Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3193 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16334-2018 proposto da:

FONDAZIONE CLAUDI, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 105, presso

lo studio dell’avvocato ENRICO FIORETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO MASSEI;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli Uffici

dell’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa dall’avvocato

UMBERTO GAROFOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6921/15/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

Con sentenza n. 6921/15/2017 depositata il 29.11.2017 la CTR del Lazio accoglieva nei termini di cui alla relativa motivazione, l’appello proposto da Roma Capitale nei confronti della Fondazione Claudi avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento ai fini ICI per il 2009 relativamente ad immobili di proprietà della Fondazione, sul presupposto che non fosse stato provato il diritto all’esenzione. Avverso la sentenza della CTR la Fondazione Claudi ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Roma Capitale resiste con controricorso

1.Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 in relazione all’art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto l’insussistenza del requisito oggettivo per godere dell’esenzione.

La censura è fondata.

2.L’orientamento di questa Corte è saldamente ancorato al concetto di utilizzazione diretta del bene da parte dell’ente possessore come condizione necessaria perchè a quest’ultimo spetti il diritto all’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, nel caso di esercizio delle attività considerate normativamente “esentabili”. E’ infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui, “In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dall’imposta che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c) (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), purchè destinati esclusivamente – fra l’altro – allo “svolgimento d’attività assistenziali”, esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito (Cass.n. 21756/2010). L’esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorchè assistita da finalità di pubblico interesse”.(cfr Cass. 18838/2006, 8496/2010, 2821/2012, più recentemente, Cass. n. 10483/2016). in particolare, secondo Cass. n. 4502/2012 “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo deve essere accertata in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale”.

Nel caso di specie la CTR non ha escluso nè il fine istituzionale, nè l’utilizzazione diretta degli immobili ma ha affermato che “l’utilizzo dei due immobili in questione per le riunioni decisionali e preparatorie delle attività culturali organizzate dalla Fondazione non integra, a parere del collegio i requisiti a “destinazione esclusiva all’attività culturale”, con ciò introducendo un elemento non richiesto ai fini dell’esenzione, senza accertare, invece, i presupposti dell’esenzione.

3. Con i secondo motivo la ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. La CTP aveva ritenuto l’avviso di accertamento ICI non sufficientemente motivato.

La CTR ha omesso ogni motivazione sul punto, sebbene il rilievo fosse stato formulato; a tanto provvederà il giudice di rinvio.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla CTR del Lazio la quale si atterrà ai principi di diritto sopra affermati e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 11 febbraio 2020

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