Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31939 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. I, 06/12/2019, (ud. 17/10/2019, dep. 06/12/2019), n.31939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24095/2015 proposto da:

IVM Chemicals S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Livorno n. 15,

presso lo studio dell’avvocato Sprega Fabio, rappresentata e difesa

dall’avvocato De Marchi Claudia, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L., nella qualità di titolare della ” M.T. di

C.L.”, elettivamente domiciliata in Roma, Via Chiana n. 48,

presso lo studio dell’avvocato Pileggi Fabrizio, rappresentata e

difesa dall’avvocato Marasco Bernardo, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

M.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1160/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/10/2019 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la prima decisione resa in controversia concernente l’azione risarcitoria e inibitoria per atti di concorrenza sleale proposta da M.T., quale rivenditore in esclusiva dei prodotti Milesi per la Regione Calabria, nei confronti di Milesi SPA, poi incorporata nella IVM Chemicals SPA (di seguito IVM) e la domanda riconvenzionale proposta dalla società per pagamento somme.

Nel corso del giudizio di primo grado era intervenuta la moglie C.L., nella qualità di donataria del ramo di azienda concernente la controversia, che aveva fatto proprie le domande di M.T.. Il Tribunale, ritenuto ammissibile l’intervento, aveva accolto in parte le domande attrici e condannato la IVM al risarcimento dei danni in favore di C., liquidati in via equitativa in Euro 50.000,00 all’attualità, oltre interessi; aveva altresì ordinato alla IVM di praticare a C. prezzi concorrenziali nella fornitura dei prodotti; aveva infine accolto la domanda riconvenzionale e condannato M. e C. al pagamento delle somme richieste dalla società, oltre interessi.

L’appello principale proposto da IVM e l’appello incidentale proposto da M. e C. venivano entrambi disattesi.

IVM Chemicals propone ricorso per cassazione con quattro mezzi; replica con controricorso C.L.; è rimasto intimato M.T..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 105,267,268,166,167,183,184 e 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., anche sotto il profilo del vizio motivazionale.

La società, dopo avere ricordato che la Corte territoriale aveva accolto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del M. – con pronuncia non impugnata da alcuno – sulla considerazione che la donazione del ramo di azienda alla moglie era avvenuta in epoca anteriore all’introduzione del giudizio di primo grado, si è doluta che a suo dire contraddittoriamente – la Corte catanzarese avesse ritenuto ammissibile l’intervento della C., qualificandolo come “intervento adesivo autonomo”.

A parere della ricorrente, innanzi tutto l’intervento in questione non integrava un intervento ad adiuvandum, avendo fatto valere la C. una pretesa giuridica autonoma quale successore a titolo particolare del M. ed effettiva titolare del rapporto dedotto in giudizio, di guisa che non risultavano applicabili nè l’art. 105 c.p.c. – non trattandosi di un terzo -, nè l’art. 111 c.p.c. – essendosi verificata la successione a titolo particolare prima dell’inizio del giudizio.

Quindi, ha sostenuto che, pur volendo qualificare l’intervento come principale, ciò avrebbe dovuto comportare l’accettazione del processo in status et terminis da parte dell’interventore, non potendo esercitare poteri oramai preclusi, e ne ha tratto la conseguenza che l’intervento principale o litisconsortile – caratterizzati dal fatto che l’interventore propone una domanda nuova – avrebbe potuto essere effettuato utilmente soltanto entro il termine di costituzione del convenuto previsto dall’art. 166 c.p.c., di guisa che l’intervento della C. doveva essere dichiarato inammissibile perchè spiegato successivamente allo spirare dei termini di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c..

Ancora ha affermato che, anche a voler ritenere condivisibile l’applicazione dei termini fissati dall’art. 268 c.p.c., comma 2, come fatto dalla Corte territoriale, in nessun caso il terzo interventore avrebbe potuto evitare di incorrere nelle preclusioni istruttorie già maturate in capo alle parti originarie, dovendosi ritenere consentito solo lo svolgimento di attività meramente assertive, con la conseguenza che le domande della C. avrebbero dovuto essere rigettate perchè non supportate da alcun fondamento probatorio, per esserle preclusa ogni attività istruttoria.

1.2. Il motivo è infondato.

1.3. L’art. 105 c.p.c., che disciplina l’intervento volontario prevede:

“Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.”.

Nel caso di specie effettivamente la Corte di appello ha qualificato erroneamente l’intervento della C. come adesivo, giacchè la stessa aveva agito per far valere un proprio diritto, conseguente alla donazione ricevuta ante causam, e non un interesse: ciò, tuttavia, ferma l’inapplicabilità dell’art. 111 c.p.c., che regola i casi di successione particolare nel diritto verificatisi in corsa di causa – non esclude l’ammissibilità dell’intervento volontario ai sensi dell’art. 105 c.p.c., comma 1.

Invero la legittimazione ad intervenire volontariamente nel processo, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., presuppone la terzietà dell’interventore rispetto alle parti, formali e sostanziali, dello stesso (Cass. n. 16665 del 6/7/2017) e tale terzietà ricorre nel caso in esame in quanto la C. ha acquisito l’azienda prima dell’instaurazione del giudizio, così vantando un diritto autonomo sia nei confronti della società che del donante M., parti in causa. Ne consegue che la erronea qualificazione dell’intervento come adesivo non inficia la decisione, che può essere corretta in questi sensi ex art. 384 c.p.c., u.c..

Pertanto la Corte territoriale ha ben applicato il principio secondo il quale “Chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand’anche sia ormai spirato il termine di cui all’art. 183 c.p.c., per la fissazione del “thema decidendum”; nè tale interpretazione dell’art. 268 c.p.c., viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l’interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre – ove sia già intervenuta la relativa preclusione -nuove prove e, di conseguenza non vi è nè il rischio di riapertura dell’istruzione, nè quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare.” (Cass. n. 25264 del 16/10/2008).

Ciò posto in merito alla legittimità dell’intervento ed ai limiti conseguenti alla maturazione delle preclusioni istruttorie, che risultano essere stati rispettati nelle fasi di merito alla stregua della sentenza d’appello non impugnata sul punto, se ne deve dedurre indubitabilmente che non ricorre affatto la non corretta applicazione dei principi stabiliti in tema di ripartizione dell’onere probatorio, posto che la causa risulta essere stata decisa sulla base delle fonti di prova che le parti originarie (e quindi la società ricorrente) avevano potuto debitamente contrastare.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del principio di “non contestazione” e dei criteri di valutazione delle prove, in relazione agli artt. 115,116 c.p.c., ed all’art. 2697 c.c., anche sotto il profilo del vizio motivazionale.

Secondo la ricorrente la Corte di appello, pur avendo dato atto che nè l’attore, nè l’interventrice avevano provato la sussistenza tra le parti di un contratto di concessione di vendita in esclusiva per il territorio della Regione calabra, avrebbe ritenuto appurata l’esistenza di tale contratto in considerazione del solo fatto che la società non aveva mai specificamente contestato in primo grado la sussistenza di detto rapporto, ma solo in secondo grado.

La ricorrente, nel criticare tale statuizione sostiene di avere affermato ben altro nella comparsa di costituzione in primo grado e di avere articolato prove istruttorie volte a contrastare tale prospettazione e si duole dell’interpretazione della Corte territoriale.

La doglianza è proposta anche con riferimento alla statuizione della Corte d’appello secondo la quale anche la contestazione circa il carattere fisiologico dell’aumento dei prezzi (addebitato quale comportamento integrante concorrenza sleale) era stata dedotta per la prima volta in appello e, quindi, non tempestivamente.

Denuncia, quindi, l’inapplicabilità al giudizio, introdotto con atto di citazione notificato il 28/6/2002, dell’art. 115 c.p.c., nella sua attuale formulazione e si duole che il giudice del gravame non abbia comunque sottoposto ad un attento controllo probatorio il fatto ritenuto non contestato.

2.2. Il motivo è infondato.

2.3. Innanzi va osservato che trova applicazione nel caso di specie il principio di non contestazione, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 761 del 23/2/2002, secondo il quale “Il convenuto, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell’art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la “sussistenza dei presupposti di legge” per l’accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica” (Cass. n. 19896 del 6/10/2015; cfr. anche Cass. n. 27596 del 20/11/2008; Cass. n. 26624 del 22/10/2018).

Va quindi rimarcato che la decisione in esame ha ravvisato la sussistenza del contratto di concessione di vendita in esclusiva non tanto perchè non è stato specificamente e tempestivamente contestato dalla società che il M., in costanza del rapporto di agenzia, avesse svolto anche l’attività di vendita dei prodotti Milesi con diritto di esclusiva su tutto il territorio calabro, ma perchè ha valorizzato sul piano logico la circostanza emersa dalla circolare con cui la Milesi aveva comunicato alla sua clientela che il M., una volta cessato il rapporto di agenzia, “avrebbe continuato la sua collaborazione “in forma più limitata in qualità di rivenditore per la città di Lamezia Terme e paesi confinanti”” (fol. 5 della sent. imp.), desumendone a contrario la pregressa più ampia collaborazione nei termini prospettati dal M. stesso, sia pure con un’interpretazione che la ricorrente non condivide e di cui, sostanzialmente ed inammissibilmente, sollecita il riesame in sede di legittimità senza tuttavia indicare alcun fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame.

Infine, contrariamente a quanto assume la ricorrente (fol. 20/21 del ricorso), il passo della comparsa di costituzione trascritto conferma, e non smentisce, le conclusioni della Corte territoriale, atteso che verte unicamente sulla cessazione del contratto di agenzia e sulla presunto accordo raggiunto con il M. in ordine alla futura attività da svolgere come rivenditore in (OMISSIS), così come a quest’ultima fanno riferimento i capi di prova articolati e trascritti, senza che sia riscontrabile alcuna contestazione esplicita e capi di prova specifici in merito alla pregressa sussistenza o meno del contratto di concessione di vendita in esclusiva per l’intera Regione, pur posto dal M., e poi dalla C., a fondamento della domanda.

Con riferimento all’esistenza di un comportamento illecito di concorrenza sleale, riferito ai prezzi praticati dalla società al M. (fol. 25 e ss. del ricorso), quanto dedotto nel motivo non supporta la tesi sostenta dalla ricorrente e dimostra di non cogliere la ratio decidendi: dalla trascrizione della comparsa di costituzione si evince che la società sostenne di avere “ridimensionato” i prezzi di vendita “riallineandoli ai propri costi e ricavi secondo razionalità” (fol. 26 del ricorso) e non per ragioni di tipo fisiologico e per libera scelta imprenditoriale, come prospettato in sede di gravame, e che le prove testimoniali articolate in merito concernevano solo la circostanza dell’indiscusso aumento dei prezzi praticati al M..

A ciò va aggiunto che la Corte di appello, prescindendo dalla novità del motivo relativo al carattere fisiologico dell’aumento, ha comunque valutato nel merito le deduzioni difensive della società e si è soffermata sul fatto che in primo grado erano state ritenute pretestuose le giustificazioni addotte all’aumento dei prezzi di listino per il M. valorizzando il fatto che l’incremento era stato attuato in stretta connessione temporale con la cessazione del contratto di agenzia e che le condotte unitariamente considerate erano volte a ridurre l’area di intervento del M. e a creare un terreno più favorevole al nuovo agente, senza che su tale giudizio fosse stata mossa alcune censura, e tale ratio che non viene attaccata.

3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1453 e 2598 c.c., anche sotto il profilo del vizio motivazionale.

La ricorrente sostiene che la Corte territoriale, pur avendo ravvisto l’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, abbia poi individuato nei comportamenti sub a), b) e c) violazioni di natura extracontrattuale e li abbia ricondotti nell’ambito dell’art. 2598 c.c., invece di inquadrarli nell’ambito della responsabilità contrattuale, quali fattispecie di inadempimento del preteso contratto di concessione di vendita in essere tra le parti.

3.2. Il motivo è inammissibile.

3.3. Fermo il principio secondo il quale, qualora siano prospettate nel ricorso per cassazione questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di specificità, anche indicare con puntualità in quale atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto e con quali specifiche ragioni ivi poste a sostegno, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (Cass. n. 15430 del 13/06/2018; Cass. n. 20694 del 09/08/2018), va osservato che le questioni qui introdotte appaiono nuove alla stregua della sentenza, ove il motivo di appello relativo alle accertate condotte di concorrenza sleale risulta respinto perchè formulato in termini generici ed apodittici – senza che tale statuizione sia stata impugnata con il ricorso per cassazione -, nonchè alla stregua del ricorso che non illustra quando ed in che termini la questione sia stata tempestivamente posta nelle fasi di merito del giudizio.

4.1. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226,2043,2056,2600 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche sotto il profilo del vizio motivazionale, in merito alla liquidazione del danno.

La ricorrente sostiene che la Corte catanzarese si era limitata a confermare la prima decisione con motivazione apodittica e sostiene che nel caso in esame i due presupposti richiesti affinchè il giudice potesse procedere alla liquidazione equitativa del danno, e cioè la certezza sull’esistenza del danno (an) e l’incertezza non eliminabile sul quantum, non ricorrevano.

4.2. Il motivo è inammissibile.

4.3. L’inammissibilità consegue anche al fatto che la censura non coglie la ratio decidendi fondata sull’inammissibilità del relativo motivo di appello (il terzo) perchè generico.

5. In conclusione il ricorso va rigettato, infondati i motivi primo e secondo ed inammissibili i motivi terzo e quarto.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo a favore della parte costituita.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, infondati i motivi primo e secondo ed inammissibili gli altri;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di C.L. che liquida in Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00, per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA