Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31942 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 06/12/2019), n.31942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17171/2014 proposto da:

SERVIZI DISTRIBUTIVI LOTTERIE SE.DI.L. S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VIRGILIO 8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA FORTUNAT e

ENRICO CICCOTTI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Commissario Straordinario pro tempore, in proprio e quale

procuratore speciale della S.C.C.I. S.P.A. società di

cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO e GIUSEPPE MATANO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 605/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 07/02/2014, R.G.N. 396/2013.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 7 febbraio 2014, la Corte d’Appello di Brescia confermava la decisione resa dal Tribunale di Cremona e rigettava, con la sola esclusione delle censure avanzate quanto al credito azionato relativamente ai contributi omessi su somme illegittimamente irrogate a titolo di indennità di trasferta ai lavoratori a progetto per il periodo successivo al novembre 2005, l’opposizione proposta dalla Servizi Distributivi Lotterie Se.Di.L. S.r.l. nei confronti dell’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS – S.C.C.I. S.p.A. avverso le intimazioni di pagamento delle somme pretese dall’INPS a titolo di contributi omessi e sanzioni civili riguardanti varie irregolarità;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto inconfigurabile la decadenza D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 25, comma 1, lett. b), per essere riferito il relativo termine per la messa in esecuzione dell’atto di accertamento allo stesso ente creditore che ad esso abbia proceduto, nella specie non coincidente con l’INPS; insussistente la violazione dell’art. 24, comma 3, del medesimo D.Lgs., atteso che, ove anche l’iscrizione a ruolo dei crediti dovesse essere ritenuta illegittima per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull’impugnazione dell’accertamento, resta il fatto che il giudice dell’opposizione non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’Istituto, come è avvenuto nella specie con la soccombenza della Società, previa revoca della cartella opposta, statuizione, questa, poi passata in giudicato; fondate le pretese dell’Istituto stante l’invalidità dei contratti a progetto per il carattere meramente formale del medesimo, l’invalidità dei contratti di apprendistato stipulati per difetto della causa formativa desunto dalla circostanza per cui i lavoratori, già operanti in virtù di contratti a progetto, avessero svolto in precedenza le medesime mansioni, la genericità della doglianza circa l’erronea indicazione di una maggior durata dei rapporti non assicurati, l’assoggettabilità a contribuzione delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta e rimborsi chilometrici ai lavoratori a progetto per il periodo che va dall’anno 2004 fino all’ottobre 2005;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a sei motivi, in relazione alla quale l’INPS, pur intimato, si è limitato a rilasciare procura per la difesa in udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 25 e 36, D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 19, L. n. 122 del 2011, artt. 38 e 40, L. n. 402 del 1966, art. 3, comma 3, L. n. 106 del 2011, art. 2 e L. n. 212 del 2000, art. 3, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale in ordine all’inconfigurabilità nella specie della decadenza del diritto a procedere all’iscrizione a ruolo del credito accertato;

che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la Società ricorrente imputa alla Corte territoriale l’omessa valutazione di quanto eccepito in ordine all’inconfigurabilità dell’addebito INPS a fronte del giudicato di inesigibilità dei contributi che l’ENPALS avrebbe dovuto accreditare sulle singole posizioni assicurative dei lavoratori considerati nel verbale che impedisce l’individuazione delle singole posizioni cui accreditare i contributi INPS, di carattere, rispetto a quelli ENPALS, meramente accessoria e osta al recupero “separato” degli stessi contributi;

– che, nel terzo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 e L. n. 448 del 1998, art. 13, è prospettata in relazione alla non conformità a diritto della ritenuta legittimità dell’iscrizione a ruolo dei crediti contributivi azionati dall’INPS a fronte della sentenza passata in giudicato che aveva annullato la cartella di pagamento emessa dall’ENPALS, a detta del ricorrente, idonea a precludere il recupero in via separata o autonoma della contribuzione accessoria INPS;

– che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69 e L. n. 92 del 2012, art. 2, la Società ricorrente, lamenta l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale intesa a sancire la presunzione assoluta di subordinazione del rapporto di collaborazione a progetto privo del medesimo con riguardo alla norma in vigore all’epoca dell’accertamento dell’Istituto;

che, nel quinto motivo, sotto la rubrica che prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 47 e 53 e art. 2697 c.c., in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la Società ricorrente deduce l’incongruità logica e giuridica della pronunzia relativa alla mancata prova dell’assolvimento dell’obbligo formativo e la mancata considerazione della circostanza che, in ogni caso, la contribuzione dovuta doveva corrispondere a quella prevista per il superiore inquadramento spettante al lavoratore e doveva essere versata all’ENPALS;

che, con il sesto motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 314 del 1997, artt. 1 e 6, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 25 e 36, D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 19, L. n. 122 del 2011, artt. 38 e 40, L. n. 402 del 1966, art. 3, comma 3, L. n. 106 del 2011, art. 2 e L. n. 212 del 2000, art. 3, in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta l’incongruità logica e giuridica della pronunzia resa dalla Corte territoriale in ordine all’assoggettabilità a contribuzione delle somme versate a titolo di indennità di trasferta e rimborsi chilometrici anche per il periodo relativo alla seconda metà del 2005 accertate, viceversa, come legittimamente erogate, nel verbale redatto dal Nucleo di Polizia tributaria di Piacenza, insistendo infine sulla decadenza dell’Istituto dal diritto all’iscrizione a ruolo del credito;

che, il primo motivo, risulta infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte(cfr. Cass., 12.3.2018, n. 5963) secondo cui la ratio del D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 12, conv. nella L. 30 luglio 2010, n. 122, recante la previsione per la quale le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra il 1.1.2010 ed il 31.12.2012, ai contributi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2004, non è difforme da quella che aveva caratterizzato i precedenti interventi di proroga dell’efficacia della disposizione stessa, ovvero quella di dilazionare l’applicazione della regola decadenziale, mutando soltanto la tecnica attuativa che non poteva essere reiterata, data dalla fissazione di un trinnio di inefficacia proiettato sino al 2012, di modo che la disposizione si pone in chiara in evidente chiave di raccordo temporale con le precedenti proroghe, attraverso il testuale riferimento alla data del 1 gennaio 2004, cosicchè, utilizzando il meccanismo della sospensione di efficacia per un triennio dell’applicazione della regola della decadenza, si consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle proroghe operative sino alla predetta data; che, di contro, inammissibile si rivela il secondo motivo, non avendo la Società dato conto della tempestiva proposizione dell’eccezione circa l’illegittimità del recupero “separato” della contribuzione INPS accessoria rispetto alla contribuzione principale spettante all’ENPALS nonchè dell’impossibilità di individuare i lavoratori cui si riferiscono i contributi omessi. La Se.Di.L eccepisce, inoltre, l’intervenuto giudicato ad essa favorevole nel giudizio instaurato contro I’ENPALS in cui era stata annullata la cartella esattoriale. La ricorrente, tuttavia, ha omesso di depositare tale sentenza, nè ne ha riprodotto il contenuto al fine di consentire a questa Corte di valutarne la rilevanza;

che nuovamente infondato deve ritenersi il terzo motivo avendo la Corte territoriale correttamente sancito l’irrilevanza dell’illegittima iscrizione a ruolo dei crediti in questione, non solo sul piano processuale, essendo il giudice tenuto a pronunziare nel merito circa la fondatezza della domanda di pagamento avanzata dall’Istituto, ma anche sul piano sostanziale, per aver il giudice di prime cure pronunziato nel merito in accoglimento della domanda dell’Istituto (cfr. Cass., ord. n. 12025/2019) come, diversamente da quanto ritenuto dalla Società ricorrente, era legittimato a fare non derivando preclusione alcuna dalla sentenza che, secondo quanto asserito dalla stessa Società ricorrente, senza, tuttavia che la stessa ne abbia dato adeguato conto, avrebbe sancito l’inesigibilità del credito contributivo azionato dall’ENPALS e quindi, l’illegittimità del recupero “separato” dei contributi accessori da parte dell’INPS;

che parimenti infondato è il quarto motivo, stante la correttezza dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale per cui all’illegittimità dei contratti a progetto, in ipotesi di incongruità di questo, consegue, anche nell’originaria formulazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, la qualificazione del rapporto come subordinato (cfr. Cass. n. 12820/2016 e Cass. n. 9471/2019); che, viceversa, inammissibile si appalesa il quinto motivo, atteso che le sollevate censure non appaiono conferenti rispetto alla ratio decidendi, in base alla quale l’illegittimità dei contratti di apprendistato discende non, come si vorrebbe dalla Società ricorrente, dall’inadempimento dell’obbligo formativo, ma dall’accertamento in fatto del carattere fittizio della causa formativa, per aver i lavoratori interessati già svolto le mansioni di destinazione e, dunque, di non abbisognare di alcuna formazione;

che parimenti inammissibile va considerato il sesto motivo, per la parte in cui non si risolve nella riproposizione della tesi dell’intervenuta decadenza D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 25, atteso che la pronunzia della Corte territoriale confermativa dell’assoggettabilità alla contribuzione delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta per il periodo indicato nella seconda metà del 2005 non è, come sostenuto dalla Società ricorrente, inficiata dall’omessa considerazione delle risultanze del verbale del Nucleo di Polizia tributaria di Piacenza ma è consapevolmente assunta disattendendo quel verbale che la Corte afferma, senza che il rilievo sia fatto oggetto di specifica censura, essere stato superato dall’espletato accertamento istruttorio;

che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver l’INPS svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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