Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3193 del 09/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 3193 Anno 2018
Presidente: DE MASI ORONZO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA
sul ricorso 23453-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente 2018
8

contro
BNP PARIBAS LEASE GROUP SOLUTION SPA in persona del
legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, rappresentato e
difeso dall’avvocato TIZIANO LUCCHESE giusta delega in

Data pubblicazione: 09/02/2018

calce;
– controricorrente nonchè contro
FORTIS LEASE SPA;
– intimato avverso la sentenza n. 55/2012 della COMM. TRIBUTARIA

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2018 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato LUCCHESE che
ha chiesto il rigetto.

Il GRADO di BOLZANO, depositata il 15/10/2012;

R.G. 23453/2013
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. Con atto di compravendita registrato il 18 luglio 2001 la società Fortis Lease s.r.l.
acquistava un terreno sito in Egna chiedendo di usufruire dell’agevolazione di cui all’articolo
33, comma 3, legge 388/2000. L’Agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazione sul
presupposto che non spettava l’agevolazione in quanto l’intervento edilizio effettuato si era
concretato nella ristrutturazione del fabbricato e non nella demolizione e ricostruzione ex novo;
inoltre l’utilizzazione edificatoria era stata effettuata da soggetto diverso dalla società

Proposto appello da parte dell’ufficio, la commissione tributaria di secondo grado di Bolzano
dichiarava l’illegittimità dell’avviso di accertamento perché emesso oltre il termine di cui all’art.
76 del d.p.r. n. 131/86. Proponeva ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate e la Suprema
Corte, con Ordinanza n. 26181 del 17/11/2010, lo accoglieva sul rilievo che la proroga di due
anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria,
catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, prevista
dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1, in caso di mancata presentazione o
inefficacia dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore
assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di cui al comma 1
bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie
sulle medesime imposte.
La causa veniva riassunta innanzi alla commissione tributaria di secondo grado di Bolzano
che respingeva l’appello dell’Ufficio rilevando: a) che il piano generale era immediatamente
esecutivo in quanto conteneva tutti gli elementi per la sua concreta attuazione; b) che il
vecchio edificio era stato completamente trasformato, ristrutturato ed ampliato ed era stato
creato un complesso edilizio totalmente nuovo; c) che non vi era diversità tra il soggetto
acquirente e l’utilizzatore in quanto la società contribuente aveva conferito mandato senza
rappresentanza a Dissertori Martin, il quale aveva ottenuto la concessione edilizia ed aveva
proceduto a realizzare la costruzione, ma la proprietà era rimasta in capo alla contribuente
medesima ed il rapporto con il mandatario aveva effetti meramente obbligatori.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate
affidato a due motivi. La contribuente BNP Paribas Leasing Solutions s.p.a., quale società
incorporante la Fortis Lease s.r.I., si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 33, comma 3, legge 388/2000. Sostiene che
l’agevolazione spetta solo nel caso in cui via sia stato un intervento edilizio concretatosi nella
completa demolizione e ricostruzione ex novo

del fabbricato preesistente e non nel caso di

mera ristrutturazione.

1

contribuente. La commissione tributaria di primo grado di Bolzano accoglieva il ricorso.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3
cod. proc. civ., in relazione all’art. 33, comma 3, legge 388/2000 sostenendo che nel caso di
specie l’agevolazione non spettava perché l’intervento edilizio era stato eseguito da soggetto
diverso dalla proprietaria.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. La L. n. 388 del 2000, art.
33, comma 3, prevede che sono soggetti all’imposta di registro dell’i per cento

soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai
sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area
avvenga entro cinque anni dal trasferimento. La Corte di legittimità ha più volte affermato il
principio secondo cui la norma agevolativa intende dare rilievo al fatto che sull’immobile
acquistato sia possibile edificare in base ad uno strumento di programmazione o attuativo e
per opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto (Cass. n. 16835 del
2008; n. 28010 del 2009; ord. n. 5933 del 2013). Ciò in quanto il beneficio è volto sia ad
agevolare lo sviluppo equilibrato del territorio sia a favorire l’attività edificatoria di aree e lotti
inutilizzati. Il concetto di “utilizzazione edificatoria”, che viene in rilievo deve, dunque,
consistere nella trasformazione dell’immobile per effetto della realizzazione di una nuova
costruzione, sicché nell’ipotesi in cui l’acquisto riguardi, come nella specie, un suolo già
edificato (ipotesi che non resta in astratto esclusa dall’ambito del beneficio, che fa riferimento
al trasferimento di “beni immobili”) l’agevolazione va riconosciuta nel caso in cui l’originaria
identità funzionale e commerciale del bene venga modificata non solo per effetto della totale
demolizione e ricostruzione del fabbricato, ma, anche, in conseguenza di un’opera di
demolizione tanto penetrante ed avanzata da ridurre l’iniziale costruzione ad un mero residuo
strutturale privo di autonoma valenza economica (cfr. Cass. n. 1991 del 2015 ).
Nel caso che occupa i giudici di merito hanno accertato che il vecchio edificio era stato
completamente trasformato, ristrutturato ed ampliato ed era stato creato un complesso edilizio
totalmente nuovo per il che l’intervento edilizio era stato radicale comprendendo
necessariamente una consistente opera di demolizione.
2. Il secondo motivo è parimenti infondato, dovendosi considerare che l’utilizzazione
edificatoria è stata effettuata dalla società acquirente, a nulla rilevando il fatto che essa si sia
avvalsa, per l’ottenimento della concessione e per l’esecuzione delle opere, di un mandatario
senza rappresentanza, posto che il mandato è fonte per le parti di un vincolo meramente
obbligatorio e la possibilità riconosciuta al mandante dall’art. 1705 cod. civ. di esercitare i
diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, in sostituzione del mandatario, implica
un trasferimento ope legis al mandante dei diritti del mandatario sulla base del contratto di
mandato.
2

ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i trasferimenti di beni immobili in aree

3. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna l’agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente le
spese processuali che liquida in euro 7.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella
misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2018.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA