Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31934 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. I, 06/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 06/12/2019), n.31934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6216/2017 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Lazio n. 9,

presso lo studio dell’avvocato Ciapponi Marco, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

di Val Gardena n. 3, presso lo studio dell’avvocato De Angelis

Lucio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5203/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2019 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO

ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Fabrizio Sepiacci, con delega

orale, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Claudio Mendicino, con

delega, che ha chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 5 settembre 2016 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione pronunciata dal Tribunale della stessa città il 22 febbraio 2010, ha rideterminato l’importo dovuto in restituzione dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. al correntista, riducendolo alla minor somma di Euro 35.319,22, oltre interessi legali dalla domanda, al cui pagamento ha condannato la banca quale restituzione dell’indebito, in relazione alla pretesa volta alla dichiarazione di nullità parziale di un contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato il 13 dicembre 1983, in ragione di clausole di determinazione di interessi ultralegali ed anatocistici, con applicazione della clausola di massimo scoperto e di ulteriori costi non dovuti.

La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto dovuta in restituzione detta somma, e non quella di Euro 67.357,16, oltre accessori, stabilita dal tribunale, facendo applicazione per l’intera durata del rapporto – escluso ogni anatocismo – degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c., ai sensi del combinato disposto dell’art. 1339 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2, e non, invece, del tasso sostitutivo di cui all’art. 117, comma 7, testo unico bancario.

Avverso la sentenza viene proposto ricorso dal correntista, affidato ad un motivo.

La Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. ha resistito con controricorso.

Disposta la trattazione presso la Sez.VI-1 e depositata memoria dalla controricorrente, con ordinanza del 7 agosto 2018 la causa veniva rimessa alla pubblica udienza.

Il ricorrente ha depositato la memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 7 e della L. n. 154 del 1992, art. 5, lett. a), in quanto la corte territoriale non avrebbe dovuto applicare il tasso legale per l’intera durata del rapporto, ma il tasso sostitutivo, menzionato dalle disposizioni richiamate, a far data dal 9 luglio 1992, data di entrata in vigore della citata L. n. 154 del 1992.

2. – Il motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato il principio, da cui non vi è ragione di discostarsi, secondo cui le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali determinativi degli interessi con rinvio agli usi, introdotte con la L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4 poi trasfuso nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117 – con riguardo al comma (rinumerato) 6, che sancisce la nullità delle “clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonchè quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, ed al comma 7, che relativamente al precedente disposto dispone l’applicazione di diversi tassi di interesse ivi indicati – non sono retroattive (Cass. 21 dicembre 2005, n. 28302; e v. Cass. 25 febbraio 2005, n. 4092; Cass. 18 aprile 2001, n. 5675).

L’irretroattività si estende, in particolare, alla previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all’uopo dettata dal legislatore.

E’ stato, infatti, ivi evidenziato come la nuova regolamentazione menzionata costituisca un profilo specifico della disciplina della materia, come introdotta dalla L. n. 154 del 1992 e, quindi, dal D.Lgs. n. 385 del 1993, che non è retroattiva, mentre la regola introdotta dall’art. 117, comma 7, D.Lgs. cit. deroga alla normativa previgente.

Ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 2, la nullità di una singola clausola del contratto di conto corrente comporta la sua sostituzione con la disciplina prevista da norme imperative, qual è l’art. 1284 c.c., con applicazione degli interessi legali.

Innovando la materia, l’art. 117, comma 7, D.Lgs. cit. non può, dunque, disporre che per l’avvenire, in conformità ai principi generali.

Il principio è stato ribadito da successiva decisione (Cass. 1 marzo 2007, n. 4853), che ha al riguardo ritenuto dunque superflua l’analisi della disciplina legale sostitutiva concernente il tasso applicabile in caso di nullità della clausola di determinazione del medesimo ex art. 117 t.u. bancario.

Nella specie risulta dalla ricostruzione del fatto, contenuta nella decisione impugnata, che il contratto, con la clausola di rinvio agli usi su piazza per la determinazione del tasso d’interesse, fu stipulato nel 1983. Conseguentemente la disciplina legale invocata era in ogni caso inapplicabile.

La conclusione è ora rafforzata dal principio enunciato dalle Sezioni unite (Cass., sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675), secondo cui nei contratti di mutuo, allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge.

3. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed accessorie come per legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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