Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31937 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 11/12/2018), n.31937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1162-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE MARRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4742/07/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 23/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/11 /2018 dal Consigliere Relatore Dott.ssa MARIA

ENZA LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di G.F., ex dipendente del Banco di Napoli, del diniego di rimborso della ritenuta Irpef anno 2011, indebitamente operata sulla somma erogata una tantum dal datore di lavoro, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La C.T.R. ha ritenuto risolutiva per la decisione della controversia la sentenza S.U. n. 13642/2011, emessa in relazione all’aliquota applicabile sul rendimento di polizza del fondo previdenziale integrativo al momento della cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti Enel.

Il contribuente si costituisce con controricorso e deposita memoria. Considerato che:

1. Con l’unico motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3 (artt. 17,42,47,48 TUIR, nella versione applicabile ratione temporis) e della L. n. 482 del 1986, art. 6, per avere la CTR richiamato giurisprudenza inconferente, non estensibile alla ritenuta operata sulla quota corrisposta una tantum dal fondo di previdenza complementare del Banco di Napoli, in sede di liquidazione del rapporto di lavoro del proprio dipendente.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Con giurisprudenza costante (da ultimo Cass. n. 15678 del 2017) questa Corte ha affermato il principio secondo il quale il regime di tassazione della prestazione di capitale effettuata una tantum, forfettariamente a saldo e stralcio, in favore degli ex dipendenti, dal Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli, in forza di accordo transattivo e risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento, costituisce, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, in quanto la sua causa genetica è nel rapporto di lavoro che ha determinato la nascita del trattamento. Ne consegue che l’erogazione di tale prestazione in unica soluzione, costituendo reddito da lavoro dipendente e non reddito da capitale, deve essere soggetta a tassazione separata, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, ora art. 17 (tra altre, Cass. nn. 11156 del 2010, 17535 del 2012, 13101 e 23030 del 2014, 21332 del 2015, 1521 del 2017).

Ha pertanto errato la C.T.R. a considerare le indicate somme quali redditi di capitale, come tali soggette a ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 12,50%, in analogia ai Fondi pensione degli ex dirigenti Enel.

Il ricorso va conseguentemente accolto, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può essere deciso nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2) con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Vanno integralmente compensate le spese processuali, in ragione dello stabilizzarsi della giurisprudenza posta a base della decisione in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa integralmente le spese del processo.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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