Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31930 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. I, 06/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 06/12/2019), n.31930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28160/2015 proposto da:

Dobank S.p.a. (denominazione assunta da UniCredit Credit Management

Bank S.p.a.) in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, P.zza B. Cairoli n. 6, presso lo

studio dell’avvocato Piero Guido Alpa che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.V., e B.I., elettivamente domiciliati in Roma,

Piazza Istria n. 2, presso lo studio dell’avvocato Antonietta

Tarantino, rappresentati e difesi dall’avvocato Claudio Brancati,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 101/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, del

10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2019 dal cons. Dott. MARCO MARULLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per la ricorrente l’Avvocato Paolo Berruti, con delega orale

(avv. Alpa), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con sentenza depositata il 10.3.2015 la Corte d’Appello di Potenza, respingendo il gravame della banca oggi ricorrente, ha confermato la decisione che in primo grado aveva accolto l’opposizione dei litisconsorti M. – B. avverso il decreto ingiuntivo notificato loro dalla banca, nella rispettiva veste di debitore principale e di garante, a fronte dello scoperto imputato ai conti correnti accesi dal M..

Facendo proprie le determinazioni adottate dal giudice di prime cure, dell’avviso che la pretesa della banca era infirmata dalla nullità delle clausole in materia di anatocismo e di interessi uso piazza, la Corte distrettuale, per quanto ancora rileva, si è data cura di osservare che, sebbene la B. fosse identificabile come un obbligato a prima richiesta, nondimeno era pur sempre in suo potere opporre al creditore la nullità del contratto che regolava il rapporto principale per contrarietà a norme imperative, illiceità della causa o preodinazione dello stesso al conseguimento di un risultato vietato dall’ordinamento. E poichè nella specie il divieto di determinare gli interessi attraverso il rinvio agli usi di piazza e quello di pretendere interessi anatocistici sono presidiati da norme imperative, la B. legittimamente poteva giovarsi della nullità che inficiava le relative pattuizione ed opporla alla banca, liberandosi perciò da ogni obbligo nei confronti della medesima.

Per la cassazione di detta sentenza la banca si affidavano a quattro motivi di gravame, illustrati pure con memoria, cui replicavano gli intimati con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso la banca si duole delle determinazioni adottate dal decidente del grado in relazione alla posizione della B., deducendo, con il primo motivo, che costei mai aveva eccepito la nullità delle sopra ricordate pattuizioni in punto di interessi anatocistici ed uso piazza ed, in particolare, che tale nullità si comunicasse al contratto autonomo di garanzia ad essa ascritto, sicchè la sentenza, che di ciò si era fatta interprete, era viziata per violazione dell’art. 112 c.p.c.; con il secondo motivo, che, non essendo le predette nullità rilevabili d’ufficio, non potevano esse sollevate per la prima volta nel giudizio d’appello, sicchè la sentenza, che a ciò aveva proceduto, era per questo viziata dalla violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2; con il terzo motivo, che in ogni caso la questione avrebbe dovuto essere sottoposta previamente al contraddittorio delle parti, sicchè in difetto di ciò la sentenza era ancora viziata dalla violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, art. 183 c.p.c., comma 4 e art. 359 c.p.c..

3. Le soprascritte censure non hanno pregio e vanno disattese.

Giova rammentare che secondo una stabile linea di pensiero, fatta propria dalle SS.UU. di questa Corte l’autonomia del contratto autonomo di garanzia che lo rende impermeabile alle eccezioni che garante potrebbe muovere in relazione ai rapporti con il garantito trova limite, oltre che nel caso in cui si rende proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, perchè risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causa, quando le eccezioni investano la validità dello stesso contratto di garanzia ovvero attengano al rapporto garante/beneficiario, quando il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito e quando la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta (Cass., Sez. U, 18/02/2010, n. 3947).

4. Di ciò, a cui si è puntualmente attenuto il decidente di merito, non pare, per vero, dubitare neppure la banca ricorrente, giacchè le doglianze che essa declina con i primi due motivi, più direttamente afferenti al tema in discussione, non investono il nucleo di quelle affermazioni che si leggono in sentenza intese a rimarcare, in piana applicazione dell’insegnamento ricordato, da un lato, che “la nullità della pattuizione della clausola che prevede l’applicazione degli interessi anatocistici, si comunica al contratto autonomo di garanzia” e, dall’altro, che al contratto autonomo di garanzia pure si comunica “la nullità delle clausole negoziali che nel deteminare gli interessi passivi fanno rinvio agli “usi di piazza””.

5. Le doglianze in parola attengono, piuttosto, al fatto che la Corte d’Appello, pur accogliendo lo specifico motivo di gravame in ordine alla mancata pronuncia del giudice di primo grado sulla domanda nei confronti della B., abbia ritenuto scrutinabile le eccezioni di che trattasi, quantunque esse non fossero state dedotte dall’interessata. L’allegazione così operata non è tuttavia conducente. Intanto perchè non si fonda su una rappresentazione puntuale degli atti processuali di parte che induca ad escludere che la B. non abbia voluto sollecitare il responso giudiziale anche su questo piano. Anzi, semmai la proposizione da parte di entrambi gli odierni controricorrenti di domande riconvenzionali, secondo quanto ne riferisce lo stesso ricorso alla pag. 13 di esso, porta a sconfessare l’assunto ricorrente, tanto più che, come da tempo si insegna, non è la forma in cui la deduzione si esprime a facultare il potere officioso di rilevare le cause di nullità. E’ infatti ben noto (Cass., Sez. U, 12/12/2014, n. 26242 e n. 26243) che il rilievo d’ufficio di una nullità negoziale deve ritenersi consentito, semprechè la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione più liquida”, in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), dovendo addirittura il giudice innanzi al quale sia stata proposta una domanda di nullità contrattuale rilevare d’ufficio l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata dall’istante. E se questo potere, con il solo limite del giudicato, può essere ben esercitato anche dal giudice d’appello ove le ragioni della nullità siano fondate su elementi già acquisiti al giudizio, ratione malori un potere siffatto è da credere che competa al giudice d’appello in raffronto ad un altra parte del giudizio se quella nullità sia già stata dichiarata in relazione ad altra parte del medesimo giudizio. E dunque non è eccezione in senso stretto, a cui si renda applicabile il divieto dell’art. 345 c.p.c., comma 2, quella con cui la parte solleciti una pronuncia in tal senso.

6. Quanto al terzo motivo di ricorso, esso è infondato.

Vale a conforto di ciò previamente considerare, alla stregua dello stesso motivo di ricorso, che il gravame per quanto riguardava la predetta B. non aveva ad oggetto l’accertamento delle nullità contrattuali, quanto gli effetti del loro rilievo in rapporto alla sua posizione e, segnatamente, in relazione alla natura dell’obbligazione di garanzia da essa prestata, questione avente pura rilevanza solo in punto di diritto. Ora, come si è già affermato, allorchè il giudice esamini una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire alle medesime di interloquire su di essa, non sussiste la nullità della sentenza, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dalrerror iuris in iudicando” ovvero dalrerror in iudicando de iure procedendi”, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato (Cass., Sez. U, 30/09/2009, n. 20935).

7. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione al mancato riconoscimento in favore della ricorrente, in cui sarebbero incorsi entrambi i decidenti di merito, del credito individuato dal consulente tecnico, fatto, in particolare, non considerato dalla corte territoriale che non avrebbe esaminato la censura in tal senso declinata verso la decisione di primo grado.

8. Il motivo è inammissibile.

La censura è previamente affetta da un difetto di autosufficienza, poichè, circa il fatto pretesamente pretermesso, i fugaci passaggi che si leggono nelle poche righe che vi dedica la pag. 22 del ricorso, genericamente richiamando “la sostanziale correttezza della sintesi finale delle operazioni peritali di riquantificazione del credito bancario”, sono assolutamente generici e privi perciò di ogni idoneità ad individuare quale sia “il fatto” non considerato dal decidente, a maggior ragione considerando che, come si apprende dalla replica dei controricorrenti, gli esiti peritali sembrerebbero condurre ad un risultato ben diverso da quello ipotizzato dalla ricorrente.

La censura investe, poi, a tutto intendere, l’omesso esame di un elemento istruttorio, di talchè, pur non potendo non rammentarsi che compete solo al giudice – e segnatamente al giudice del merito nell’esercizio del potere di valutare le prove secondo il metro del prudente apprezzamento selezionare le fonti del proprio convincimento, è assorbente in contrario considerare che “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053).

9. Il ricorso va dunque respinto.

10. Spese alla soccombenza. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti, ove dovuto, per il raddoppio del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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