Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3194 del 09/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3194 Anno 2018
Presidente: DE MASI ORONZO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso 26134-2013 proposto da:
MARCHIONNI RUGGERO, elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZALE DON GIOVANNI MINZONI 9, presso lo studio
dell’avvocato ENNIO LUPONIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ACHILLE MARCHIONNI
giusta delega a margine;
– ricorrente –

2018

contro

9

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE
PROVINCIALE DI PESARO E URBINO;
– intimati –

Nonché da:

Data pubblicazione: 09/02/2018

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale contro

PIAZZALE DON GIOVANNI MINZONI

9,

presso lo studio

dell’avvocato ENNIO LUPONIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ACHILLE MARCHIONNI
giusta delega a margine;
– controricorrente all’incidentale non chè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PESARO
E URBINO;
– intimata –

avverso la sentenza n. 126/2012 della COMM.TRIB.REC.
di ANCONA, depositata 1’11/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2018 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’accoglimento del l ° motivo di ricorso, assorbito
il ricorso incidentale;
udito per il ricorrente l’Avvocato LUPONIO che ha
chiesto l’accoglimento;

MARCHIONNI RUGGERO, elettivamente domiciliato in ROMA

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI
che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

accoglimento ricorso incidentale.

R.G. 26134/2013
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. Con atto del 13.5.2002 Marchionni Ruggero riceveva in permuta dal Comune di Pesaro
un terreno edificabile sito nel territorio comunale ed il contribuente si avvaleva delle
agevolazioni fiscali di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 388/2000. L’agenzia delle
entrate, accertato che sull’area acquistata non era stata effettuata alcuna edificazione entro
cinque anni dall’acquisto, revocava le agevolazioni e notificava avviso di liquidazione per la
somma di euro 222.936,82. Il contribuente impugnava detto avviso sostenendo che la

erano emerse problematiche relative alla edificabilità di esso per l’eccessiva vicinanza
dell’erigendo fabbricato all’elettrodotto

che determinava la presenza di un campo

elettromagnetico che sconsigliava la costruzione di qualsiasi edificio per via dei gravi danni che
avrebbero potuto derivare alla salute degli occupanti. In conseguenza di ciò il Comune aveva
provveduto a trasferire la cubatura esistente su detto fondo ad altro lotto di proprietà del
contribuente sito nel medesimo comparto edilizio. La commissione tributaria provinciale di
Pesaro accoglieva il ricorso. Proponeva appello l’agenzia delle entrate e la commissione
tributaria regionale delle Marche lo accoglieva parzialmente dichiarando che l’avviso di
liquidazione era legittimo ma non erano dovute le sanzioni data la complessità della vicenda e
la riscontrabile buona fede del contribuente.
2. Avverso alla sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato
a quattro motivi. Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate, la quale ha proposto ricorso
incidentale affidato ad un motivo.
3. Con il primo motivo di ricorso principale il contribuente deduce nullità della sentenza, ai
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in quanto la commissione tributaria
regionale ha basato il proprio convincimento su elementi tratti esclusivamente dagli atti
dell’agenzia, omettendo di motivare criticamente sulla base degli atti e delle prove versate in
causa dal contribuente.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3
cod. proc. civ., in relazione agli articoli 53, comma 1, del decreto legislativo 546/92 e 342 cod.
proc. civ.. Sostiene che ha errato la CTR nel rigettare l’eccezione di inammissibilità dell’appello
dato che si sarebbe dovuto considerare che esso non conteneva censure specifiche alla
sentenza di primo grado ma era la mera riproposizione delle questioni sollevate con la
comparsa di risposta nel giudizio svoltosi innanzi alla commissione tributaria provinciale.
4. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3
cod. proc. civ., in relazione all’articolo 33, comma 3, della legge 388/2000. Sostiene che la
CTR è incorsa in errore di diritto nel ritenere che la norma agevolativa non potesse applicarsi,
posto che l’edificazione nel quinquennio aveva comunque avuto luogo, ancorché su un diverso
fondo facente parte, però, del medesimo comparto edilizio. E non ha considerato la CTR la

1

mancata edificazione era da imputare a forza maggiore dato che, dopo l’acquisto del terreno,

sussistenza della forza maggiore derivante dalla imprevedibilità della impossibilità di edificare
sul fondo dovuta alla presenza di un elettrodotto nell’area confinante.
5. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5
cod. proc. civ., per non aver la CTR chiarito gli elementi a fondamento dell’esclusione dei
benefici previsti dalla norma agevolatrice e per aver attinto dai soli atti processuali della
agenzia.
6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’agenzia delle entrate deduce violazione di
legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 6, comma 5,

dalla norma per disporre la disapplicazione delle sanzioni.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Invero non costituisce causa
di nullità della sentenza l’aver la CTR fatto proprie le argomentazioni svolte dall’appellante che,
all’evidenza, ha condiviso pervenendo all’accoglimento dell’appello. Invero la CTR ha dato
conto dell’insussistenza dei presupposti dell’agevolazione da cui conseguiva l’infondatezza delle
argomentazioni svolte dall’appellato.
2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto, a fronte dell’accertamento compiuto dalla
CTR in ordine al fatto che l’Ufficio aveva contestato la motivazione dei giudici di primo grado
sia sull’interpretazione fornita in sentenza della cosiddetta causa di forza maggiore sia sulla
capacità dell’atto amministrativo adottato dal Comune di Pisa di sostituire il lotto edificabile e
di mantenere contestualmente benefici fiscali, ha proposto una censura generica laddove ha
sostenuto che l’atto di appello costituiva una mera riproduzione della comparsa di costituzione
nel giudizio di primo grado. Il ricorrente, invero, ha omesso di indicare specificamente quali
parti dell’atto di appello costituivano mera riproduzione dell’atto precedente e non contenevano
argomenti di critica alla sentenza impugnata, impedendo, così, alla Corte di valutare sulla base
del ricorso la fondatezza dell’assunto e demandando alla stessa il compito di analizzare l’atto
richiamato al fine di rinvenire gli elementi a sostegno dell’assunto di parte.
3. Il terzo motivo è infondato. La legge numero 388 del 2000, art. 33, comma 3, prevede
che sono soggetti all’imposta di registro dell’i per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali
in misura fissa i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici
particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa
statale o regionale, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque
anni dal trasferimento. Trattandosi di una norma agevolativa, essa è di stretta interpretazione,
ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, per il che l’agevolazione non spetta nel caso di specie ove la
costruzione ha avuto luogo su un lotto diverso, ancorché per effetto del trasferimento della
cubatura che ineriva il lotto ricevuto in permuta, a nulla rilevando in fatto che entrambi i lotti
2

del decreto legislativo 472/1997, in quanto non sussisteva l’incertezza normativa richiesta

facciano parte dello stesso comparto. Quanto all’asserita sussistenza della forza maggiore, va
considerato che, anche se ciò avviene per causa indipendente dalla volontà dell’acquirente, la
mancata edificazione nel quinquennio non può non costituire causa di revoca della
agevolazione usufruita. La Corte di legittimità, invero, ha già affermato il principio secondo cui
le agevolazioni fiscali concesse ai sensi dell’art.33, comma 3, della I. n.388 del 2000,
rispondendo alla “ratio” di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione
connesso all’acquisto dell’area, devono essere revocate ogni qualvolta si verifichi la mancata
edificazione nel quinquennio, salvo che la mancata edificazione sia dipesa da forza maggiore.

dipende da un comportamento addebitabile anche solo a titolo di colpa nei vari gradi per es.
lieve ecc. o nelle varie specie in vigilando ecc. ( Cass. n. 9851 del 2017; Cass.
n. 18040 del 2016; Cass. n. 864 del 2016 ;Cass. n. 13148 del 2016; Cass. n. 7067 del 2014;).
Nella fattispecie non pare esente da imprevedibilità la impossibilità di edificare sul lotto
acquistato per la vicinanza di un elettrodotto, posto che comunque tale situazione preesisteva
all’acquisto anche se il contribuente ha avuto consapevolezza solo successivamente del fatto
che la presenza di un campo elettromagnetico generato dall’elettrodotto sconsigliava la
costruzione di qualsiasi edificio per via dei gravi danni che avrebbero potuto derivare alla
salute degli occupanti.
4. Il quarto motivo è inammissibile. Deve premettersi che la sentenza impugnata risulta
emessa in data successiva al 12 settembre 2012, sicché trova applicazione il nuovo dettato
dell’art. 360 n. 5 c.p.c.. Proprio a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., ed al fine di
chiarire la corretta esegesi della novella, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che, con
la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, hanno ribadito che la riformulazione dell’art. 360, primo
comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici
dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di
legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto
attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si
esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella
“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del
semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere
denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4. Nella
fattispecie, atteso il tenore della sentenza impugnata, deve escludersi che ricorra un’ipotesi di
anomalia motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come sopra esposto, in base
alla novella consentono alla Corte di sindacare la motivazione. Infatti occorre altresì
3

In generale, causa di forza maggiore è soltanto quella imprevedibile e sopravvenuta che non

evidenziare che “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso
esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
istruttorie”, e che pertanto nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma,
n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il
cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il
“come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua
“decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il

comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di
tutte le risultanze probatorie ( Cass. n. 23678/2016; Cass. n. 8054/2014; Cass. n. 8053/14 ).
5. Venendo all’esame del ricorso incidentale, si osserva che la Corte di legittimità (cfr.
Cass. n. 13076 del 24/06/2015; Cass. n. 4394 del 24/2/2014; Cass. n. 3113 del 12/2/2014;
Cass. n. 24670 del 28/11/2007) è ripetutamente intervenuta a definire l’ambito di non
debenza delle sanzioni enunciando i seguenti principi di diritto: per “incertezza normativa
oggettiva tributaria” deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella
normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non
esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in
sè ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un
procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale
effettuare la sussunzione di un caso di specie; l’incertezza normativa oggettiva costituisce una
situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6 che distingue in modo netto le due figure
dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e
perciò l’accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato
dalla amministrazione; l’incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento
nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire
comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria. L’essenza del
fenomeno dell’incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti
indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati
individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) nella difficoltà d’individuazione
delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella
difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà di
determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza di
informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi
amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza di
precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti,
magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento
chiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e
4

vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato

orientamento giurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell’adozione di
norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.
Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi
della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra
loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla
responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto,
sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l’insicurezza ed equivocità del

Nella fattispecie la normativa applicabile fornisce elementi adeguati e sufficientemente
chiari per la determinazione dei casi di spettanza dell’agevolazione, per il che appare
sussistente la sola incertezza derivata da condizioni soggettive del contribuente, mentre è da
escludere l’errore dovuto ad interpretazione errata della normativa o la diversa interpretazione
dei fatti di causa, sola condizione che legittimerebbe lo sgravio delle sanzioni.
6. Dall’accoglimento del ricorso incidentale deriva che l’impugnata sentenza va cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma
dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., ed il ricorso originario del contribuente va rigettato. Le
spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per il consolidarsi dei principi
giurisprudenziali sui punti controversi in epoca successiva alla proposizione del ricorso e quelle
di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
7. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto,
sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, rigetta il ricorso
principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del
contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna il
ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali di questo giudizio che
liquida in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13.

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risultato conseguito attraverso la sua interpretazione”.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2018.

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