Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3194 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/02/2021), n.3194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 934-2019 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati CARLO DE MAIO, CARLO SPINELLI;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore Fallimentare pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato TOMMASO BARTIROMO;

– controricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE,

L.F., A.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 38/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – In data 10 maggio 2018 il Tribunale di Nocera Inferiore, in accoglimento dei ricorsi proposti da L.F. e A.F., dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l..

2. – Quest’ultima società proponeva reclamo; all’impugnazione resistevano la curatela fallimentare e i nominati creditori istanti.

La Corte di appello di Salerno pronunciava, in data 21 novembre 2018, sentenza con cui respingeva il reclamo.

3. – (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso detta pronuncia. I motivi di impugnazione sono tre. Resiste con controricorso la curatela fallimentare, che ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 1398 e 1399 c.c., oltre che dell’art. 2203 c.c.; omesso esame circa fatti e circostanze decisive per il giudizio, afferenti i poteri di C.G.; omesso esame circa fatti e circostanze decisive per il giudizio, con riguardo all’inutilizzabilità dei progetti dell’architetto F. e dell’ingegner L. in relazione allo scopo; violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c.; violazione dell’art. 111 Cost.. Il mezzo cumula diverse doglianze. E’ anzitutto censurata la valutazione della Corte di merito quanto al potere, in capo a C.G., di concludere in nome e per conto della società il contratto di prestazione d’opera professionale fatto valere dai creditori istanti; al riguardo, oltre a prospettarsi l’assenza del potere rappresentativo da parte del predetto C., che dunque nella circostanza avrebbe assunto la veste di falsus procurator, viene escluso che potesse qualificarsi come atto di ratifica l’iscrizione dei debiti correlati all’incarico professionale nella contabilità sociale. E’ inoltre lamentato che la Corte di appello abbia mancato di considerare che i progetti realizzati si erano rivelati irrealizzabili, dichiarando i medesimi metrature e cubature non conformi alla variante del piano regolatore comunale.

Il motivo è nel complesso infondato.

La Corte di merito ha affrontato la questione inerente alla contestata esistenza, in capo a C.G., del potere di stipulare, in nome per conto della società fallita, il contratto di prestazione d’opera professionale in cui si inscrivevano le obbligazioni, relative ai compensi, fatte valere da L. e A. e ha ritenuto che la procura institoria rilasciata dalla società al nominato C. riguardasse “qualsiasi negozio e contratto (…) occorrente per lo svolgimento dell’attività commerciale dell’impresa, nella quale rientra(va) anche e soprattutto l’attività edilizia” Ha inoltre evidenziato che, in ogni caso, il contratto d’opera professionale risultava essere stato ratificato dalla società fallita, sia attraverso il concreto utilizzo della progettazione elaborata dai due professionisti, sia attraverso la registrazione, nella contabilità sociale, delle fatture emesse dai due tecnici. Il giudice di appello, infine, ha disatteso l’eccezione della società fondata sulla inutili7zabilità del progetto redatto da L. e A. rilevando come, per un verso, le difformità e gli errori fossero stati semplicemente dedotti, ma non dimostrati, e come, per altro verso, l’idoneità del progetto risultasse adeguatamente dimostrata sulla scorta dell’avvenuto rilascio dei permessi di costruzione rilasciati, i quali erano stati poi volturati all’impresa che era subentrata alla fallita nella costruzione dei fabbricati.

Ciò detto, è precluso in questa sede un sindacato vertente sull’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di appello quanto al contenuto della procura conferita dalla società fallita a C.. Ciò che poteva prospettarsi, in questa sede, era la violazione o falsa applicazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 ss. cc.., le quali sono applicabili ex art. 1324 c.c., in quanto compatibili, agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, e pertanto anche alla procura (cfr. Cass. 15 marzo 2004, n. 5234), ovvero l’anomalia motivazionale che si fosse tradotta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (nel senso chiarito da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053 e Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054), o l’omesso esame del fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5. Le prime due censure non sono state tuttavia formulate; quanto alla terza, essa compare, sì, nella rubrica del motivo, ma è chiaramente riferita a una circostanza (il potere di C.G. di impegnare la società) che non costituisce il fatto che la Corte avrebbe dovuto prendere in esame per negare alla procura una data estensione di effetti, ma – al contrario – la conseguenza stessa che ha avuto, per la Corte di appello, l’interpretazione di quell’atto.

L’infondatezza della censura appena esaminata rende inammissibile la doglianza vertente sulla ratifica, che inerisce a una ratio decidendi autonoma e aggiuntiva: infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa. Il motivo, dunque, risulta inammissibile per difetto di interesse (per tutte: Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108). Del resto, anche la contestazione della ratifica involge un apprezzamento di fatto: tale apprezzamento si diceva in passato incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici (Cass. 13 dicembre 2006, n. 26689; Cass. 1 settembre 2003, n. 12750); con la nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, esso può essere posto in discussione solo per l’omesso esame del fatto decisivo e per la radicale carenza motivazionale, secondo quanto si è sopra ricordato: ma doglianze in tal senso non sono state formulate con riguardo al tema della ratifica.

Le asserite carenze del progetto – come si è detto – sono state negate dalla Corte di appello, la quale ha anzi spiegato come l’idoneità del medesimo traesse riscontro dal rilascio del titolo edilizio, poi volturato, da parte del Comune. Sul punto non si delinea alcun vizio motivazionale (nei termini oggi rilevanti della “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, della “motivazione apparente”, del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e della “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; nè la ricorrente è ammessa a confutare la decisione assunta dalla Corte territoriale contrastando, in questa sede, l’accertamento di fatto riservato al giudice del merito (sulla base, oltretutto, di affermazioni che nemmeno mostra di correlare al contenuto di specifici documenti prodotti in giudizio).

2. – Il secondo motivo oppone la violazione e falsa applicazione delle disposizioni relative al finanziamento dei soci e dei loro crediti ex art. 2467 c.c., nonchè la violazione falsa applicazione dell’art. 191 c.p.c..

Secondo la società istante, avrebbe errato il giudice distrettuale a ritenere sussistente lo stato di insolvenza sul presupposto che i soci della società, che sono postergati ex art. 2467 c.c., potessero equipararsi agli altri creditori. La Corte di Salerno avrebbe poi errato nel far propria la valutazione del consulente tecnico senza valutarne “i ragionamenti logico-giuridici”.

Il motivo va disatteso.

La Corte di appello ha nella sostanza negato che ai fini della dichiarazione di fallimento rilevasse la postergazione del credito dei soci per il finanziamento loro erogato alla società, dal momento che tale postergazione non implicava che il credito potesse essere fatto valere solo nel momento in cui la società risultasse nuovamente produttiva di ricavi. Ha quindi ritenuto che anche i crediti dei soci per il rimborso dei finanziamenti rilevassero ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza.

Ciò detto, non si vede come il semplice dato della postergazione del credito per il finanziamento dei soci – che si traduce in una situazione di temporanea inesigibilità del diritto di obbligazione in presenza di una delle situazioni previste dall’art. 2467 c.c., comma 2:

cioè un impedimento (solo temporaneo) alla restituzione della somma mutuata motivata dalla presenza di altri crediti (cfr. Cass. 15 maggio 2019, n. 12994, in motivazione) – possa escludere lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale. Lo stato di insolvenza si realizza in presenza di una situazione d’impotenza dell’imprenditore, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (Cass. Sez. U. 13 marzo 2001, n. 115; di recente: Cass. 15 maggio 2019, n. 12994). Tale situazione prescinde, evidentemente, dalla gradualità da osservare nel soddisfacimento delle diverse pretese che i creditori vantino nei confronti della società di cui si prospetti l’insolvenza.

Peraltro, l’istante mostra di trascurare che la Corte di appello si è fatta carico di prendere in considerazione una situazione debitoria “depurata”, per così dire, dall’esposizione di cui qui si dibatte: ha rilevato, in proposito, come esistesse uno sbilancio tra attività (Euro 47.719,06) e passività, anche tenendo conto dei soli crediti vantati, nei confronti di (OMISSIS), da L. ed A. (rispettivamente per Euro 85.355,14 e per Euro 88.294,10), ed escludendo, quindi, il credito per il finanziamento soci; ha così evidenziato come, anche in presenza di un tale assetto dello stato patrimoniale, la società versasse nella incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, stante l’inesistenza di beni strumentali e di attività in corso di svolgimento alla data della proposizione delle domande di fallimento. La non decisività della censura sulla postergazione trova del resto conferma nel rilievo, contenuto della sentenza impugnata, e formulato sulla scorta della disposta consulenza tecnica, per cui ove pure si fosse tenuto conto della rinuncia del socio Ge. s.r.l. al credito per il rimborso del proprio finanziamento, il patrimonio della società sarebbe risultato, comunque, completamente eroso dalle perdite – che avevano tra l’altro determinato la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale – “con la permanenza dello stato di insolvenza” (cfr. pronuncia impugnata, pag. 7): tale passaggio della sentenza chiarisce, infatti, che lo stato di decozione della società si configurava a prescindere dal credito avente ad oggetto la restituzione del finanziamento (che si assumeva, in tesi, rinunciato).

Quanto alla doglianza vertente sul recepimento della consulenza tecnica, essa è radicalmente inammissibile, essendo stata declinata in termini del tutto generici ed astratti.

3. – Con il terzo motivo sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 111 Cost., in relazione alla motivazione della sentenza, nonchè la violazione e falsa applicazione delle norme relative allo stato di insolvenza e, in particolare, la violazione dell’art. 5 l. fall.. Secondo la ricorrente il mancato adempimento di un solo debito, giudizialmente contestato, anche se portato da un titolo esecutivo, non è di per sè idoneo a dimostrare lo stato di insolvenza dell’imprenditore.

Il motivo è palesemente infondato.

Osservato preliminarmente, in diritto, che lo stato di insolvenza rappresenta una situazione oggettiva dell’imprenditore che prescinde totalmente dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva (Cass. 3 aprile 2019, n. 9297; Cass. 15 gennaio 2015, n. 583, non massimata; cfr. pure Cass. 30 settembre 2004, n. 19611) – onde la supposta unicità del debito si rileverebbe comunque priva di rilievo ai fini che qui interessano -, va detto, in punto di fatto, che la sentenza impugnata ha dato conto di una pluralità di inadempimenti: sicchè il motivo, sul punto, va dichiarato inammissibile, fondandosi su una situazione di fatto diversa da quella prospettata ed accertata nel giudizio di merito (Cass. 11 novembre 2015, n. 23045).

E’ poi escluso che la sentenza, sul punto dell’accertamento dello stato di insolvenza, sia affetta dalla denunciata carenza motivazionale, avendo la Corte di appello dato diffusamente conto della constatata incapacità di (OMISSIS) di far fronte coi mezzi ordinari alle proprie obbligazioni.

4. – Il ricorso è in conclusione rigettato.

5. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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