Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3194 del 09/02/2011

Cassazione civile sez. I, 09/02/2011, (ud. 29/09/2010, dep. 09/02/2011), n.3194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.D., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Lojodice Oscar per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce in data 4 dicembre

2008, nella causa iscritta al n. 207/2008 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 29 settembre 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona dell’Avvocato

Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che nulla ha osservato:

LA CORTE.

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi

dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al

Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

1. P.D. ha proposto ricorso per

cassazione, sulla base di due articolati motivi, avverso il decreto

in data 4 dicembre 2008, con il quale la Corte di Appello di Lecce

ha respinto il ricorso con il quale egli, ai sensi della L. 24

marzo 2001, n. 89, art. 2, aveva chiesto la condanna del Ministero

della Giustizia alla corresponsione di un’equa riparazione per i

danni sofferti in relazione alla irragionevole durata del processo

da lui promosso in materia di lavoro, per il pagamento di

differenze asseritamente dovute a titolo di indennità di

disoccupazione agricola, con ricorso del 6 maggio 2003 e definito il 20

febbraio 2008;

1.1. il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Lecce ha respinto

ricorso, rilevando che la durata del giudizio doveva ritenersi

congrua, anche perchè giustificata dalla necessità di attendere,

sulla questione di diritto dedotta nel giudizio presupposto, il

pronunciamento della Corte di Cassazione, intervenuto solo con

sentenza del maggio 2007, che aveva ritenuto infondata la pretesa: la

Corte di merito affermava inoltre la durata del processo non

aveva provocato alcuna ripercussione negativa nei confronti del

ricorrente, tenuto conto “dell’assenza del diritto ad essere

tutelato” e della esigua rilevanza, sotto il profilo economico,

della pretesa azionata;

3. il ricorrente censura il decreto

impugnato, proponendo due articolati motivi di ricorso, con i quali,

da un lato, deduce che la Corte di merito ha respinto il ricorso,

sebbene il Ministero della Giustizia non abbia mai eccepito la

infondatezza della domanda sotto il profilo dell'”an debeatur”,

limitandosi a richiedere una contenuta determinazione dell’ammontare

dell’indennizzo, e, dall’altro, censura il decreto impugnato per avere

la Corte territoriale ritenuta congrua la durata del giudizio

presupposto ed escluso il danno non patrimoniale in

considerazione della mancanza “del diritto ad essere tutelato” e della

esigua rilevanza, sotto il profilo economico, della pretesa azionata;

4. esaminati congiuntamente i profili di

censura sollevati, il ricorso appare manifestamente fondato, in

quanto l’affermazione che il processo nella specie si è svolto in

un arco temporale da ritenersi ragionevole non risulta conforme ai

criteri stabiliti dalla giurisprudenza CEDU e da quella nazionale per

la determinazione della ragionevole durata del processo, secondo i

quali il limite massimo di ragionevole durata del processo di primo

grado è di circa tre anni (Cass. 2008/14);

4.1. inoltre il danno non patrimoniale è

conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della

violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di

cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, senza che l’entità

della posta in gioco nel processo in cui si è verificato il mancato

rispetto del termine ragionevole assuma rilevanza al fine di

eseludere il riconoscimento del danno, poichè l’ansia e il patema

d’animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano

normalmente anche nei giudizi in cui sia esigua la posta in gioco,

potendo tale aspetto rilevare solo nella determinazione del

“quantum” del risarcimento spettante;

sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità

di un danno non patrimoniale “in re ipsa” – ossia di un danno

automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della

violazione – il giudice, una volta accertata e determinata l’entità

della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo

le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente

il danno non patrimoniale ogniqualvolta l’altra parte non dimostri

l’esistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari

che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato

subito dal ricorrente (Cass. S.U. 2004/1338; Cass. 2005/3396;

2005/5992;

2005/7088; 2006/1047);

4.2. va altresì rilevato che il diritto

all’equa riparazione prescinde dall’esito del giudizio

irragionevolmente protrattosi nel tempo, e quindi anche

dall’insussistenza del diritto di cui si chiede la tutela nel giudizio

presupposto, e può competere anche a chi, in quel giudizio, sia

rimasto, o eventualmente sia destinato a rimanere, soccombente, pur

non essendo da eseludere che l’esito del processo possa, in

taluni casi, avere un indiretto riflesso anche

sull’identificazione, o sulla misura, del pregiudizio sofferto dalla

parte in conseguenza della eccessiva durata della causa stessa (Cass.

2003/3410; 2003/6163; 2005/29000), come quando il soccombente abbia

promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in

giudizio al solo fine di perseguire l’irragionevole durata di esso, o

comunque quando risulti la piena consapevolezza dell’infondatezza

delle proprie istanze o della loro inammissibilità; di tutte queste

situazioni, comportanti abuso del processo e perciò costituenti

altrettante deroghe alla regola della risarcibilità della sua

irragionevole durata, deve dare prova la parte che le eccepisce per

negare la sussistenza dell’indicato danno, dovendo altrimenti

ritenersi che esso si verifica di regola come conseguenza della

violazione stessa, e che non abbisogna di essere provato neppure a

mezzo di elementi presuntivi (Cass. 2005/21078);

4.3. restano assorbiti gli altri profili di censura sollevati dal ricorrente;

5. alla stregua delle considerazioni che

precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza

formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in

camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate

conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e

che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di

consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella

relazione;

ritenuto pertanto, in base alle considerazioni che

precedono, che il ricorso deve essere accolto, con conseguente

annullamento del decreto impugnato; che, non essendo necessari

ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel

merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2; che in particolare,

determinato in un anno e nove mesi il periodo di durata non

ragionevole del giudizio presupposto, protrattosi complessivamente per

quattro anni e nove mesi dal 6 maggio 2003 al 20 febbraio 2008 –

previa detrazione da tale durata complessiva del periodo di durata

ragionevole di tre anni -, il parametro per indennizzare la parte

del danno non patrimoniale subito in detto giudizio va individuato

nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla

stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n.

16086 del 2009;

secondo tale pronuncia, in tema di equa

riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del

processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti

dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e

nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice

nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche

inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le

decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e

con il tenore di vita del paese interessato”, e purchè detti

importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non

irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che

la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza

di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89,

idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida

negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare

l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla

ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di

un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come

interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno

non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00

per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata;

tali principi vanno confermati in questa sede,

con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in

relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo

invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro

1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole

durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento

del danno (Cass. 2009/16086;

2010/819); nel caso di specie si deve, di

conseguenza, riconoscere al ricorrente, in relazione ad una durata non

ragionevole di un anno e nove mesi, l’indennizzo di Euro 1.320,00,

oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento

deve essere condannato il Ministero della Giustizia;

ritenuto che le spese del giudizio di merito e

quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno

liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe

professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento

al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352),

con distrazione delle stesse in favore del difensore del

ricorrente, avv. Oscar Lojodice, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e,

decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al

pagamento in favore di P.D. della somma di Euro

1.320,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento in favore

del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano

in Euro 775,00, di cui Euro 280,00 per competenze ed Euro 50,00

per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè

di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 525,00

di cui Euro 425.00 per onorari, oltre a spese generali e accessori

di legge, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in

favore del difensore del ricorrente, avv. Oscar Lojodice,

dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011

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