Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31937 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. I, 06/12/2019, (ud. 17/10/2019, dep. 06/12/2019), n.31937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24831/2015 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Antonio

Nibby, 7 presso lo studio dell’avvocato Gregorio Stanizzi e

rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mauceri in forza di

procura speciale in calce al controricorso;

– ricorrente –

contro

Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Largo Di Torre Argentina, 11,

presso lo studio dell’avvocato Andrea Lazzaretti e rappresentata e

difesa dall’avvocato Carlo Ginevra, in forza di procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2933/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/10/2019 dal Consigliere Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare

Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 18/11/2008 l’ing. L.S. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale la s.p.a. Telecom Italia, di cui era stato dipendente, assumendo di aver autonomamente creato fra il maggio e l’ottobre del 2001, con studi sviluppati fuori dall’orario di lavoro, un nuovo modello di dimensionamento, volto a migliorare le potenzialità della rete GSM, e un software, denominato “Easy B GSM”, diretto all’applicazione del modello; l’attore ha aggiunto di aver depositato nel 2007 due distinte domande di brevetto per invenzione industriale, l’una relativa a un “metodo e sistema informatico per analizzare le prestazioni e dimensionare una rete di accesso GSM” e l’altro a un “metodo e sistema informatico per analizzare le prestazioni e dimensionare una cella underlay/overlay di un sistema di telecomunicazione cellulare”, per cui erano stati concessi nel 2010 dall’UIBM i brevetti italiani n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS).

Tanto premesso, l’ing. L. ha chiesto l’accertamento della titolarità di ogni diritto inerente al metodo di dimensionamento oggetto dei citati brevetti e del software realizzato, con le conseguenti pronunce inibitorie nei confronti di Telecom, alla quale imputava l’utilizzo a partire dal 2001, con grande successo commerciale dei suoi ritrovati, con le ulteriori pronunce risarcitorie.

In subordine, l’attore ha chiesto l’accertamento della responsabilità contrattuale o extracontrattuale di Telecom Italia per la mancata brevettazione del metodo di dimensionamento e il conseguente risarcimento del danno, in misura pari, almeno, a quella dell’equo premio ex art. 64, comma 2, cod.propr.ind. Telecom Italia si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande dell’attore e in subordine instando per l’accertamento della titolarità dei diritti dedotti, anche alla luce del preuso ex art. 68 cod.propr.ind.; in ulteriore subordine, ha chiesto la compensazione fra i crediti attribuiti al L. e il proprio credito al risarcimento del danno per la divulgazione di segreti aziendali avvenuta con la pubblicazione dei brevetti citati ex artt. 98 e 99 cod.propr.ind. e art. 2195 c.c.; ha infine proposto domanda in via riconvenzionale di riconoscimento della titolarità dei diritti oggetto del contendere ovvero di declaratoria della nullità dei brevetti, perchè privi dei necessari requisiti di novità e altezza inventiva.

Il Tribunale di Milano ha rigettato tutte le domande proposte dall’attore e dalla convenuta in via riconvenzionale, salvo dichiarare la nullità sia del primo brevetto n. (OMISSIS) per mancanza di altezza inventiva, sia del secondo brevetto n. (OMISSIS) ex art. 45, comma 2, lett. a), cod.propr.ind., in quanto concernente un metodo di analisi di prestazioni costituito da un mero metodo matematico. Il Tribunale ha condannato altresì l’attore al parziale rimborso delle spese di lite e ha posto a suo carico le spese di c.t.u..

2. Avverso la predetta sentenza del 10/7/2013 ha proposto appello L.S., a cui ha resistito l’appellata Telecom Italia.

La Corte di appello di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza del 7/7/2015, ha respinto il gravame con l’aggravio per l’attore delle spese di secondo grado.

3. Avverso la predetta sentenza del 7/7/2015, notificata il 13/7/2015, ha proposto ricorso per cassazione L.S., con atto notificato il 12/10/2015, svolgendo dieci motivi.

Con atto notificato il 20/11/2015 ha proposto controricorso Telecom Italia, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 122, comma 6, cod.propr.ind.

1.1. Il ricorrente osserva che solo tardivamente (e cioè solo con lo scritto conclusionale di primo grado) Telecom aveva fornito la prova della ricezione della comunicazione all’UIBM prevista dalla norma citata per la sua domanda riconvenzionale, costituente condizione di procedibilità dell’azione, con la conseguenza che di essa non si sarebbe potuto tener alcun conto; di qui la preclusione di una pronuncia sul merito, non sanabile dalla produzione successiva nel giudizio di secondo grado, inammissibile ex art. 345 c.p.c..

1.2. La censura è manifestamente infondata.

L’art. 122, comma 6, del cod.propr.ind., modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 19, comma 3, lett. b), prescrive che una copia dell’atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di titoli di proprietà industriale debba essere comunicata all’Ufficio italiano brevetti e marchi, a cura di chi promuove il giudizio.

Solo per completezza è il caso di rammentare che l’attuale formulazione del codice della proprietà industriale in tema di comunicazione all’UIBM riguarda qualsiasi controversia in materia di titoli di proprietà industriale, e non solo, come si riteneva in passato sulla base della legge marchi e della legge invenzioni gli atti introduttivi dei giudizi che potessero condurre a una declaratoria di nullità del marchio o del brevetto.

La norma, che onera la parte che introduce un giudizio civile in materia di titoli di proprietà industriale, anche in via riconvenzionale, di effettuare la comunicazione, non prescrive esplicitamente che debba essere rigorosamente provata l’avvenuta ricezione della comunicazione da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, la cui necessità può peraltro essere desunta in via interpretativa alla luce del carattere recettizio dell’atto.

1.3. In ogni caso, per tale adempimento e per la relativa prova, costituente un onere informativo preordinato a procurare all’UIBM, la conoscenza dell’esistenza della lite, non operano le ordinarie preclusioni istruttorie, come dimostra in modo lampante il comma 7 dello stesso articolo, che prevede che ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l’autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere nel merito, deve disporre che tale comunicazione venga effettuata.

Posto che la prova del ricevimento della comunicazione, quand’anche necessaria, è stata fornita con lo scritto conclusionale di primo grado e comunque nel giudizio di appello, l’invocazione dell’art. 345 c.p.c. in tema di divieto di prove nuove in appello da parte dell’attore ricorrente è del tutto fuor di luogo; tanto più che, come osserva ineccepibilmente la controricorrente, l’unica conseguenza dell’assenza della comunicazione, o della sua ricezione, avrebbe dovuto essere la prescrizione d’ufficio dell’adempimento in ogni stato e grado del processo, prima della decisione.

L’adempimento de quo concretizza cioè un ostacolo temporaneo solamente per l’emissione della pronuncia nel merito e non incontra preclusioni di sorta.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 191 c.p.c. e art. 22 disp. att. c.p.c. e lamenta error in procedendo.

2.1. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto nominare quale consulente d’ufficio un tecnico esperto nel settore delle telecomunicazioni, mentre era stato nominato l’ing. S.A., che, come risultava dal suo pubblico curriculum, era un ingegnere elettronico, specializzato in materia informatica e privo di alcuna competenza nel settore delle telecomunicazioni.

La Corte di appello non solo non aveva valutato tale fatto storico dirimente, ma aveva addirittura capovolto i dati, assumendo che l’ing. S. fosse laureato in ingegneria delle telecomunicazioni.

2.2. La violazione di legge denunciata non sussiste, il che priva di rilevanza e decisività anche il lamentato errore circa il titolo di specializzazione professionale posseduto dall’ing. S..

La legge, di regola e salvo alcune eccezioni (come la L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 15, o il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 45, comma 1, “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”), non impone in modo vincolante al giudice la nomina dell’ausiliario mediante la scelta negli appositi albi costituiti presso gli uffici giudiziari.

L’art. 61 c.p.c. enuncia infatti solo una regola generale e tendenziale, affermando che “La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice”.

La giurisprudenza esclude pertanto la sussistenza di un obbligo del giudice, rilevante sul piano processuale, e tantomeno di un obbligo assistito da una sanzione di nullità, di nominare quale proprio consulente un soggetto iscritto negli albi ed afferma infatti che le norme degli art. 61 c.p.c. e art. 13 disp. att. c.p.c. e art. 22 disp. att. c.p.c., comma 2, relative alla scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità esclusivamente direttive.

Conseguentemente, la scelta dell’ausiliario tecnico, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la valutazione circa la sua competenza a svolgere le indagini richieste, è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice; questi può nominare qualunque persona, iscritta o meno all’albo e a prescindere dalla categoria di inclusione, purchè la reputi provvista di competenza specifica in relazione alla questione tecnica da risolvere.

Ovviamente resta impregiudicato il diritto delle parti di muovere censure alla consulenza effettuata, denunciandola come erronea ovvero inidonea per incompetenza tecnica della persona nominata, così criticando, ma solo indirettamente, attraverso i suoi risultati, la scelta preesistente (Sez.6, 24/01/2019, n. 2103; Sez. 1, 28/09/2015, n. 19173; Sez.2, 06/07/2011, n. 14906; Sez.3, 30/03/2010, n. 7622).

La scelta dell’ausiliario è quindi riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità.

2.4. Il ricorrente aggiunge che il C.t.u. non era stato designato fra i consulenti iscritti nell’Albo del Tribunale di Milano in violazione del disposto dell’art. 22 disp. att. c.p.c..

L’art. 22 disp. att. c.p.c., comma 3, prescrive al giudice di affidare normalmente le funzioni di consulente agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto.

Inoltre, allorchè l’incarico sia conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, il giudice deve “sentire” il capo dell’ufficio giudiziario, previa indicazione nel provvedimento dei motivi della scelta.

Tuttavia tale regola rileva solo sul piano organizzativo e semmai deontologico, ma non ha rilevanza processuale, tantomeno assistita da sanzione di nullità.

Questa Corte ha infatti ritenuto che l’affidamento di un incarico ad un consulente iscritto nell’Albo di altro Tribunale, o non iscritto in alcun albo, in assenza di motivazione che indichi i motivi della scelta, è valido e non è censurabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, attesa la natura non cogente delle norme di cui all’art. 61 c.p.c., comma 2, e art. 22 disp. att. c.p.c.. In applicazione di tale principio, è stato respinto il ricorso con il quale si lamentava la designazione quale consulente tecnico d’ufficio ai fini della verifica della violazione dei diritti di brevetto di un esperto iscritto in un albo diverso da quelli dei tribunali del distretto, senza sentire il Presidente della Corte d’appello e senza indicare i motivi della scelta (Sez.1, 28/09/2015, n. 19173; conformi Sez.3, 30/03/2010, n. 7622; Sez. 2, 12/04/2001, n. 5473).

E’ quindi superfluo il rilievo della controricorrente che sottolinea la non pertinenza storica della fonte di riferimento a cui il ricorrente ha attinto il dato della non inclusione dell’ing. S. fra i consulenti iscritti all’Albo milanese, perchè riferita all’attualità e non al momento della nomina avvenuta nel 2011.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, con riferimento al capo di sentenza con cui la Corte di appello aveva rigettato il primo motivo di impugnazione proposto dall’appellante ing. L..

3.1. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha errato asserendo che egli non avesse mai dimostrato come i documenti da lui redatti avrebbero portato il consulente a conclusioni diverse, perchè ha omesso di considerare – al pari del C.t.u., pur espressamente a ciò invitato – quanto riportato dal complesso documento tecnico n. 21 prodotto da Telecom, redatto dall’attore ing. L. nell’aprile del 2002, in maniera molto più completa rispetto alla schematica “bozza Lasca” del giugno 2003, molto più scarna e ridotta.

Secondo il ricorrente, l’omissione di ogni riferimento in sentenza all’importantissimo doc. 21 viziava in modo irrimediabile la motivazione della sentenza impugnata, poichè tale documento, assolutamente rilevante e decisivo, avrebbe consentito al C.t.u. di cogliere i passaggi innovativi del brevetto, non chiariti dalla “bozza Lasca” e di cogliere le differenze rispetto ad un altro documento tecnico considerato, e cioè l'”articolo Yokohama”, che non costituiva una priorità invalidante ma solo una teoria di scarsa rilevanza e notevolmente differente dall’operatività Telecom.

3.2. Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 settembre 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).

Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366, comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La doglianza ex art. 360 c.p.c., n. 5 di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti appare inammissibile, sia perchè si riferisce al tenore di un documento non riprodotto, neppur sinteticamente, nel ricorso, sia perchè il predetto vizio non può essere riferito all’omesso esame di una fonte di prova, dovendo invece attenere a fatti specifici e decisivi, allegati e oggetto di discussione fra le parti.

Secondo il ricorrente il fatto decisivo non valutato dalla Corte milanese sarebbe la “rilevanza del citato documento n. 21 Telecom”: e quindi già non si tratterebbe di un fatto, ma di un documento, o meglio ancora di un giudizio circa la sua rilevanza agli effetti del decidere.

Inoltre – e decisivamente – la Corte di appello di Milano non ha affatto omesso di valutare il predetto documento, se, come sostiene lo stesso ricorrente, ad esso si riferiva il suo primo motivo di appello, poichè la Corte di appello lo ha considerato, sia pur non nominatim, nell’ambito dei documenti dell’ing. L., oggetto della doglianza di omessa considerazione di cui al predetto primo mezzo di gravame (pag.7, però numerata 2, penultimo capoverso; pag.8,numerata 3, primo capoverso).

In ogni caso il ricorrente, che pur pretende di ascrivere rilievo decisivo al predetto documento n. 21 prodotto da Telecom (e redatto dall’ing. L. nel 2002), assumendolo molto più completo ed esplicativo della “riduttiva bozza Lasca”, per la sua capacità di illustrare i dati tecnici e i profili innovativi alla base del ritrovato, non tiene conto del nucleo essenziale della motivazione adottata nella sentenza impugnata.

La Corte territoriale, correttamente, ai fini del giudizio sulla sussistenza del requisito della altezza inventiva del brevetto n. (OMISSIS) ex artt. 45 e 48 cod.propr.ind., secondo cui un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica, ha dato rilievo alla relazione di consulenza tecnica, che ha analizzato il titolo brevettuale, senza più richiamare la “bozza Lasca” e ha osservato che la parte pre-caratterizzante, costituente la c.d. closest prior art, poteva essere desunta dalla manualistica corrente nel settore e che gli specifici problemi risolti dal brevetto erano già stati affrontati e superati in un documento scientifico anteriore, ossia “l’articolo Yokoyama”.

4. Anche con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, ossia la concreta applicazione industriale del trovato dell’ing. L. da parte di Telecom Italia, e ciò con riferimento al capo di sentenza con cui la Corte di appello aveva rigettato il quinto motivo di impugnazione proposto dall’ing. L..

4.1. Il fatto della concreta applicazione industriale (intesa come possibilità di utilizzare una teoria a livello industriale per la realizzazione di beni e servizi) del trovato dell’ing. L. era “notorio e lapalissiano” e del resto era stato confessato dalla controparte, che aveva orgogliosamente vantato la “protezione codicistica”, quale informazione segreta tutelata, del modello di dimensionamento del L., confermandone l’avvenuto utilizzo in segreto dal 2001.

La Telecom aveva infatti applicato il modello di analisi e il sistema realizzato dall’attore, analizzando le prestazioni riferibili ai propri canali di traffico telefonico sin dal 2001 proprio sulla base del modello.

4.2. La censura di omesso esame attiene ad un fatto non solo non decisivo, come richiede il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., ma neppur rilevante.

Il brevetto n. (OMISSIS) è stato dichiarato nullo ex art. 45, comma 2, lettera a), cod.propr.ind., in quanto concernente un metodo di analisi di prestazioni costituito da un mero metodo matematico.

Secondo tale disposizione non sono considerate come invenzioni le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, sia pur considerati in quanto tali (art. 45, comma 3, cod.propr.ind.).

Il ricorrente incorre in un evidente equivoco nell’articolare la propria doglianza e nell’ascrivere rilievo al concreto operato di Telecom Italia nell’aver fatto uso, segreto e riservato, del metodo in questione.

Come puntualmente e lucidamente argomenta la resistente nel controricorso, nel caso di specie ciò che ha determinato la dichiarazione di nullità è stata la mancanza di specifiche indicazioni relative alla concreta applicazione del metodo matematico in questione nelle rivendicazioni e nella descrizione del brevetto, ossia nel titolo brevettuale, carenza questa non sanabile dalla prova aliunde fornita di una suscettibilità di applicazione industriale del metodo, ritratta dall’accertamento in fatto dell’attività di Telecom.

Tale circostanza non avrebbe potuto essere decisiva per accertare la validità del brevetto, così come rivendicato e descritto nel titolo.

La sentenza impugnata è chiara in questo senso, laddove riferisce la carenza di dimostrazione della concreta applicabilità industriale del metodo matematico alla rivendicazioni dei brevetti (pag.9-10, però numerate 4-5, della sentenza impugnata).

5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 64, comma 2, cod.propr.ind.

5.1. L’utilizzo in segreto dell’invenzione da parte di Telecom realizzava i presupposti di violazione della norma, mentre il diritto al premio e l’obbligo di corrisponderlo scaturivano dalla brevettazione, nel caso conseguita dall’ing. L..

Tale obbligo poteva essere rimosso solo dalla dichiarazione giudiziale della nullità del brevetto emessa in esito a speciale procedimento previsto dal decreto del 1939, abrogato dall’art. 246 cod.propr.ind., ma applicabile ratione temporis,e non già allorchè la rimozione avvenga in maniera meramente incidentale.

5.2. Il ricorrente non deduce e non dimostra di aver proposto un valido e specifico motivo di appello sul punto e menziona solo la propria insistenza in via subordinata sulla domanda subordinata in tal senso riportata a pagina 27 dell’atto di appello.

5.3. In ogni caso, l’art. 64, comma 2, cod.propr.ind. in tema di “Invenzioni dei dipendenti” dispone che se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell’attività inventiva del dipendente, e tuttavia l’invenzione è stata fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all’inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l’invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale occorre tener conto dell’importanza dell’invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall’inventore, nonchè del contributo che questi ha ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro.

Tale norma, che consente al dipendente di fruire di un compenso per la sua attività inventiva, posta in essere nel contesto del rapporto lavorativo e in difetto di pattuizione preventiva di uno specifico corrispettivo, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto ovvero scelga per ragioni di strategia aziendale di utilizzare segretamente il ritrovato, presuppone tuttavia un’invenzione legittimamente brevettabile, circostanza questa espressamente esclusa dalla sentenza impugnata, che ha dichiarato la nullità di entrambi i brevetti ottenuti dall’ing. L..

5.4. Il richiamo da parte del ricorrente alla sentenza della Sez. lav., 06/12/2002, n. 17398 di questa Corte non è pertinente.

Quella pronuncia, resa con riferimento al previgente R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 23, comma 2, (c.d. “legge invenzioni”, superata dal codice della proprietà industriale), ha affermato che il diritto del lavoratore all’equo premio ed il correlativo obbligo del datore di lavoro di corrisponderlo sorgono con il conseguimento del brevetto, non essendo sufficiente che si tratti di innovazioni suscettibili di brevettazione, ma non brevettate; il diritto del lavoratore consegue, infatti, all’insorgenza in favore del datore di lavoro dei diritti derivanti dall’invenzione, che sono conferiti, ai sensi dell’art. 4 dello stesso R.D., solo con la concessione del brevetto, sicchè è la brevettazione – in quanto costitutiva – che condiziona l’insorgere dei diritti del datore di lavoro e, quindi, del diritto del prestatore al premio, potendo il lavoratore, nei casi di inerzia del datore di lavoro nella brevettazione, ovvero di utilizzo in segreto dell’invenzione, provvedere alla brevettazione dopo avere invano diffidato il datore di lavoro ad effettuarla. Il prestatore di lavoro può sollecitare il datore di lavoro alla richiesta del brevetto, sia quando questi avendo già fatto uso dell’invenzione in segreto, abbia così manifestato la volontà di utilizzarla, sia quando ancora non ne abbia fatto uso e non si sia pronunciato al riguardo, dopo opportuna diffida, l’inventore può procedere direttamente alla brevettazione.

Secondo la pronuncia illustrata, il prestatore di lavoro può sollecitare il datore di lavoro alla richiesta del brevetto, sia quando questi, avendo già fatto uso dell’invenzione in segreto, abbia così manifestato la volontà di utilizzarla, sia quando ancora non ne abbia fatto uso e non si sia pronunciato al riguardo: dopo opportuna diffida, infatti, l’inventore potrà procedere direttamente alla brevettazione, a norma degli artt. 18 e 27 della legge speciale.

Nel primo caso, peraltro, egli deve onerarsi di farlo, sostituendosi al datore di lavoro inerte, qualora voglia rendere esigibile il proprio diritto all’equo premio correlativo all’acquisto, da parte del datore di lavoro, dei diritti di utilizzazione esclusiva derivanti dall’invenzione. Se, invece, il datore di lavoro abbia già espresso la volontà di non utilizzare l’invenzione non ancora brevettata, il prestatore diventa libero di disporne o di divulgarla, dovendosi escludere, in tal caso, che i relativi diritti di utilizzazione esclusiva possano essere acquisiti dal primo anche contro la sua stessa volontà e, a maggior ragione, che in tali condizioni il medesimo resti ciò nondimeno tenuto a corrispondere alcun premio al dipendente.

Tali principi, elaborati con riferimento al previgente art. 23 della legge invenzioni, che non contemplava l’ipotesi di uso in regime di segretezza dell’invenzione da parte del datore di lavoro, sono palesemente estranei al caso di specie in cui non sussiste una invenzione brevettabile; inoltre, secondo la stessa tesi del ricorrente, Telecom Italia utilizzava in regime di segretezza il trovato e l’ing. L. ha presentato le domande di brevetto non già per conto del datore di lavoro per integrare i presupposti per la richiesta dell’equo compenso, ma in nome e nell’interesse proprio.

5.5. Al caso di specie è applicabile l’art. 64 cod.propr.ind. e non la previgente disposizione della legge invenzioni, che riconosce il diritto all’equo premio al dipendente anche qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa utilizzino l’invenzione in regime di segretezza industriale.

Ciò tuttavia presuppone pur sempre la sussistenza di una invenzione brevettabile, il che nella fattispecie è escluso dall’accoglimento della domanda riconvenzionale di Telecom Italia.

Al proposito questa Corte con la sentenza della Sez. 1, n. 27500 del 20/11/2017, Rv. 646336 – 01, ha ribadito il principio già espresso dalla Sez. Lav, n. 7484 del 05/06/2000 -Rv. 537253 01, con riferimento alla legislazione previgente, secondo il quale l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore il premio per invenzioni di azienda, R.D. 26 giugno 1939, n. 1127, ex art. 23, comma 2, può cessare solo con la rimozione ex tunc del brevetto, sempre che tale rimozione avvenga per effetto di dichiarazione giudiziale di nullità, pronunciata in via principale, valida erga omnes, non essendo invece sufficiente una declaratoria di nullità pronunziata in via meramente incidentale.

Nella specie ciò è avvenuto perchè Telecom ha chiesto e ottenuto, in via riconvenzionale, la declaratoria giudiziale di nullità con pronuncia erga omnes, e non solo una delibazione in via incidentale mediante eccezione, diretta solo a paralizzare la domanda avversaria e senza quindi invalidare con portata generale il titolo di proprietà industriale.

5.6. Nè possono invocarsi nella fattispecie le condivisibili ragioni che hanno indotto questa Corte con la citata pronuncia n. 27500 del 2017 a escludere la legittimazione del datore di lavoro a proporre la domanda di nullità del brevetto per invenzione industriale, che nel caso in esame è stato richiesto e ottenuto in via amministrativa dal dipendente e nell’interesse e a nome proprio.

Questa Corte ha infatti affermato che il datore di lavoro titolare del brevetto non potrebbe, neppure in via di azione, contestare la validità del brevetto stesso, per sottrarsi al pagamento dell’equo premio, essendogli tale legittimazione negata dalla legge perchè tanto il R.D. n. 1127 del 1939, art. 78, u.c., art. 78, quanto l’art. 122 cod. propr. ind., comma 1, che lo ha sostituito, prevedono che l’azione di nullità del brevetto sia “esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro dei brevetti quali aventi diritto sul brevetto”.

I titolari del brevetto, dunque, sono contemplati quali contraddittori, non già quali attori, nel relativo giudizio, in applicazione, del resto, del generale divieto di venire contra factum proprium, posto che il brevetto è rilasciato appunto su richiesta dell’avente diritto. In tal senso può dirsi orientata anche la sentenza 21/07/1998, n. 7161, che ha escluso l’opponibilità dell’eventuale vizio del brevetto, da parte del datore di lavoro che ne è titolare, “stante l’acquiescenza che (…) vi ha prestato realizzando l’invenzione e sfruttandone i relativi diritti”.

Nella fattispecie, è evidente che i descritti ostacoli non ricorrono perchè la domanda di brevetto è stata presentata, in nome e nell’interesse proprio, dal L. e la legittimazione attiva di Telecom alla proposizione della domanda riconvenzionale di nullità non è mai stata contestata.

6. Con il sesto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 633 del 1941, art. 12 bis e art. 64, comma 2, cod.propr.ind., nonchè degli artt. 24 e 11 Cost. e del paragrafo 6 CEDU in tema di equo processo.

6.1. Il motivo si riferisce al rigetto del settimo motivo di appello e delle richieste istruttorie avanzate dal L., respinte dalla Corte territoriale per il ravvisato contrasto con i documenti agli atti, ritenendo non veritieri gli episodi dedotti e così limitando indebitamente il diritto di difesa del ricorrente.

Il ricorrente osserva che il contratto di lavoro del L. non prevedeva alcuna specifica direttiva o mansione diretta a creare e sperimentare un’invenzione o un programma, mentre l’incarico conferito dai superiori a cui ha fatto riferimento la Corte di appello era in contrasto con la realizzazione del programma effettuata dall’attore fuori orario e casa propria; si tratterebbe in ogni caso di un incarico esulante dalle specifiche mansioni per cui il L. era stato assunto.

Di conseguenza all’ing. L. spettava il diritto di sfruttamento economico del software denominato “easy-B-GSM”, non essendo applicabile la L. n. 633 del 1941, art. 12 bis, secondo il quale, salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

6.2. La Corte di appello ha ritenuto (pag.10, numerata 5) che il programma in questione fosse stato realizzato dall’ing. L. su specifico incarico dei responsabili aziendali del progetto, facendo riferimento ad alcuni documenti agli atti (doccomma 1-3 e 10 del fascicolo di primo grado Telecom e docomma 21 del fascicolo di primo grado L.) e ha quindi negato l’ammissione delle prove orali richieste dall’attore appellante.

6.3. Il mezzo è stato proposto del tutto impropriamente in termini di violazione di legge.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 640 del 14/01/2019, Rv. 652398 – 01).

Nella specie, in effetti, il ricorrente si duole della mancata ammissione delle prove orali dedotte, che è stata motivata dalla Corte territoriale attribuendo valore di prova piena alle risultanze di alcuni documenti prodotti.

Pertanto il ricorrente, chiedendo, senza neppur dedurre un vizio motivazionale, di rivalutare tali emergenze istruttorie, inammissibilmente sollecita questa Corte di legittimità a una indebita intrusione nell’accertamento del fatto operato dal giudice di merito.

7. Con il settimo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c..

7.1. L’omesso esame del fatto storico principale di cui al 3 motivo e le violazioni di cui al 4, 5 e 6 motivo hanno deviato le premesse e le conclusioni del Consulente e dei Giudici fondate solo su riduttivi documenti di parte avversa e su conclusioni illogiche e incoerenti.

7.2. Il motivo reitera – peraltro in maniera oltremodo generica – in diversa angolazione censure già specificamente esaminate.

E’ d’uopo ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

Analogamente, la violazione dell’art. 116 c.p.c. è idonea a integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato “della valutazione delle prove” (Sez.3, 28/02/2017, n. 5009; Sez.2, 14/03/2018, n. 6231).

8. Con l’ottavo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 45, comma 2, artt. 46 e 48 cod.propr.ind. e dell’art. 132 c.p.c., comma 4.

L’invenzione del L. non rientrava fra i casi di esclusione della tutela brevettuale e il vizio di motivazione, consistente nella sua totale mancanza, ridondava in violazione di legge.

La censura così articolata è del tutto generica, poichè non affronta la motivazione addotta dalla Corte territoriale, che sul punto ha recepito come attendibili, logiche e complete le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio e non illustra e non dimostra le ragioni per le quali l’opinione del consulente, recepita dalla Corte di appello non fossero condivisibili.

Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poichè l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l’ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione (Sez. 1, 11/06/2018, n. 15147); la parte che lamenti la acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, o che ritenga che il giudice ne abbia male percepito il senso, non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma – in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e al carattere limitato del mezzo di impugnazione – ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto delle critiche a essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento della incidenza causale del difetto di motivazione (Sez.2, 07/01/2019, n. 121).

9. Con il nono motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.; la decisione sulle spese era contraria a legge in quanto consequenziale all’erronea dichiarazione di soccombenza del ricorrente.

Il motivo non ha carattere autonomo ma meramente consequenziale e cade con il cadere delle precedenti censure.

10. Con il decimo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.; la decisione sulle spese era contraria a legge perchè erano evidenti i presupposti della soccombenza reciproca e comunque la sussistenza di gravi ed eccezionali motivi (complessità della questione e novità delle questioni dibattute).

10.1. La soccombenza reciproca non è ravvisabile nel giudizio di secondo grado, laddove le domande di Telecom sono state accolte integralmente, mentre il solo parziale accoglimento delle domande svolte in via riconvenzionale dalla convenuta in primo grado aveva già determinato la parziale compensazione delle spese di quel grado.

10.2. Il potere di compensazione nel caso era riconducibile alla stesura dell’art. 92 c.p.c., comma 2, risultante dalle modifiche apportate dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, con effetto dal 1 marzo 2006, applicabile ratione temporis, che disponeva “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

Si tratta di un potere discrezionale non sindacabile in sede di legittimità: infatti in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Sez.6, 26/04/2019, n. 11329); inoltre il ricorrente propone considerazioni del tutto illogiche basate sulla natura brevettuale della controversia che giustificherebbero astrattamente la compensazione delle spese in tutta questa categoria di controversie.

11. Il ricorso deve quindi essere rigettato con la consequenziale condanna alle spese della parte ricorrente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro 8.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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