Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3194 del 12/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3194 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 25554-2011 proposto da:
DAMARIS MAGNI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato CARLINO
PIETRO, che lo rappresenta e difende,giusta delega a margine del
ricorso;

– ricorrentecontro
PROVINCIA DI FIRENZE in persona del Presidente pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso
lo studio dell’avvocato LORENZONI FABIO, rappresentata e difes
dall’avvocato GUALTIERI STEFANIA, giusta procura speciale a
margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/02/2014

avverso il provvedimento R.G. 25784/20D9del GIUDICE DI PACE
di FIRENZE, depositato il 29/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Ric. 2011 n. 25554 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-2-

1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I.

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art.377 c.p.c. ha

depositato la seguente relazione ex art .380-bis c.p.c.:
“1. – Damaris Magni proponeva innanzi al giudice di pace di Firenze

Polizia provinciale di detto capoluogo, per la violazione dell’art. 126-bis,
comma 2 del codice della strada, non avendo ella comunicato il nominativo
del conducente che alla guida della sua autovettura il 31.12.2008 aveva
violato l’art. 142 stesso codice.
Costituita la Provincia di Firenze, il procedimento era definito con
ordinanza di cnywalida (del provvedimento opposto) ai sensi dell’art. 23,
quinto comma legge n. 689/81, non essendo la ricorrente comparsa
all’udienza, né avendo addotto alcun legittimo impedimento.
2. – Per la cassazione di tale ordinanza Damaris Magni propone ricorso,
affidato a tre motivi.
2.1. – La Provincia di Firenze resiste con controricorso.
3. – Col primo mezzo la ricorrente deduce la violazione dell ‘art. 204-bis
c.d.s. e il vizio di motivazione, sostenendo che il giudizio di primo grado fosse
soggetto al rito ordinario di cognizione e non all’art. 23 legge n. 689/81; col
secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 137 e ss. c.p.c.; col terzo
ripropone le censure di merito avverso il verbale d’accertamento.
4. – Il ricorso è inammissibile.
4.1. – Contrariamente a quanto afferma parte ricorrente nel primo motivo
d’impugnazione, l’art. 204-bis c.d.s. nel testo (applicabile ratione temporis)
vigente alla data in cui fu proposta l’opposizione (data successiva e prossima
3

opposizione al verbale d’accertamento redatto in data 31.12.2008 dalla

all’1.9.2009, in cui fu notificato il verbale d’accertamento) prevedeva,
alternativamente al ricorso ex art. 203 c.d.s. al Prefetto del luogo della
commessa violazione, l’opposizione innanzi al giudice di pace dello stesso
luogo con le forme previste dall’art. 22 legge n. 689/81, e stabiliva

quest’ultima, il cui 5° comma, modificato dall’art. 26, 1° comma, lett. a) del
D.Lgs. n. 40/06 con decorrenza dal 2.3.2006, stabiliva in allora che
l’ordinanza di convalida fosse soggetta ad appello. Tale disposizione è
rimasta in vigore fino al D.Lgs. n. 150/11, applicabile ai procedimenti
instaurati successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo (art. 36, 1° comma), in quanto per i procedimenti pendenti
continuano ad applicarsi le norme abrogate o modificate (art. 36, 2° comma).
Pertanto, in virtù delle disposizic:::: processuali vigenti al tempo in cui
l’opposizione fu instaurata e poi definita, il mezzo d’impugnazione esperibile
avverso l’ordinanza di convalida di cui al 5° comma dell’art. 23 legge n.
689/81 era l’appello e non il ricorso per cassazione, previsto invece da detta
norma nella sua formulazione originaria.
5. – Per le considerazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con
ordinanza, nei sensi di cui sopra, in base all’art.375, n. 1 c.p.c.”.
11.

La Corte condivide la relazione, rispetto alla quale le parti,

debitamente avvisate, non hanno depositato memoria, e il Procuratore
generale nulla ha osservato.
III. – Pertantrs n_ ricorso va dichiarato inammissibile.
IV. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
della parte ricorrente.
4

l’applicazione dell’art. 23 stessa legge al relativo procedino. Norma,

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente
alle spese, che liquida in € 800,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA
come per legge.

2 della Corte Suprema di Cassazione, il 23.10.2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile –

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