto, erroneamente la Corte di Appello di Napoli, quale giudice di rinvio, ha proceduto anche alla liquidazione del danno da ingiuria e del danno da minaccia (quantificando detti danni rispettivamente nella misura di Euro 2000 e di Euro 2500).

2.3. Parimenti fondato è il quarto motivo di ricorso.

Il Giudice di rinvio, alla luce del criterio della soccombenza, ha condannato il D. alla rifusione delle spese processuali di costituzione di parte civile, sostenute dal P., nei due gradi del giudizio penale di merito e nel giudizio di legittimità, oltre a quelle sostenute nel giudizio di rinvio. E, nel procedere a detta liquidazione, ha tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

Senonchè, come correttamente rileva il ricorrente, a fronte di un danno liquidato in complessivi Euro 5.500 (di cui Euro 200 per le ingiurie, Euro 2.500 per le minacce ed Euro 1.000 per le lesioni), è stata liquidata, a titolo di rifusione delle spese processuali, una somma di oltre 20 mila Euro (e, dunque, circa quattro volte superiore), di cui oltre Euro 5000 per il giudizio di rinvio civile.

Così operando, il giudice di rinvio si è attenuto al criterio del disputandum (e cioè all’ammontare dei danni, nella misura di almeno 30 mila Euro, richiesti dalla parte civile in sede di atto di riassunzione in relazione alle lesioni patite), senza considerare il disputatum (e cioè che, per dette lesioni, ha in concreto liquidato il danno nella misura di Euro 1.000, cioè nella misura di circa un trentesimo di quanto richiesto), in violazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 3903 del 29/02/2016, Rv. 638892 – 01), secondo il quale il giudice, in caso di accoglimento soltanto parziale della domanda, deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione.

3. Al contrario, non fondati sono il secondo ed il terzo motivo di ricorso.

Non fondato è il secondo motivo di ricorso, in quanto l’annullamento, disposto dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte, della sentenza della Corte di Appello penale con rinvio alla Corte di Appello civile ha caducato le statuizioni accessorie sulle spese, con conseguente obbligo del giudice civile di provvedere ex novo alla loro regolamentazione, anche in assenza di domanda dì parte.

Non fondato è il terzo motivo di ricorso, in quanto questa Corte ha accolto il ricorso penale limitatamente alla durata delle lesioni riportate dalla persona offesa quali conseguenza dell’azione criminosa subita, ragion per cui il Giudice civile di rinvio, nel pronunciarsi sull’azione risarcitoria, ha correttamente considerato l’assetto complessivo dei rapporti.

4. In definitiva, dall’accoglimento, sia pur parziale, del ricorso consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello civile di Napoli, in diversa composizione, affinchè la stessa, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese processuali tra le parti per questo giudizio di legittimità, proceda a nuovo esame alla luce di quanto sopra affermato.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo ed il quarto motivo del ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata,Con rinvio alla Corte di Appello civile di Napoli perchè, in diversa composizione, proceda a nuovo esame;

– respinge il secondo ed il terzo motivo;

– demanda alla Corte territoriale la regolamentazione delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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