Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3194 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17415-2018 proposto da:

FLORIDA SAS DI R.T. E M.M., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

AMERICA 125, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MAURO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BACOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10505/21/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;

Con sentenza n. 10505/21/2017, depositata il 12.12.2017, la CTR della Campania dichiarava inammissibile l’appello di Florida s.a.s di R.T. e M.M. su controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento per Tarsu 2010, 2011, 2012 e 2013 sul presupposto che l’appello fosse privo di specifici motivi di impugnazione in quanto riproduceva il contenuto dell’atto di costituzione in giudizio.

La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a un motivo con cui ha lamentato il difetto di motivazione essendosi la CTR limitata ad affermare che la sentenza dei primi giudici era corretta e che il gravame proposto non era altro che una ripetizione dei motivi di impugntiva afferenti la decisione di primo Grado.

Il Comune di Bacoli non ha spiegato difese.

La censura è fondata.

La CTR si è limitata ad affermare: “l’appello e infondato, risultando, invero, corretta la statuizione impugnata con specifico riferimento all’effettiva attività disimpegnata dalla società contribuente, la quale peraltro ribadisce le doglianze esposte nel ricorso originario senza addurre specifiche censure alla motivazione addotta dalla CTP, al punto tale che esso appello dovrebbe addirittura dichiararsi inammissibile per difetto di specificità dei motivi esposti a sostegno del medesimo”.

Tale motivazione è solo apparente in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 8053/2014: Cass. 22232/16). Nemmeno può ritenersi che la sentenza sia motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado non essendo stato nemmeno tentato una censura delle argomentazioni svolte dal primo giudice e men che meno un esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass. 27112/2018).

Occorre altresì rilevare che il giudice di appello non si è conformato al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 10, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benchè formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (Cass. n. 20379/2017); “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. n. 26134/2017; n. 1200/2016; Cass. 5864/2019). Le Sezioni Unite, con sentenza n. 27199/2017, hanno ribadito i principi enucleati dalla giurisprudenza richiamata, affermando che “resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 11 febbraio 2020

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