Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31928 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. I, 06/12/2019, (ud. 30/09/2019, dep. 06/12/2019), n.31928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14655/2017 proposto da:

G.E., (cod. fisc. provvisorio (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso,

dall’Avvocato Tommasino Di Lauro, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in Roma, via Del Casale Strozzi n. 31.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex

lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliata.

– controricorrente –

avverso il provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Roma,

depositato in data 4.4.2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/9/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Roma ha rigettato l’opposizione avanzata da G.E., cittadino del (OMISSIS), al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma.

Il Giudice di Pace ha ritenuto legittimo il provvedimento impugnato, in relazione alla dedotta violazione della L. n. 241 del 1990, art. 7, in quanto ricorrevano ragioni di urgenza per l’adozione del provvedimento, ragioni comunque specificate nel provvedimento impugnato; ha ritenuto, inoltre, infondate le doglianze sollevate in relazione alla motivazione del provvedimento espulsivo, la cui cognizione spettava, comunque, al giudice amministrativo; ha rigettato, infine, le censure in ordine alla mancata traduzione del provvedimento, dovendosi il giudice ordinario arrestare alla valutazione di legittimità formale del decreto di espulsione.

2. Il provvedimento, pubblicato il 4.4.2017, è stato impugnato da G.E. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di norme di legge in riferimento alle modalità di certificazione dell’autenticità del provvedimento impugnato e comunque motivazione apparente sul medesimo punto.

Osserva il ricorrente che erroneamente il Giudice di Pace aveva inteso la doglianza prospettata come violazione della L. n. 241 del 1990, art. 7, mentre le censure sollevate riguardavano la diversa (e fondata) questione della mancanza dell’attestazione prefettizia di autenticità del provvedimento impugnato, attestazione invece rilasciata dal questore.

2. Con il secondo motivo si articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e comunque vizio di motivazione apparente in relazione alla dedotta questione della mancata traduzione del provvedimento espulsivo nella lingua conosciuta dal cittadino straniero.

3. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo.

3.1 Il primo motivo è invece infondato.

E’ pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui – in tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato sussiste il radicale vizio della nullità del relativo provvedimento prefettizio, per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria, tutte le volte in cui all’espellendo venga comunicata una mera copia, libera ed informale, dell’atto, non sottoscritta dal Prefetto nè recante attestazione di conformità all’originale, e senza che, neanche successivamente, gli venga consegnata altra copia debitamente autenticata, irrilevante essendo, ai fini dell’eventuale sanatoria della detta nullità, che tale copia venga invece prodotta soltanto in giudizio, e al solo fine di attestare al Giudice che, nell’ufficio depositario, giace l’originale dell’atto opposto. Tale produzione persegue, difatti, finalità estranee a quella delineata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 3 e 7 e della L. n. 15 del 1968, art. 14 e risulta del tutto inidonea a sanare il vizio di nullità dell’atto, non rappresentando tempestivo esercizio di autotutela da parte dell’organo amministrativo (Sez. 1, Sentenza n. 17960 del 06/09/2004;Sez. 1, Sentenza n. 28884 del 30/12/2005;Sez. 6, Ordinanza n. 17569 del 27/07/2010;Sez. 6, Ordinanza n. 13304 del 12/06/2014).

Tuttavia, la parte ricorrente si duole, diversamente, del solo profilo della mancanza di autenticazione da parte del prefetto e dell’inidoneità della autenticazione della copia da parte del questore. Ne consegue la infondatezza della censura, in mancanza di una norma che prescriva la necessità dell’autenticazione da parte dell’autorità prefettizia ed in presenza di una prassi secondo cui l’autenticazione della copia consegnata in sede di notifica viene eseguita a cura dell’ufficio notificante, e dunque – in materia di espulsione – da parte proprio della questura.

3.2 Il secondo motivo è invece fondato.

Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 3676 del 08/03/2012).

Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito, competente a decidere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo; rigetta il primo; cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA