Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3194 del 18/02/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3194 Anno 2016
Presidente: MATERA LINA
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

Data pubblicazione: 18/02/2016

SENTENZA

sul ricorso 25294-2011 proposto da:
STOPPA ROMANO STPRMN26L14D942M, domiciliato in ROMA
P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE ex lege,
rappresentato e difeso dagli avvocati PETER STEINER,
ALESSANDRO GABANELLA;
– ricorrente contro

2016
105

CARBUCICCHIO MARINO;
– intimato avverso la sentenza n. 91/2010 della CORTE D’APPELLO
DI TRENTO sezione distaccata di BOLZANO, depositata il

4

12/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/01/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento 6 ° motivo, rigetto dei restanti motivi
del ricorso.

2

CONSIDERATO IN FATTO
Su conforme ricorso dell’avv. Marino Carbucicchio, il

Tribunale di Bolzano ingiungeva a Romano Stoppa il
pagamento dell’importo di E 3.935,36 oltre accessori quale
corrispettivo per l’attività di patrocinio legale in favore
dell’intimato nella controversia che questi aveva avviato nel
giugno 2005 nei confronti del Comune di Bolzano e
dell’impresa Pana Costruzioni.
Lo Stoppa si opponeva deducendo di aver già corrisposto al
Carbucicchio, in tre soluzioni e mediante assegni, l’importo di
€ 3.550,00, a tacitazione dell’intera pretesa creditoria.

í
cf

11 Carbucicchio si costituiva assumendo che i pagamenti in
questione afferivano ad altre prestazioni che egli aveva
antecedentemente reso in favore dello Stoppa.
11 Tribunale di Bolzano accoglieva l’opposizione, ritenendo
che- detratti i pagamenti anteriormente effettuati- il debito
dello Stoppa ammontasse a soli e 385,36.
La sentenza veniva impugnata dal Carbucicchio e dallo Stoppa
,

*

con appello incidentale.

3

,

.e

%M

Il primo ribadiva che i pagamenti effettuati si riferivano ad una
pregressa vertenza, come confermato dal fatto che erano stati

annotati in calce alla fattura ad essa relativa. Specificava poi
che parte del credito oggetto di ingiunzione era divenuto
esigibile in seguito alla rimessione, da parte sua, del mandato
professionale.
Lo Stoppa censurava la sentenza nella parte in cui aveva
omesso di considerare il versamento, da parte sua, dell’importo
di € 500,00 a titolo di contributo unificato, circostanza
ammessa dallo stesso professionista; nonché nella parte in cui
aveva riconosciuto al Carbucicchio l’IVA sul credito
professionale, pur non avendo costui provveduto ad emettere
fattura.
Con sentenza n. 91/2010 l’adita Corte di Appello di Trento —
Sezione Distaccata di Bolzano accoglieva il gravame
principale ed in riforma della sentenza rigettava l’opposizione,
confermando il decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento della decisione rilevava che due dei tre
pagamenti eccepiti dallo Stoppa erano documentati da assegni

4

recanti data di gran lunga anteriore all’avvio della controversia

verosimiglianza del collegamento fra il titolo ed il credito
azionato- poneva a carico del debitore l’onere di dimostrare la
causale della dazione, onere nella specie non assolto.
Specificava poi che non risultava in alcun modo provata la
richiesta di acconti da parte dell’avvocato, tanto più che il
credito concerneva prestazioni giudiziali, certamente non
eseguite al momento dei pagamenti.
Ancora, osservava che in data 14.2.2005 lo Stoppa si era
riconosciuto debitore in relazione ad altra causa per l’importo
di E 1.727,90 e le parti avevano concordato per iscritto di
posticipare il relativo pagamento “all’esito” della controversia
oggetto del presente giudizio; circostanza, questa,
assolutamente incompatibile con l’affermato versamento di due
acconti in data anteriore.
Quanto al terzo assegno, poi, esso costituiva proprio il saldo di
tale debito pregresso, essendo la successiva controversia giunta
ad esito con la remissione del mandato.

patrocinata dal Carbucicchio; ciò che- facendo venir meno la

Infine osservava, quanto al pagamento del contributo unificato,

fosse stato direttamente lo Stoppa.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso Romano Stoppa,
articolando otto motivi.
L’intimato non si è costituito.

RITENUTO IN DIRITTO
IL- Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione
dell’art. 2234 c.c., assumendo che erroneamente la Corte di
Appello distrettuale avrebbe posto a suo carico la prova della
diversa imputazione dei pagamenti con assegno effettuati
anteriormente al credito (poi escludendola); sostiene infatti che
il cliente è tenuto, ai sensi della norma citata, ad anticipare le
spese e versare acconti al professionista, tanto più quando,
come nel caso di specie, vi era stata in un primo momento solo
un’attività stragiudiziale.
Il motivo può essere scrutinato unitamente al secondo, con il
quale il ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia
ravvisato una mancanza di prova in ordine alla richiesta di

che il Carbucicchio non aveva mai ammesso che ad effettuarlo

acconti da parte del professionista, sostenendo che tale richiesta

è il cliente a provvedere di sua iniziativa al versamento di
acconti, anche in assenza di richiesta.
Entrambi i motivi non sono fondati.
In relazione ai pagamenti notevolmente anteriori al credito, la
Corte di Appello distrettuale ha fatto buon governo di un
consolidato principio giurisprudenziale cui non fa eccezione la
;

materia della prestazione d’opera intellettuale.
In particolare, è stato affermato che il principio secondo cui,

avviene- di norma- in forma meramente verbale, e non di rado

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quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di
avere corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione
del medesimo, spetta al creditore-attore, il quale sostenga che il
pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso,
provare l’esistenza di quest’ultimo e le condizioni necessarie
per la dedotta diversa imputazione, non trova applicazione nel
caso in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito per
effetto dell’emissione di un assegno bancario negoziato in
favore del creditore prenditore in una data significativamente

qvi.

anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia

venir meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito
azionato ed il titolo pone a carico del debitore l’onere di
dimostrare la causale dell’emissione dell’assegno e,
conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito è volto ad
estinguere in via anticipata il debito per cui è processo (cfr.
Cass. n. 3457/2007; Cass. n. 17102/2006; Cass. n.
20134/2005).
Quanto, poi, alla possibile imputazione dei pagamenti in
acconto sul credito di cui alla prestazione dedotta in lite, il
giudice d’appello ha escluso la sussistenza di circostanze di
fatto che possano renderla possibile; ed anzi, ha evidenziando
in uno scritto ricognitivo un elemento certo di significato
opposto.
Tale valutazione non è superata dai contrari rilievi del
ricorrente, che al più si configurano come una mera richiesta di
rimeditazione dei dati fattuali già apprezzati nel giudizio di
merito, non ammissibile in questa sede.

divenuto esigibile, giacché proprio la diversità di data, facendo

a

a

2.- Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità della

Assume in proposito che la Corte di Appello territoriale
avrebbe ricondotto il credito professionale del Carbuciechio
alla sola attività giudiziale, e non a quella di assistenza
stragiudiziale; e ciò quantunque il creditore non avesse mai
formulato tale allegazione in giudizio. Sotto altro profilo, poi, il
ricorrente svolge considerazioni circa l’esatto contenuto delle
prestazioni di assistenza stragiudiziale, come definite dalla 1. n.
794/1942.
11 motivo è infondato poiché non coglie la ratto decidendi.
La Corte di Appello distrettuale, infatti, si è limitata a svolgere
una considerazione incidentale nell’ambito del più ampio e
decisivo rilievo (pretermesso dal ricorrente) dell’esistenza del
già citato scritto ricognitivo del debito di € 1.727,90, datato
14.2.2005.
Ricostruendo le vicende fattuali connesse a tale scritto, la corte
ha coerentemente ritenuto che a quella data si fossero arrestate
le attività professionali relative ad una diversa pratica, cui
a

sentenza per vizio di ultrapetizione.

e

conseguiva il debito riconosciuto; tale ultimo le parti avevano

oggetto del presente giudizio, il cui avvio era imminente (il
mandato professionale fu rilasciato nel mese di giugno), e dal
quale il credito ha per il resto tratto origine.
Tale ricostruzione, lungi dal comportare una violazione del
principio della domanda come affermato dal ricorrente,
costituisce ancora una volta un apprezzamento in fattonell’ottica ricostruttiva del rapporto fra le parti- rispetto al
quale è escluso il sindacato di legittimità.
3.- Con il quarto motivo, articolato in forma di denunzia di
motivazione illogica o contraddittoria, il ricorrente propone una
diversa interpretazione dello scritto ricognitivo in parola,
pretendendo di ricondurlo non già alla vertenza pregressa,
bensì all’attività oggetto di causa.
Si tratta di motivo inammissibile in quanto volto al
raggiungimento di un diverso risultato interpretativo della
volontà delle parti, senza la minima indicazione dei canoni
enneneutici che sarebbero stati violati.

quindi concordato di “conteggiare all’esito della vertenza”

4.- Con il quinto motivo il ricorrente deduce poi violazione

la Corte di Appello avrebbe ritenuto esigibile il credito oggetto
dello scritto ricognitivo, poiché nella relativa prestazione il
termine è fissato a favore del debitore.
Anche tale motivo non coglie la ratio decidendi.
Il riferimento all’esigibilità compiuto dalla corte muove dal
presupposto, già ricordato, che nello scritto ricognitivo del
14.2.2005 le parti avevano concordato che il pagamento
sarebbe dovuto intervenire

“all’esito della vertenza”

successivamente intrapresa; e che la rinunzia al mandato da
parte del difensore, costituendo certamente evento che
determinava tale esito- ovvero la cessazione del rapporto
d’opera professionale- rimuoveva ogni ostacolo all’esigibilità
di detto credito da parte del medesimo professionista.
Non ha pertanto alcuna pertinenza con la decisione la disciplina
del termine per l’adempimento delle obbligazioni del
committente nel contratto d’opera intellettuale.
5.- Il sesto motivo è riferito alla medesima circostanza, e con

degli artt. 1184, 1185 e 1186 c.c., assumendo che erroneamente

lo stesso il ricorrente denunzia contraddittorietà della
motivazione in relazione al terzo assegno dato in pagamento.

Richiamandosi, infatti, ad un estratto della decisione che cita
tale assegno come “dd. 22.6.2005”, e quindi relativo al
pagamento del debito già riconosciuto perché successivo alla
rinunzia al mandato, evidenzia la contraddittorietà di tale
assunto, poiché il mandato era stato rinunziato solo nel
febbraio 2006.
Il motivo sfrutta un errore materiale contenuto nella sentenza in

parte qua, laddove- come indicato in ogni altro passaggio della
decisione che ne fa menzione- si deve intendere l’assegno “dd.
22.6.2006”, e dunque successivo alla rinunzia al mandato.

Anche tale motivo è pertanto infondato.
6.- Con il settimo motivo il ricorrente denunzia la nullità della
sentenza gravata per violazione dell’art. 167 c.p.c., nella parte
in cui ha omesso di rilevare che il Carbucicchio non aveva
contestato l’anticipazione, da parte sua, dell’importo di
C 500,00 a titolo di contributo unificato.
Il motivo è anzitutto inammissibile per difetto di

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autosufficienza, non essendo stata riportata, se non per uno
stralcio minimo e privo di significato, la comparsa di risposta

dell’odierno intimato da cui si dovrebbe dedurre la mancata
contestazione.
In ogni caso, lo stesso stralcio riportato non contiene alcuna
ammissione del fatto evidenziato, poiché in esso il
Carbucicchio si limita a riconoscere espressamente alcuni
pagamenti ricevuti (seppur diversamente imputandoli), ciò che
ben può costituire contestazione delle ulteriori circostanze
poste a fondamento dell’eccezione.
Peraltro, l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza delle
domande costituisce una valutazione del giudice di merito,
sicchè la sussistenza o l’insussistenza d’una contestazione,
quale contenuto della posizione processuale della parte, passa
attraverso il filtro dell’interpretazione data dal giudicante,
restando una sua funzione, come tale sindacabile solo per vizio
di motivazione (cfr. Cass. n. 4249/2012; Cass. n. 27833/2005).
7.

Con l’ottavo ed ultimo motivo lo Stoppa denunzia

violazione dell’art. 2967 c.c. in relazione all’anticipazione da

43

e

parte del Carbucicchio del contributo unificato.
Il ricorrente assume che la semplice indicazione in parcella del

relativo esborso non consente di ritenere assolto tale onere a
fronte della contestazione da lui svolta.
Il motivo è infondato.
In relazione ai compensi ed alle voci di spesa indicate in
parcella è noto l’orientamento di questa corte che attribuisce
valore di prova alla parcella redatta unilateralmente dal
professionista in assenza di specifiche contestazioni del cliente;
la stessa deve infatti ritenersi assistita da una presunzione di
veridicità, poiché l’iscrizione all’albo del professionista è una
garanzia della sua personalità (v. Cass. SS.UU. n. 14699/2010).
Ciò premesso, va osservato che il giudice d’appello ha valutato
le contestazioni svolte al riguardo dal ricorrente (i cui termini,
peraltro, non vengono riportati nel ricorso) e ne ha evidenziato
l’inidoneità a superare il valore probatorio della parcella, con
valutazione fattuale che sfugge al sindacato di legittimità.
8.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto

il ricorso deve essere rigettato.

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La Corte

Cosi deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile
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della Corte Suprema di Cassazione il \(2016.
Sentenza redatta con la collaborazione del dr. Francesco
Cortesi, assistente di studio.
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Il Consigliere Estensore

Il Presidente
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il

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

1 8 FEB. 2016

rigetta il ricorso.

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