Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31940 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. I, 06/12/2019, (ud. 17/10/2019, dep. 06/12/2019), n.31940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25860/2015 proposto da:

Crestanello S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini n. 67, presso lo

studio dell’avvocato Improda Alberto, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Senatori S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Albenga n. 45, presso lo

studio dell’avvocato Colini Claudio, rappresentata e difesa

dall’avvocato Pianti Fabio, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

Val Vibrata Ornaments S.r.l. in Liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1975/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/10/2019 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’appello proposto da Crestanello SRL (già MCM Crestanello SRL) avverso la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda proposta dalla stessa Crestanello – azienda operante nel settore della produzione di accessori metallici per borse, cinture ed articoli di pelletteria in generale – nei confronti di Senatori SPA e Val Vibrata Ornaments SRL, volta ad ottenere, per quanto interessa il presente giudizio, l’accertamento della contraffazione da parte delle convenute di cinque disegni e modelli comunitari registrati di cui era titolare l’attrice e la conseguente pronuncia inibitoria e risarcitoria, ed aveva altresì respinto la domanda riconvenzionale proposta da Senatori e Val Vibrata di declaratoria di nullità della registrazioni comunitarie della parte avversa.

Segnatamente la Corte di appello ha confermato il rigetto di tutte le domande di contraffazione avanzate dalla Crestanello, pur sulla premessa che era passato in giudicato, per acquiescenza, l’accertamento compiuto in primo grado circa la validità delle registrazioni dei modelli comunitari fatti valere dalla stessa.

Crestanello propone ricorso per cassazione con cinque mezzi tutti concernenti i disegni e modelli comunitari registrati – corroborati da memoria. Senatori replica con controricorso. Val Vibrata Ornaments SRL in liquidazione è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo la ricorrente si duole, sotto il profilo dell’omesso esame del fatto decisivo, dell’omessa valutazione dell’aspetto del monile dell’appellata dal lato anteriore, così come registrato (anello-aggancio con testa di felino); si duole altresì della violazione o falsa applicazione dell’art. 3 del Reg. CE n. 6/2002, in relazione al primo motivo di appello rubricato “Design comunitario registrato n. (OMISSIS) dell’appellante MCM e mod. 14853/70 di parte appellata”.

A parere della ricorrente la Corte territoriale ha trascurato l’attività istruttoria sollecitata dall’appellante senza motivare e non ha esercitato i poteri di ispezione ex art. 118 c.p.c.. In particolare si duole che il giudice del gravame abbia ritenuto che correttamente il giudice di primo aveva deciso avendo avuto riguardo “all’aspetto di insieme del prodotto”, senza tuttavia considerare che la registrazione riguardava solo una “parte” del prodotto e le sue caratteristiche, e non di altre, e che il Tribunale non aveva potuto valutare proprio gli elementi che caratterizzavano la parte (anteriore) del prodotto oggetto di contraffazione, dal momento che mancava la visione anteriore dello stesso agli atti di causa (fol. 15 del ricorso).

Quindi sostiene anche che la Corte territoriale non ha chiarito in cosa consistessero le differenze nella raffigurazione della testa dell’animale, tanto più che il Tribunale aveva messo in comparazione l’immagine del prodotto contestato (solo nella vista posteriore) con il design registrato dalla ricorrente (che protegge invece la sola vista anteriore) (fol. 15 del ricorso).

Sul piano della violazione di legge sostiene che l’art. 3 comma 1, lett. a) del Reg. CE 6/2002 prevede l’autonoma proteggibilità come disegno o modello comunitario registrato anche di “una parte del prodotto” – fattispecie a suo dire ricorrente nel caso specifico -, oltre che del prodotto nella sua interezza, con evidenti ricadute sull’ambito del giudizio di comparazione, che avrebbe dovuto riguardare la parte del prodotto asseritamente copiata e non parti diverse o il prodotto nel suo complesso.

1.2. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

1.3. Giova premettere che la Corte territoriale, nel delineare il quadro normativo di riferimento per le questioni in esame, ha correttamente indicato, nè sul punto risulta proposta alcuna censura, che la tutela assicurata alla titolare del disegno o modello comunitario registrato è dettata nelle previsioni contenute nel Regolamento CE n. 6/2002 e nel Regolamento n. 2245/02/CE, che fissa le modalità di attuazione del primo, la cui disciplina ricalca quella del Regolamento n. 40/94/CE sul marchio comunitario; ha quindi puntualizzato che tali regole coincidono con quelle previste all’art. 31 del c.p.I. (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) per i disegni e modelli nazionali.

Quanto all’ampiezza della tutela accordata, la Corte ha affermato che, per decidere se vi sia stata o meno contraffazione, rileva “l’impressione generale suscitata dai modelli o disegni a confronto, sulla base di quanto risultante dalla registrazione e cioè confrontando i disegni e le fotografie allegati alla registrazione ed il prodotto del terzo, gravando sul titolare dei diritti sul disegno o sul modello registrato l’onere di dimostrare i presupposti della contraffazione” (fol. 8 della sent. imp.), alla stregua del disposto di cui all’art. 41, comma 3, c.p.I., che recita “I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa.”, ed all’art. 121, comma 1, c.p.I., che pone l’onere di provare la contraffazione a carico del titolare del diritto.

1.4. Tanto premesso, va ricordato che la protezione mediante registrazione comunitaria è riconosciuta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Reg. CE 6/2002 in quanto il disegno o modello comunitario sia “nuovo” e possieda un “carattere individuale”, che ricorre – secondo i criteri dettati dall’art. 6, par. 1, lett. b) del Reg. cit. – ove l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisca in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.

Ne consegue che nella specifica materia dei disegni e modelli l’apprezzamento sulla diversa impressione generale tra disegni o modelli al fine di valutare la ricorrenza di ipotesi di contraffazione deve essere compiuto dal giudice di merito non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, in relazione al prodotto o alla parte di prodotto oggetto di tutela, e ciò in linea con i principi già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di marchio (Cass. n. 13592 del 4/12/99; n. 4405 del 28/2/2006; n. 17671 del 29/7/2009; n. 15840 del 28/7/2015; n. 8577 del 6/4/2018). Tale apprezzamento del giudice costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici, come già affermato in tema di tutela del marchio (Cass. n. 21086 del 28/10/2005; n. 4405 del 28/2/2006; n. 6382 del 13/03/2017).

1.5. Passando quindi all’esame della statuizione impugnata si deve osservare che la Corte territoriale ha respinto il primo motivo di appello – al quale si collega il primo motivo di ricorso – ritenendo che non vi fosse stata alcuna erronea applicazione degli anzidetti principi di diritto sulla considerazione che era stata effettuata “… del tutto correttamente la comparazione tra i prodotti per cui è causa, secondo l’espressa previsione del legislatore, avuto riguardo all'”aspetto” d’insieme del prodotto, e cioè all'”impressione generale”, nell’ottica di un utilizzatore informato…” (fol. 8 della sent. imp.) in quanto, anche se nella fotografia acquisita risultava riprodotto solo il lato posteriore del prodotto, erano state comunque rinvenute “apprezzabili differenze nella raffigurazione della testa dell’animale”, ed ha sostanzialmente ritenuto non decisiva l’attività istruttoria sollecitata dalla ricorrente intesa ad assicurare uno specifico raffronto tra il lato anteriore dei due prodotti – che non sarebbe stato consentito – a dire della società – dalla documentazione versata in atti in primo grado.

Orbene, la decisione è conforme ai principi enunciati da questa Corte, con riferimento alla valutazione compiuta “sull’aspetto di insieme del prodotto e sull’impressione generale” (Cass. n. 762 del 15/01/2018, in motivazione p. 3.1.) ed in merito a tale modalità non si ravvisa alcuna censura. E’ inoltre motivata – contrariamente a quanto assume la ricorrente – in quanto chiarisce – sia pure sinteticamente – che, all’esito di tale raffronto, sono state riscontrate apprezzabili differenze nella raffigurazione della testa dell’animale, di guisa che la doglianza risulta infondata.

1.6. Non risulta invece pertinente, e pertanto ammissibile, la denunciata violazione dell’art. 3 del Reg. CE 6/2002.

La ricorrente, nel contestare l’apprezzamento di merito, non indica le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito, ma si limita ad insistere sulla rilevanza dell’asserita identità dell’aspetto estetico del lato anteriore dei due prodotti: ciò fa introducendo il tema secondo il quale la registrazione ottenuta da Crestanello proteggerebbe solo una parte del prodotto segnatamente, il lato anteriore dell’anello-aggancio, e non quello posteriore (fol. 14/15 del ricorso), di guisa che la comparazione avrebbe dovuto essere compiuta unicamente tra il prospetto anteriore del prodotto della convenuta ed il design registrato dell’attrice della registrazione – in relazione al quale prospetta la violazione del cit. art. 3.

Tuttavia, sia il tema della registrazione circoscritta ad una parte del design del prodotto, che la connessa questione della modalità di confronto dei prodotti appaiono nuovi, alla stregua della sentenza impugnata e dello stesso ricorso, ove non è indicato quando ed in che termini siano stati posti nelle fasi di merito, sicchè la censura risulta carente sul piano della specificità (Cass. n. 15430 del 13/06/2018; Cass. n. 20694 del 09/08/2018) e, sotto questo profilo, inammissibile.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè la violazione o falsa applicazione dell’art. 3 del Reg. CE 6/2002, con riferimento al secondo motivo di appello rubricato “Design comunitario registrato n. (OMISSIS) dell’appellante MCM e modd. 15101/25, 15102/20, 15305, 15306 e 15307 delle appellate Val Vibrata e Senatori.

La censura ha riguardo ad un “attacco del tipo a moschettone” per prodotti di pelletteria.

La ricorrente si duole, sotto diversi profili, che la Corte territoriale abbia confermato l’esclusione della contraffazione sulla

considerazione che vi sarebbero “differenze nella scelta dei materiali, nelle proporzioni e nella composizione” dei prodotti delle parti in esame (fol. 9 della sent. imp.).

Innanzi tutto lamenta la apoditticità dell’affermazione in merito alle differenze tra i prodotti ed alla loro incidenza sull’impressione generale determinata dai prodotti. Inoltre, nella sua prospettazione la registrazione comunitaria non conteneva rivendicazioni quanto a grandezza del prodotto o materiali di esecuzione, di guisa che le circostanze relative al materiale usato avrebbero dovuto ritenersi irrilevanti e quelle relative alle proporzioni non specificate, di talchè l’aver considerato rilevanti in sè i materiali integrerebbe una violazione dell’art. 3, comma 1, del Reg. CE 6/2002, che considera i materiali solo in quanto determinano o condizionano l’aspetto esteriore del disegno o modello comunitario.

Infine, con riferimento alla composizione dei monili, si duole che la presenza aggiunta di una serie di anelli sia stata ritenuta decisiva, trascurando il fatto che la protezione assicurata dalla registrazione comunitaria può riguardare anche l’aspetto di una parte del prodotto (nel caso di specie, l’attacco a moschettone) e non necessariamente l’intero prodotto.

2.2. Il motivo è infondato.

2.3. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Corte territoriale ha dato corretta applicazione all’art. 3, comma 1, lett. a), cit., che, nel fornire la definizione di disegno o modello specifica che questo è costituito da “l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento” in quanto ha evidenziato che, nello specifico, le differenze ricadevano su una pluralità di elementi, oltre i materiali utilizzati, e cioè le proporzioni e la stessa composizione degli attacchi, tali da modificarne l’aspetto esteriore in riferimento all’impressione di insieme che un utilizzatore informato può trarre dall’esame degli oggetti posti in comparazione, di guisa che la censura va disattesa.

2.4. Sotto altro profilo, la ricorrente insiste sulla irrilevanza di materiale, proporzioni e composizione: ciò fa introducendo un tema quello secondo il quale la registrazione ottenuta da Crestanello non conterebbe rivendicazioni in merito a questi aspetti del prodotto (fol. 20 del ricorso) – di guisa che la comparazione avrebbe dovuto essere compiuta unicamente tra l’aspetto esteriore del prodotto della convenuta ed il design registrato dall’attrice – in relazione al quale prospetta la violazione del cit. art. 3.

Tuttavia, sia il tema dell’ampiezza delle rivendicazioni afferenti al design registrato, che la connessa questione della modalità di confronto appaiono nuovi, alla stregua della sentenza impugnata e dello stesso ricorso, ove non è indicato quando ed in che termini siano stati posti nelle fasi di merito, sicchè la censura risulta carente sul piano della specificità (Cass. n. 15430 del 13/06/2018; Cass. n. 20694 del 09/08/2018) e, sotto questo profilo, inammissibile.

3.1. Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè la violazione o falsa applicazione dell’art. 19 del Reg. CE 6/2002, con riferimento al terzo motivo di appello rubricato “Design comunitario registrato n. (OMISSIS) dell’appellante MCM e mod. 37992 dell’appellata Val Vibrata.

Si censura sotto diversi profili la decisione laddove ha escluso la contraffazione in quanto vi sarebbe stata “… differenza nelle proporzioni delle varie componenti, anelli e pietre…. Tali da dare una visione d’insieme individualizzante diversa rispetto a quella del modello che si assume imitato” (fol. 9 della sent. imp.).

3.2. Innanzi tutto la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia effettuato il raffronto tra i prodotti utilizzando l’immagine del proprio design registrato (allegata in atti e, a suo dire, identica ai prodotti realizzati dalla controparte), ma un’altra immagine, raffigurante una versione del monile arricchita con pelle e pietre e deduce che in tal modo avrebbe violato l’art. 19 del Reg. CE 6/2002, secondo il quale la protezione che discende dal titolo della registrazione va riferita alle immagini ivi contenute.

3.3. Sotto questo profilo la doglianza è inammissibile in quanto la ricorrente, che pure dà atto che anche il Tribunale effettuò il raffronto tra le stesse immagini, non precisa con la dovuta specificità se la violazione dell’art. 19 cit. venne sottoposta al vaglio del giudice del gravame.

3.4. Per il resto, nel contestare l’apprezzamento, la ricorrente non indica le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito, ma si limita ad insistere sulla insussistenza di differenze, malamente accertate dalla Corte territoriale per le ragioni esposte prima e già ritenute inammissibili, sostanzialmente sollecitando un riesame del merito.

4.1. Il quarto ed il quinto motivo propongono sostanzialmente la stessa censura.

4.2. Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 10 e 19 del Reg. CE 6/2002, con riferimento al quarto motivo di appello rubricato “Design comunitario registrato n. (OMISSIS) dell’appellante MCM e dod. 15935-20 di parte appellata”.

Si censura la decisione laddove è stata esclusa la contraffazione “attesa la diversità di dimensioni ricavabile dalla documentazione in atti (catalogo a grandezza naturale)” (fol. 10 sent. imp.). La ricorrente si duole che la Corte non abbia esplicitato in cosa sia consistita detta differenza.

Sostiene, quindi, che la protezione conseguente alla registrazione prescinde dalle dimensioni del prodotto e ed è estesa contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale – ai sensi degli artt. 10 e 19 del Reg. CE 6/2002, a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa, a prescindere dalle dimensioni.

4.3. Con il quinto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione per errata applicazione degli artt. 10 e 19 del Reg. CE 6/2002, con riferimento al quinto motivo di appello rubricato “Design comunitario registrato n. (OMISSIS) dell’appellante MCM e modd. 15933-30 e 15934-25 commercializzati dall’appellata Val Vibrata”.

Si censura la decisione laddove è stata esclusa la contraffazione “in ragione della non corrispondenza delle dimensioni” (fol. 10 sent. imp.) con argomenti analoghi a quelli svolti con la quarta doglianza.

4.4. I motivi, da trattarsi congiuntamente per l’identità delle questioni proposte, sono inammissibili.

4.5. Premesso che la Corte territoriale ha applicato la disposizione normativa correttamente, va osservato che anche in questo caso, la ricorrente, nel contestare gli apprezzamenti, non indica le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito, ma si limita ad insistere sulla irrilevanza delle dimensioni del prodotto, in tal modo sostanzialmente ignorando la ratio decidendi che ha riconosciuto proprio la diversa dimensione tra i prodotti come decisiva ed idonea ad integrare una variazione tale da ingenerare una impressione diversa, all’esito di una valutazione sintetica intesa a cogliere l'”impressione generale” fornita dal prodotto contrariamente a quanto assume la ricorrente -.

4.6. La censura formulata in relazione agli artt. 10 e 19 del Reg. cit. – secondo cui la registrazione ottenuta da Crestanello non conterebbe rivendicazioni in merito all’aspetto dimensionale del prodotto (fol. 20 del ricorso), di guisa che la comparazione avrebbe dovuto essere compiuta unicamente tra l’aspetto esteriore del prodotto della convenuta ed il design registrato dall’attrice – appare nuovo e, quindi, inammissibile per le medesime ragioni esposte sub 2.4.

5. In conclusione il ricorso va rigettato, infondati i motivi primo e secondo ed inammissibili gli altri.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo a favore della parte costituita Senatori SPA.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso, infondati i motivi primo e secondo ed inammissibili gli altri;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di Senatori SPA che liquida in Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00, per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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