Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3194 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. I, 11/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.C., domiciliato in ROMA presso la cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Cucinella

Luigi Aldo del Foro di Napoli giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in

carica dom.to in Roma presso la cancelleria della Corte di

Cassazione, con l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta

e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1831 della Corte d’Appello di Napoli del

31.3.2007;

Udita la relazione della causa svolta nella p.u. del 16.12.2009 dal

Cons. Dr. Luigi MACIOCE;

udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. RUSSO Libertino

Alberto che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato il 31/3/2007 la Corte di Appello di Napoli, esaminando la domanda di riconoscimento di equo indennizzo proposta da G.C. contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la irragionevole durata di un processo innanzi al TAR Campania durato dal 24/1/2000 al 14/10/2005, ebbe a ritenere eccedente il ragionevole la durata di anni due e mesi nove ed a liquidare all’istante indennizzo per Euro 2.970,00, condannando pertanto l’Amministrazione al pagamento di detta somma. Quanto al regime delle spese, la Corte di merito, preso atto del comportamento tenuto da parte resistente che ha aderito alla richiesta del ricorrente e non ha dato causa al giudizio necessario, ne ha disposto la integrale compensazione tra le parti. Per la cassazione di tale decreto il G. ha proposto ricorso in data 16.5.2008, al quale l’intimata Presidenza ha opposto controricorso del 30.5.2008. Nel ricorso si censura, nei due motivi, per violazione di legge e vizio di motivazione, la decisione di compensare le spese in difformità dai parametri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. e con motivazione illogica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che debba essere accolto il ricorso per la evidente fondatezza della censura di illogicità della motivazione adottata a sostegno della pur legittima facoltà di compensare le spese. Che, infatti, anche nel giudizio di equa riparazione, trovi applicazione la disciplina sulle spese per la quale il soccombente, quindi anche l’attore che abbia infondatamente chiesto l’indennizzo, possa essere condannato alla refusione delle spese è indiscutibile;

così come resta ferma la facoltà del giudice di procedere a compensazione in relazione alla misura della soccombenza ovvero nella ricorrenza di giusti motivi. In tal senso questa Corte si è anche assai di recente espressa (Cass. n. 16542 del 2009). Ma va anche rammentato che la compensazione per giusti motivi, nella specie imponeva che essi dovessero essere esplicitati alla stregua del nuovo testo dell’art. 92 c.p.c.: al ricorso proposto dal G. il 26.7.2006 si applicava infatti il nuovo testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, ai sensi della L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 4 che ha disposto l’applicazione delle modifiche ai procedimenti instaurati dopo il 1.3.2006. E di qui l’esigenza che sulla congruità logica di tale motivazione ben possa esercitarsi il sindacato di questa Corte (Cass. n. 7253 del 2009), avendo di mira una congruità che implica la rispondenza (logico-giuridica) della motivazione adottata al “sistema” dell’equa riparazione delineato dalle norme vigenti.

E tale congruità difetta totalmente nella motivazione adottata, quella per la quale, essendo il giudizio ex lege n. 89 del 2001 necessario per la liquidazione dell’indennizzo, la non opposizione della Presidenza all’an debeatur avrebbe integrato i giusti motivi in discorso. In primo luogo, la pretesa necessità del giudizio appare infatti insussistente, nulla ostando a che l’Amministrazione predisponga direttamente i mezzi per indennizzare in via stragiudiziale e secondo parametri congrui, chi lamenti il danno da eccessiva durata del processo. In secondo luogo, la non contestazione dell’an debeatur, (al pari della mancata costituzione) da parte dell’Amministrazione può forse rendere minore il “costo” del giudizio intrapreso ma non per questo giustifica che i costi di quel giudizio debbano rimanere a carico di chi rettamente agisce (non avendo avuto ristoro in via stragiudiziale). E non aver percepito la evidenza di tale premessa di sistema rende chiara la incongruità logica della affermazione della Corte di Napoli. Accolto il secondo motivo del ricorso, e respinto il primo, segue la cassazione del decreto impugnato e, stante la mancanza di alcun residuo margine di accertamento, deve essere emessa la decisione di merito ex art. 384 c.p.c. liquidandosi le spese, avuto riguardo al valore della causa di Euro 2.970 e sulla base dei minimi di tariffa per i procedimenti innanzi alla Corte di Appello, per il merito in Euro 378 per diritti, Euro 445 per onorari ed Euro 50 per spese (oltre spese generali ed accessori di legge) e determinandosi le spese di questo giudizio di legittimità in Euro 565 per onorari ed Euro 100 per esborsi (oltre spese generali ed accessori) e disponendosi la distrazione delle due liquidazioni in favore dell’avv. Luigi Aldo Cucinella.

PQM

Accoglie il secondo motivo del ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna il controricorrente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 873 oltre spese generali ed accessori di legge e di quelle del giudizio di legittimità liquidate in Euro 665 oltre spese generali ed accessori di legge, somme che distrae in favore del procuratore antistatario avv. L. A. Cucinella.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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